silvia_fr

Membro Junior
Privato Cittadino
Buonasera, sono proprietaria di un immobile che ha un prezzo massimo di cessione fissato dalla convezione con il comune in quanto è un immobile costruito in cooperativa nei primi anni ottanta ma ristrutturato di recente, (negli ultimi anni sono stati effettuati dei lavori anche di tutta la palazzina) adesso vorrei venderlo ma il prezzo massimo fissato è abbastanza inferiore all'effettivo valore di mercato e mi chiedo: è possibile aumentarlo? Ci sono migliorie che fanno alzare il prezzo massimo di cessione? Grazie
 

sgaravagli

Membro Assiduo
il modo ci potrebbe essere.... ma perché vuoi aumentare il prezzo massimo? se hai acquistato in edilizia economica pagando meno il bene, rispetto ai valori di mercato, perché oggi vorresti togliere questo vantaggio ad un altro acquirente che magari non si puo' permettere una casa in edilizia privata?
 

Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
Non puoi "aumentare" il prezzo massimo di cessione ma, se vi sono i presupposti, eliminare del tutto il vincolo e quindi vendere a qualsiasi prezzo deciso da te (se trovi l'acquirente).

Devi chiedere in comune se vi è la possibilità di affrancazione dal prezzo massimo di cessione e quanto ti costa.

Se la casa è, anche, in diritto di superficie spesso il comune ti offre la possibilità di un unico "pacchetto" per entrambe le cose.

Fai un salto in comune.
 

specialist

Membro Storico
Privato Cittadino
Io credo proprio che il problema di alzare il prezzo non sussista, perché per un appartamento di 40 anni puoi pure scordarti di vendere oltre il prezzo di acquisto (le eventuali ristrutturazioni incidono al massimo sull'appeal dell'immobile).
 

Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
Non è così in ogni luogo, Specialist.

Altrimenti non sarebbe mai esistito questo post record su Immobilio poi seguito da 11.771 commenti.

 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Nelle convenzioni è citata la possibilità di aumentare il prezzo di cessione in caso di rivendita, allegando le fatture di eventuali lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria a carico dell'immobile e del fabbricato.

Però ci vogliono le fatture.
 

Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
Nelle convenzioni è citata la possibilità di aumentare il prezzo di cessione in caso di rivendita, allegando le fatture di eventuali lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria a carico dell'immobile e del fabbricato.

Però ci vogliono le fatture.
Questa mi mancava.

Bagudi sei la fuoriclasse delle convenzioni!
 

sgaravagli

Membro Assiduo
@miciogatto leggiti cosa ha abrogato questa norma: Commi abrogati da art. 23, comma 2, L. 179/92; i suddetti commi originariamente recitavano: "15. L'alloggio costituito su area ceduta in proprietà non può essere alienato a nessun titolo, ne su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di 10 anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità. 16. Decorso tale periodo di tempo, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per la assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall'ufficio tecnico erariale, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste, determinati ai sensi del precedente art. 16 e prescindendo dalla loro localizzazione, nonché del costo delle opere di urbanizzazione posto a carico del proprietario. 17. Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell'alloggio può trasferirne la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l'obbligo di pagamento a favore del comune o consorzio di comuni, che a suo tempo ha ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'istituto centrale di statistica. Detta differenza è valutata dall'ufficio tecnico erariale ed è riscossa all'atto della registrazione del contratto dal competente ufficio del registro, che provvede a versarla al comune o consorzio di comuni. La somma è destinata all'acquisto di aree per la costruzione di case economiche e popolari. 18. L'alloggio costruito su area ceduta in proprietà può essere dato in locazione, sino a che non sia stata pagata a favore del comune o consorzio di comuni la somma di cui al comma precedente, esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al canone fissato dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al sedicesimo comma del presente articolo. Il versamento della somma può essere effettuato, decorso il termine di 20 anni, direttamente dal proprietario, al comune o consorzio di comuni, indipendentemente dal trasferimento della proprietà dell'alloggio. 19. Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei quattro precedenti commi sono nulli. Detta nullità può essere fatta valere dal comune o da chiunque altro vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice".

se la convenzione ed è stipulata prima del 92 questa legge è quasi sempre applicabile....
 

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