Nicestar

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Io ho capito così: tutte queste domande dei tre blocchi vanno in una lista di urgenze, poi "nel rispetto delle date di presentazione della prima istanza" esamineranno prima quelle del blocco 1 poi 2 e poi 3.
 

Nicestar

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quando alla fine parla dei "famosi 180 gg" ( aggiungo mai rispettati n.d.r.) scrive nella fac. "sempre dalla data di presentazione dell’istanza originaria"
 

Nicestar

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Scusami Santi se ritorno sul tema locazioni, il tuo ragionamento fila, ma io mi inceppo ancora prima delle tue considerazioni, aiutami a capire una cosa.
La 392/78 all'art.12 stabiliva i criteri per la determinazione del prezzo massimo di locazione ad equo canone.
Poi all'art.26 si legge:
(Ambito di applicazione). Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano: ...omissis...c) alle locazioni relative ad alloggi soggetti alla disciplina dell’edilizia convenzionata...omissis
A prescindere da s.m.i e abrogazioni, non riesco a decifrare questo articolo, o meglio se lo decifro letteralmente con i miei scarsi mezzi, sembra che la convenzione richiama la 392 e la stessa esclude dall'applicazione l'edilizia convenzionata. HELP

ovviamente non sono Santi ma io ho questa sequenza legislativa sull'argomento:

la 865/71 art.35 comma 8 lettera e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione (57bis) nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;
------------------------------------------------------------------------------------------
(57bis) V. nota ad art. 26 lett. c) L. 392/1978 sui canoni dell'edilizia convenzionata;
------------------------------------------------------------------------------------------
Legge 392/78 - Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano:
Art. 26
Ambito di applicazione
Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano: lettera c) alle locazioni relative ad alloggi soggetti alla disciplina dell’edilizia convenzionata(nota1);
------------------------------------------------------------------------------------------
Nota: (1) La Corte cost., con sentenza 11 febbraio 1988, n. 155, ha dichiarato l’illegittimità cost. della presente lettera, nella parte in cui non dispone che il canone di locazione degli immobili soggetti alla disciplina dell’edilizia convenzionata non deve comunque superare il canone che risulterebbe dall’ applicazione delle disposizioni del titolo I, capo I, della presente legge.
------------------------------------------------------------------------------------------
legge 392/78
TITOLO I

Del contratto di locazione
Capo I
Locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione
 

Mobil

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Privato Cittadino
ovviamente non sono Santi ma io ho questa sequenza legislativa sull'argomento:

la 865/71 art.35 comma 8 lettera e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione (57bis) nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;
------------------------------------------------------------------------------------------
(57bis) V. nota ad art. 26 lett. c) L. 392/1978 sui canoni dell'edilizia convenzionata;
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Legge 392/78 - Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano:
Art. 26
Ambito di applicazione
Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano: lettera c) alle locazioni relative ad alloggi soggetti alla disciplina dell’edilizia convenzionata(nota1);
------------------------------------------------------------------------------------------
Nota: (1) La Corte cost., con sentenza 11 febbraio 1988, n. 155, ha dichiarato l’illegittimità cost. della presente lettera, nella parte in cui non dispone che il canone di locazione degli immobili soggetti alla disciplina dell’edilizia convenzionata non deve comunque superare il canone che risulterebbe dall’ applicazione delle disposizioni del titolo I, capo I, della presente legge.
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legge 392/78
TITOLO I

Del contratto di locazione
Capo I
Locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione
Buonasera Nicestar, a questo punto mi chiedo, ma se gli articoli della 392/78 sono stati quasi tutti abbrogati dalla 431/1998 e, come cita Santi, il combinato disposto dell'art.2 della stessa con dall'art. 1 DPR 1035/72 escluderebbero l'edilizia convenzionata dell'ERP e quindi dall'applicazione della 431, a quali criteri fare riferimento se la legge Equo Canone è stata praticamente svuotata?
Tra l'altro ho letto anche un'altra sentenza, questa volte della Corte Costituzionale sentenza n. 155 del 1988, che invece, in contraddizione col successivo DPR 1035/72, include l'edilizia convenzionata nell ERP:
“...l’edilizia convenzionata si colloca, invero, nel più ampio quadro
dell’edilizia residenziale pubblica, mirante a sopperire al fabbisogno abitativo di categorie
sociali di limitate capacità economiche, o ritenute, per altre ragioni, meritevoli di
tutela...”(nello stesso senso Cassazione, 2 giugno 1992 n. 6680)
Una bella insalata mista di Corti varie, che bel caos.
 

Nicestar

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Buonasera anche a te Mobil, ricordo che molti post precedenti da 10914 a 10920 abbiamo già affrontato questa discussione circa il canone e alla fine anche dopo la pubblicazione di un testo di due pagine 214 e 215 che trovi proprio tra quei post arrivammo entrambi alla stessa conclusione che sei arrivato ora tu. E' un caos ! Io personalmente condivido parte del ragionamento di Santi , per cautela , non sono cosi sicuro che l'edilizia convenzionata non sia comunque una forma di edilizia pubblica. Convenimmo però in particolare che la differenza sostanziale è nella convenzione , se la frase dopo la prevista 392/78 e scritto o meno " successive modificazioni" considerandolo come lo spartiacque se si può proseguire con applicazioni successive o rimanere ancorati all'equo canone. Per quanto riguarda la sentenza 155/88 ( che ti avevo citato sopra, nota 57 bis) dice solo che la lettera c) diventa anticostituzionale se il canone imposto supera il canone della 392/78 ma non dice che non è applicabile la lettera c) e dunque non trovo contraddizioni con la 6680, anzi sembra confermare la mia cautela. Un caro saluto
 

Mobil

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Si ma ammettendo che l'edilizia convenzionata tout court faccia parte comunque dell'ERP, si crea un cortocircuito, se il comma 4 dell' art.14 legge 431/98 abbroga gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79 della 392/78 senza specificare esclusioni, come è possibile applicarli ancora?
 
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Mobil

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Tra l'altro, nel caso si dovesse invece far riferimanto alla leggi nazionali e regionali, non sono riuscito a trovare il provvedimanto specifico della Regione lazio per i piani peep.
Di vagamente inerente il tema ho trovato solo un allegato, relativo alla delibera della giunta della regione lazio 527/2003 che da seguito al Decreto Ministeriale n.2523/2001 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasportiper il piano “20.000 abitazioni in affitto”.
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/CAS_DGR_489_03_08_2006_Allegato_A.pdf

All'art.7 si legge:
"DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
7.1. Per tutti i tipi di intervento finanziati;Il canone di locazione non potrà essere superiore a quello “concertato” di cui all’art. 2 comma 3° della Legge 09 dicembre 1998, n. 431. In assenza degli accordi sottoscritti in sede locale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini ai sensi dell’art. 2
comma 3° della Legge 09 dicembre 1998, n. 431, il canone è determinato con riferimento ai valori risultanti, in rapporto a condizioni equivalenti di localizzazione e tipologia edilizia, da analogo accordo sottoscritto in Comune limitrofo, di più prossima dimensione demografica, così come prescritto dall’art. 5 comma 1° punto 3 del Decreto Ministeriale"

Anche se l'ambito non è specificatamente lo stesso, nel testo si fa riferimento alle leggi che regolano i peep, c'è quindi da dedurre che la risposta al nostro dilemma è che agli affitti di edilizia peep vada applicato il canone concrodato.
 

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