giannelmo

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I primi reperti di nulla-osta risalgono al 2008-2009, uno nel forum ne aveva uno di inizio 2009.
Allora in base a cosa si è rogitato a prezzo di mercato fin dal 1990 circa?
Per non parlare di appartamenti affittati da subito, senza che l'assegnatario beneficiario si sia mai degnato di abitarci un solo giorno (solo nel condominio dove abito sono 6 su 16, mica pochi!).
 

Santi60

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Aggiungo che (paragrafo 3.3) La convenzione per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo e/o del canone di locazione (art. 31, c.49-bis, legge 448/1998) è possibile solo nelle convenzioni P.E.E.P. per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente all’entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e nelle convenzioni P.E.E.P. per la concessione del diritto di superficie
Il motivo alla base della non applicabilità della convenzione per la rimozione dei vincoli per i casi di cessione direttamente in proprietà post Legge 179/1992 è proprio legato al fatto che, con l'abrogazione dei commi 15, 16, 17, 18 e 19 dell'art. 35 della Legge 865/1971, alla scadenza della Convenzione originaria (tipicamente 20 anni), decadono anche i vincoli sulla determinazione del prezzo e del canone massimo di locazione. Nel caso tale termine non fosse ancora trascorso, il comma da applicare è il 49-ter per anticipare la decadenza prima della scadenza della Convenzione originaria della cessione in Diritto di Proprietà post 179/1992.
 

Santi60

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E intento la gente che ha urgenza di vendere paga e non vedrà più una lira indietro, con la connivenza del nuovo che avanza
Già questo è il vero problema: sotto certi aspetti rasenta il limite del ricatto per coloro che, tratti in inganno dai famosi nulla osta del passato, si sono vincolati con un preliminare che, in qualche modo, adesso debbono rispettare se non vogliono perdere il doppio della caparra, quindi malgrado tutto saranno costretti a pagare.

Con la delibera che lo vieta?
@Mobil Francamente non vedo la frase della Deliberazione 40/2016 che esplicitamente vieta di vendere a prezzo di mercato chi ha già in mano la nuova Convenzione di Trasformazione. Al contrario la nuova Convenzione di trasformazione (se sono già trascorsi 20 anni) libera esplicitamente da tutti i vincoli (come per altro stabilito dalle Leggi in vigore).
A meno che non siano ancora passati 20 anni dalla Convenzione originari e, in tal caso, occorre effettuare anche l'affrancazione, ma ai sensi del comma 49-ter (non del 49-bis che NON è applicabile).

Forse hai saltato una puntata, lo vieta la 40/2016 del prefetto Tronca, e non è stata ancora annulllata, per questo citavo la connivenza del nuovo che avanza
Come ha giustamente citato @cro2390 la Deliberazione 40/2016 NON è applicabile alle Convenzioni di Trasformazione, poiché la Convenzione originaria ex art. 35 della Legge 865/1971 semplicemente NON esiste più, essendo stata sostituita da una nuova Convenzione ex Legge 10/1977 ai sensi del comma 46 dell'art. 31 della Legge 448/1998!
 
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Bagudi

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si sono vincolati con un preliminare che, in qualche modo, adesso debbono rispettare se non vogliono perdere il doppio della caparra, quindi malgrado tutto saranno costretti a pagare.

Su questo ho molti dubbi: bisognerebbe vedere un legale come interpreterebbe la situazione.
Io promittente venditore non ho colpa di quanto sta succedendo, sono vittima anche io e quindi non sono inadempiente...
Probabilmente, se io fossi il venditore in oggetto mi opporrei alla richiesta del doppio della caparra.
Restituirei solo l'importo della caparra.
 

Santi60

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Da quello che testimoniano qui altri utenti che sono stati al 9* dipartimento, ad ora pretendono l'affrancamento anche da parte di chi ha trasfomato.
Purtroppo io non ho potuto ancora trasformare dato che la mia domanda giace su qualche scrivania a prendere polvere ormai da quasi 3 mesi avendola presentata alcuni giorni dopo la Deliberazione 40/2016 e, credo per un "ordine di scuderia" del Dipartimento resterà a prendere polvere per chissà quanto tempo ancora!
Ma se avessi avuto già in mano una nuova Convenzione di Trasformazione con tanto di firma di un funzionario Comunale con l'avallo di un Notaio (e convenzione originaria più vecchia di 20 anni), se qualcuno mi avesse chiesto di procedere anche all'affrancazione, sarei subito andato dai carabinieri a fare una denuncia per tentata truffa!

Su questo ho molti dubbi: bisognerebbe vedere un legale come interpreterebbe la situazione.
Io promittente venditore non ho colpa di quanto sta succedendo, sono vittima anche io e quindi non sono inadempiente...
Probabilmente, se io fossi il venditore in oggetto mi opporrei alla richiesta del doppio della caparra.
Restituirei solo l'importo della caparra.
Ovviamente, anch'io come venditore mi opporrei a restituire il doppio della caparra, ma la possibilità di arrivare ad una causa è molto elevata e, considerando come vanno le cose in Italia, quando si varca la soglia di un Tribunale, alla fine, probabilmente, il minore dei mali è quello di pagare, a malincuore, l'affrancazione.
 
