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Come c'era da aspettarsi, i notai sono intoccabili: in una causa di ripetizione dell'indebito il notaio era stato chiamato in causa dal venditore, a sua volta chiamato in causa dal compratore. Il tribunale ha respinto la chiamata in causa del notaio. E' stato invece ammessa la chiamata in causa il comune, non so però se si tratta dello stesso procedimento o di un altro.
Secondo me, in generale, i primi responsabili sono proprio i giudici, è grazie a loro che tutto questo malaffare non è stato stoppato prima. A partire dalle prime sentenze che contraddicevano la legge e che i notai usano ancora come alibi, per finire alla sentenza 18135, inerente al caso in esame ma formulata con molto pressapochismonel suo intento nomofilarchico, e , secondo me, anche con inesattezze palesi e senza considarare il differente contesto temporale tra il caso in esame e il presente, e sappiamo tutti quante modificazioni ha subito la legge. La distinzione, ad esempio, inerente i il vincolo del prezzo massimo di cessione tra le convenzioni Bucalossi e le peep in proprietà, che dalla 106/2011 invece hanno invece gli stessi vincoli per gli aventi causa dal concessionario.
 
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Bagudi

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Come c'era da aspettarsi, i notai sono intoccabili: in una causa di ripetizione dell'indebito il notaio era stato chiamato in causa dal venditore, a sua volta chiamato in causa dal compratore. Il tribunale ha respinto la chiamata in causa del notaio.

Ogni procedimento ha la sua storia.
Bisognerebbe vedere perchè c'era la chiamata in causa.
 

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Per inciso l'art. 1 DPR 1035/72 che ha per argomento “Norme per l'assegnazione e la revoca nonché' per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica” stabilisce una divisione netta fra gli alloggi di "edilizia residenziale pubblica" propriamente detta (cioè le c.d. "case popolari") e quelli di "edilizia convenzionata e agevolata", dal punto di vista dei canoni di locazione, escludendo questi ultimi dal concetto di ERP. Implicitamente questa distinzione, a mio parere, rende applicabile la Legge 431/1998 agli alloggi di "edilizia convenzionata e agevolata", in quanto, in base alla distinzione stabilita dall'art. 1 DPR 1035/72, l'art. 2 della Legge 431/1998 stabilirebbe la non applicabilità di tale nuova Legge sugli affitti solo per gli alloggi di "edilizia residenziale pubblica" propriamente detta (cioè le c.d. "case popolari"), mentre quelli di "edilizia convenzionata e agevolata" ci rientrerebbero, salvo specifiche indicazioni contrarie delle rispettive Convenzioni dove sia esplicitamente indicata una percentuale del prezzo massimo di cessione per calcolare il canone massimo di locazione (come ho già scritto in un mio precedente post, tale percentuale è DIVERSA da quella del c.d. "Equo Canone", pertanto non credo si possa parlare di obbligo di locazione ad "Equo Canone", se anche le Convenzioni dove il vincolo sul canone di locazione è esplicitamente quantificato indicano un qualcosa di diverso dalla vecchia Legge 392/1978 che regolava, appunto il famoso "Equo Canone").
Scusami Santi se ritorno sul tema locazioni, il tuo ragionamento fila, ma io mi inceppo ancora prima delle tue considerazioni, aiutami a capire una cosa.
La 392/78 all'art.12 stabiliva i criteri per la determinazione del prezzo massimo di locazione ad equo canone.
Poi all'art.26 si legge:
(Ambito di applicazione). Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano: ...omissis...c) alle locazioni relative ad alloggi soggetti alla disciplina dell’edilizia convenzionata...omissis
A prescindere da s.m.i e abrogazioni, non riesco a decifrare questo articolo, o meglio se lo decifro letteralmente con i miei scarsi mezzi, sembra che la convenzione richiama la 392 e la stessa esclude dall'applicazione l'edilizia convenzionata. HELP
 

LauraCesco

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Buonasera a tutti,
non so se potete aiutarmi a risolvere un dubbio.
Nel 1980 i primi proprietari entrarono come soci in una cooperativa che aveva stipulato un convenzione con il comune di roma per il diritto di superficie.
Il mutuo venne preso dalla cooperativa e i primi proprietari iniziarono a pagare le rate alla cooperativa dall'anno di consegna dell'appartamento (1983 ) per un importo di circa 42.000 euro all'epoca (secondo convenzione vigente).
Nel 2003 venne fatta una convenzione integrativa per permettere alla cooperativa di sciogliersi e di assegnare in proprietà individuale gli alloggi ai soci che ne avevano già acquisito precedentemente l'assegnazione in uso e godimento in proprietà individuale. La stessa convenzione stabilisce che il prezzo di cessione ai soci già assegnatari in godimento è costituito dal valore delle singole unità immobiliari risultante dall'ultimo bilancio approvato della cooperativa (che hanno fatto corrispondere a quei 42.000 euro).

Poi sono subentrata io pagando chiaramente l'appartamento 300.000 euro.
La surroga del mutuo non mi viene concessa perché il valore della casa post sentenza di settembre 2015 è 50.000, che sarebbe 42.000 più la rivalutazione ISTAT dal 2003 ad oggi.
Ma i primi proprietari hanno pagato la somma di 42.000 non nel 2003 ma nel 1980 (e rivalutando il valore dal 1980 verrebbe 150.000 euro che è una somma ben diversa).
Ora il mio dubbio è questo.
E' corretto prendere come data per il calcolo la seconda convenzione, o andrebbe presa la prima?
Lo stesso discorso vale anche per l'affrancazione quindi, prenderanno per il calcolo del corrispettivo la prima convenzione o la seconda?