Ultima modifica di un moderatore:

Santi60

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Non so se è una questione già affrontata in questi termini ma vorrei dare un mio contributo alla discussione.
Quale abitante a Torraccia mi sono riletto proprio in questi giorni il mio atto di trasformazione proprio con l'esperienza di quanto letto in questo forum.
L'atto è dello scorso gennaio e, in effetti, non è solo un atto di trasformazione ma ha efficacia su 2 elementi disgiunti (così come si fa in tutta Italia).
Il primo è sull'area di sedime (come scrive il notaio) ossia sul diritto della superficie sul quale è edificato l'immobile operando il trasferimento di proprietà.
Il secondo è sull'immobile operando la liberazione dai vincoli alla scadenza della convenzione ma lasciandoli attivi per tutta la durata.
Questo secondo elemento non deve essere necessariamente presente ma, come in altri comuni italiani, può essere presente, assente o ulteriormente vincolato.
Da quanto mi hanno riferito da maggio in poi negli atti di trasformazione su Torraccia, quando sono stati stipulati, l'efficacia relativa alla liberazione dei vincoli è stata condizionata, inserendo appunto un altro vincolo, alla delibera 40.
Alla luce di questo deve essere riletta la delibera 40 quando parla delle convenzioni scadute ossia l'obbligo di affrancazione sussiste in tutti quei casi in cui il vincolo permane negli atti di trasformazione.
Questo vuol dire che non c'è vincolo nelle trasformazioni stipulate prima di maggio se non è stato inserita una clausola specifica ma permane per tutti gli atti stipulati dopo il 6 maggio, anche sui 14 PdZ, in tutti i casi in cui nell'articolo in cui si parla di rimozione dei vincoli sul prezzo massimo di cessione si fa riferimento alla delibera 40.
@mrc70 è piuttosto strano e, comunque, secondo me, sarebbe anche illegale, stipulare una Convenzione di Trasformazione utilizzando una Bozza che non sia mai stata approvata da una specifica Deliberazione, ma, semplicemente, "modificata" inserendo riferimenti ad altre Deliberazioni che non c'entrano nulla. A mio avviso, se effettivamente ci sono già queste nuove Convenzioni, chi le ha firmate ha commesso, quantomeno il reato di "Abuso d'Ufficio".
Per quanto ne so, al momento, ci sono solo due schemi di Convenzione approvate:
  1. Quella di "Trasformazione" ai sensi del comma 46 dell'art. 31 della Legge 448/1998 in base alla bozza approvata con la Deliberazione 54/2003.
  2. Quella di "Affrancazione" ai sensi del comma 49-bis dell'art. 31 della Legge 448/1998 in base alla bozza approvata con la Deliberazione 33/2015.
Se poi il Comune di Roma si vuole distinguere per "creatività" inventandosi nuove convenzioni estemporanee (per altro fuori legge) non sottoposte alle necessarie approvazioni con tanto di Deliberazione, allora siamo proprio fuori da qualsiasi stato di diritto, ma nella più completa anarchia!
 

Mobil

Membro Attivo
Privato Cittadino
Già questo è il vero problema: sotto certi aspetti rasenta il limite del ricatto per coloro che, tratti in inganno dai famosi nulla osta del passato, si sono vincolati con un preliminare che, in qualche modo, adesso debbono rispettare se non vogliono perdere il doppio della caparra, quindi malgrado tutto saranno costretti a pagare.


@Mobil Francamente non vedo la frase della Deliberazione 40/2016 che esplicitamente vieta di vendere a prezzo di mercato chi ha già in mano la nuova Convenzione di Trasformazione. Al contrario la nuova Convenzione di trasformazione (se sono già trascorsi 20 anni) libera esplicitamente da tutti i vincoli (come per altro stabilito dalle Leggi in vigore).
A meno che non siano ancora passati 20 anni dalla Convenzione originari e, in tal caso, occorre effettuare anche l'affrancazione, ma ai sensi del comma 49-ter (non del 49-bis che NON è applicabile).


Come ha giustamente citato @cro2390 la Deliberazione 40/2016 NON è applicabile alle Convenzioni di Trasformazione, poiché la Convenzione originaria ex art. 35 della Legge 865/1971 semplicemente NON esiste più, essendo stata sostituita da una nuova Convenzione ex Legge 10/1977 ai sensi del comma 46 dell'art. 31 della Legge 448/1998!

Allora tu come lo interpreti questo capoverso:
"Che, in mancanza di convenzione integrativa di affrancazione, il vincolo relativo al
prezzo massimo di cessione nonché al canone massimo di locazione per gli alloggi
realizzati nei Piani di Zona segue il bene nei successivi passaggi di proprietà a titolo di onere reale senza limiti di tempo, indipendentemente dall’epoca di stipula della
convenzione sia nel caso di concessione in diritto di superficie che di cessione in
proprietà, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18135 del 16 settembre 2015, con l’unica eccezione per quegli alloggi per i quali sia stata portata a termine la procedura a suo tempo prevista dall’art. 35 L. n. 865/1971, comma 17, durante il suo periodo di vigenza"
Vale solo per chi ha comprato in diritto di proprietà?
 
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Santi60

Membro Attivo
Professionista
Ho chiamato Risorse per Roma, mi hanno detto che stanno facendo le prove con un centinaio di pratiche in modo da predisporre una procedura che automatizzi il più possibile i conteggi. In pratica dicono che si stanno dilungando ora per poi velocizzarsi grazie a questa "procedura" (un software?).
Ho ottenuto un'altra informazione (sperando che dicano il vero): i 180 giorni partono dall'integrazione della domanda, quindi se avete integrato la vs. domanda a giugno, entro dicembre il Comune DEVE necessariamente darvi una risposta.
Ma guarda un software, che sorpresa ...
Bastava leggere il documento FormezPA di alcuni anni fa dove c'è scritto anche su quali basi svilupparlo.
Mi chiedo perché buttar via i soldi pubblici con la documentazione guida per le PA, se poi i veri destinatari di questi documenti neanche li leggono e scoprono dopo anni l'"acqua calda"!
 

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