Vi ringrazio in anticipo, scusate se alcuni passaggi non sono chiari, ma sto cercando di capire meglio anche io, è difficile. Sia tecnicamente che emotivamente
 

Bagudi

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Nel 2003 venne fatta una convenzione integrativa per permettere alla cooperativa di sciogliersi e di assegnare in proprietà individuale gli alloggi ai soci che ne avevano già acquisito precedentemente l'assegnazione in uso e godimento in proprietà individuale.

In questo caso, vale la data di consegna.
 

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Buonasera a tutti,
non so se potete aiutarmi a risolvere un dubbio.
Nel 1980 i primi proprietari entrarono come soci in una cooperativa che aveva stipulato un convenzione con il comune di roma per il diritto di superficie.
Il mutuo venne preso dalla cooperativa e i primi proprietari iniziarono a pagare le rate alla cooperativa dall'anno di consegna dell'appartamento (1983 ) per un importo di circa 42.000 euro all'epoca (secondo convenzione vigente).
Nel 2003 venne fatta una convenzione integrativa per permettere alla cooperativa di sciogliersi e di assegnare in proprietà individuale gli alloggi ai soci che ne avevano già acquisito precedentemente l'assegnazione in uso e godimento in proprietà individuale. La stessa convenzione stabilisce che il prezzo di cessione ai soci già assegnatari in godimento è costituito dal valore delle singole unità immobiliari risultante dall'ultimo bilancio approvato della cooperativa (che hanno fatto corrispondere a quei 42.000 euro).

Poi sono subentrata io pagando chiaramente l'appartamento 300.000 euro.
La surroga del mutuo non mi viene concessa perché il valore della casa post sentenza di settembre 2015 è 50.000, che sarebbe 42.000 più la rivalutazione ISTAT dal 2003 ad oggi.
Ma i primi proprietari hanno pagato la somma di 42.000 non nel 2003 ma nel 1980 (e rivalutando il valore dal 1980 verrebbe 150.000 euro che è una somma ben diversa).
Ora il mio dubbio è questo.
E' corretto prendere come data per il calcolo la seconda convenzione, o andrebbe presa la prima?
Lo stesso discorso vale anche per l'affrancazione quindi, prenderanno per il calcolo del corrispettivo la prima convenzione o la seconda?

Vi ringrazio in anticipo, scusate se alcuni passaggi non sono chiari, ma sto cercando di capire meglio anche io, è difficile. Sia tecnicamente che emotivamente
Per l'affrancazione non ha influenza il prezzo di massima cessione, non entra nella formula per il calcolo del corrispettivo di affrancazione, conta il valore venale dell'area del piano di zona, ricavabile dalle tabelle della delibera 40/2016 abbattuto del 40%, a cui va poi portato in detrazione l'onere ci concessione del diritto di superficie versato, rivalutato ISTAT per i prezzi al cunsumo, dalla data di versamento effetuata dal concessionario a quella attuale, con altri fattori di abbattimento facoltativi e riduzione facoltativa in base alla durata residua del vincolo, il tutto rapportato alla quota millessimale di possesso, pertinenze incluse. Gli oneri di concessione del diritto di superficie, dovrebbero comprendere sia la somma provvisoria versata dal concessionario nei termini temporali indicati nella convenzione, che quella per gli oneri di urbanizzazione, eventualmente assegnati al concessionario ma pagati comunque dagli assegnatari. Ma il comune di Roma per ora esclude il contributo per gli oneri di urbanizzazione versato dalla somma da portare in detrazione.
Per quanto riguarda invece il prezzo di massimo di cessione, la mia convenzione riporta che va determinato, se passati 6 dalla data di ultimazione lavori, da quello presentato dal costruttore al comune e da quest'ultimo avallato, ossia quello indicato nelle tabelle timbrate e firmate dall'amministrazione, a questo si applica la rivalutazione ISTAT per i prezzi al consumo dalla data di ultimazione lavori, diminuito di un coefficiente di vetustà.
Quello che è stato pagato effettivamente, data la mancanza assoluta di controllo del Comune, purtroppo spesso non coincide con quello indicato nelle tabelle, ma è sull'importo delle tabelle che va calcolata la rivalutazione ISTAT per aggiornare il prezzo massimo di cessione. Le tabelle dovrebbero essere allegate al rogito , e non sempre è stato così, il Comune comunque dovrebbe esserene in possesso, e di solito è il comune che deve fare il calcolo di rivalutazione, ma qui non fanno neanche più quello e quando lo facevano lo facevano un po' a vanvera.
 
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Dimenticavo, nonostante quello che dice la convenzione, gli aggiornamenti ISTAT fatti dal comune di Roma, ho qui un documento di marzo 2016 fornitomi da un abitante del piano, calcolano la rivalutazione dall'atto di prima vendita, quidi dal rogito, dove però spesso l'importo non corrisponde a quello delle tabelle, seppur aggiornato alla data del rogito con aliquote ISTAT e ammortamenti vari. Da chi è stato al dipartimento, ho sentito che comuque sono le tabelle a fare fede per l'importo. Quindi trai tu le somme e se ancora non l'avessi fatto renditi conto in che mani siamo. Il tutto fatto in allegria, infondo noi romani siamo pittoreschi.
 
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LauraCesco

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Premettendo che nemmeno sanno pubblicare in un modo decente un file Excel, continuano ad aumentare le istanze con lavorazione prioritaria. Sono il doppio.
Credo che la maggior parte delle persone "prioritarie" sono di raccomandati.....se uno ha il compromesso bloccato da settembre 2015 non se ne esce ora con la richiesta di affrancazione.
 

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