MauroScherlin

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Professionista
L'unico elemento certo è che il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune mi ha detto che antecedentemente all’entrata in vigore del R.D. 27/7/1934 n. 1265, il Comune non era provvisto di un Piano di Fabbricazione, per cui non sono necessari i titoli edilizi.
L'atto di cui sopra è del 1947, quindi post-R.D. 27/7/1934 n. 1265.
Ecco perché cercavo di recuperare la data di costruzione della cascina: anche se non esatta, comunque antecedente a quella data.
Il R.D. 1265 é il testo unico delle leggi sanitarie, non capisco come mai hai questo riferimento.

Le leggi di riferimento per l'urbanistica sono la 1150 del 1942 che introduceva la necessità di un titolo per il territorio "urbanizzato" e la legge 765 del 1967 che estendeva tale obbligo a tutto il territorio comunale.
Ora, nel tuo caso specifico, il comune era sprovvisto di PdF o PR, ma successivamente ne sarà stato adottato sicuramente uno.
Basta prendere il primo Piano Regolatore o di Fabbricazione disponibile e chiarire se la cascina (come penso essendo cascina) sia posta al di fuori del perimetro urbanizzato. In tal caso, prima del 1967, non era necessario alcun titolo.
 

schottky

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Grazie MauroScherlin per il tuo contributo.
Sì, anche il vecchio atto in mio possesso esplicita chiaramente che trattasi di: "fabbricato rurale" e si trova a tutti gli effetti in una posizione particolarmente isolata da tutto il resto. Conseguentemente, come dici tu, non era necessario alcun titolo.

In merito al R.D. 27/7/1934 n. 1265 é vero che è il testo unico delle leggi sanitarie, ma è intimamente legato all'abitabilità/agibilità tramite i suoi seguenti tre articoli:

Art.220
I progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che comunque possono influire sulle condizioni di salubrità delle case esistenti, debbono essere sottoposti al visto del podestà, che provvede previo parere dell'ufficiale sanitario e sentita la Commissione edilizia.

Art.221
Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del podestà, il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità (vedi anche art.4 D.M. 5-7-1975. Ai sensi del D.P.R.425/94 il presente comma è abrogato limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato di abitabilità, a partire dal 29-12-1994).
Il proprietario, che contravvenga alle disposizioni del presente articolo, è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila (la misura dell' ammenda è stata successivamente aggiornata).

Art.222
Il podestà, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero.
 

MauroScherlin

Membro Assiduo
Professionista
Grazie MauroScherlin per il tuo contributo.
Sì, anche il vecchio atto in mio possesso esplicita chiaramente che trattasi di: "fabbricato rurale" e si trova a tutti gli effetti in una posizione particolarmente isolata da tutto il resto. Conseguentemente, come dici tu, non era necessario alcun titolo.

In merito al R.D. 27/7/1934 n. 1265 é vero che è il testo unico delle leggi sanitarie, ma è intimamente legato all'abitabilità/agibilità tramite i suoi seguenti tre articoli:

Art.220
I progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che comunque possono influire sulle condizioni di salubrità delle case esistenti, debbono essere sottoposti al visto del podestà, che provvede previo parere dell'ufficiale sanitario e sentita la Commissione edilizia.

Art.221
Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del podestà, il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità (vedi anche art.4 D.M. 5-7-1975. Ai sensi del D.P.R.425/94 il presente comma è abrogato limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato di abitabilità, a partire dal 29-12-1994).
Il proprietario, che contravvenga alle disposizioni del presente articolo, è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila (la misura dell' ammenda è stata successivamente aggiornata).

Art.222
Il podestà, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero.
Lo conosco, come conosco altre leggi precedenti. Il punto é che é giurisprudenzialmente assodato che solo in presenza di città con piano regolatore adottato si debba tornare a tempi precedenti al 1942. Nel tuo caso il tuo comune non era dotato non solo di piano regolatore ma nemmeno del più semplice piano di fabbricazione.
 

schottky

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Lo conosco, come conosco altre leggi precedenti. Il punto é che é giurisprudenzialmente assodato che solo in presenza di città con piano regolatore adottato si debba tornare a tempi precedenti al 1942. Nel tuo caso il tuo comune non era dotato non solo di piano regolatore ma nemmeno del più semplice piano di fabbricazione.
Sono perfettamente d'accordo con te, e questo mi riporta al dubbio del post iniziale: l'atto in mio possesso è del 1947 (quindi post '42) e in esso è prima riportato:
... Comune di Mongardino (AT) P.1569 - 1878 C.T.
e più sotto:
... Foglio 7 - n° 448 fabbricato rurale di are 2,76

Ora, le persone che mi hanno risposto mi hanno giustamente fatto notare che a quei tempi lì esisteva solo il Catasto Terreni per cui ho ipotizzato che i dati catastali dell'immobile siano del 1947 (circa), mentre la particella 1569 afferisca al lotto di terreno su cui è stato edificato l'immobile; speravo che quel 1878 fosse la data di annotazione al catasto terreni, ma ripeto, è solo un'ipotesi. Ovviamente la soluzione migliore è quella suggeritami di incaricare un tecnico alla Conservatoria di Asti.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
la particella 1569
Anni fa veniva gestita la “Partita”, che raccoglieva tutti gli immobili intestati ad una persona. Oggi non c’è più: credo che il CF svolga ormai anche quella funzione.
Credo che il 1569 corrisponda proprio alla partita. Semmai sarà il 1878 la particella a C.T.
Oggi dovrebbero aver unificata la numerazione delle particelle a CT e CF: in genere adottato la nr del CT.
 

MauroScherlin

Membro Assiduo
Professionista
Sono perfettamente d'accordo con te, e questo mi riporta al dubbio del post iniziale: l'atto in mio possesso è del 1947 (quindi post '42) e in esso è prima riportato:
... Comune di Mongardino (AT) P.1569 - 1878 C.T.
e più sotto:
... Foglio 7 - n° 448 fabbricato rurale di are 2,76

Ora, le persone che mi hanno risposto mi hanno giustamente fatto notare che a quei tempi lì esisteva solo il Catasto Terreni per cui ho ipotizzato che i dati catastali dell'immobile siano del 1947 (circa), mentre la particella 1569 afferisca al lotto di terreno su cui è stato edificato l'immobile; speravo che quel 1878 fosse la data di annotazione al catasto terreni, ma ripeto, è solo un'ipotesi. Ovviamente la soluzione migliore è quella suggeritami di incaricare un tecnico alla Conservatoria di Asti.
Mi pare che vengano indicate la particelle 1569 e 1878 del catasto per i terreni e la particella 448 per il fabbricato rurale, sempre catasto terreni. Un EdM del catasto storico potrebbe riportare il fabbricato e la data esatta di compilazione.

Rimango dell'idea che se il fabbricato è in campagna, al di fuori del centro urbano ed il comune era privo di piani urbanistici, la data di riferimento è il I settembre 1967 per l'obbligo di licenza edilizia.
 

schottky

Membro Ordinario
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Anni fa veniva gestita la “Partita”, che raccoglieva tutti gli immobili intestati ad una persona. Oggi non c’è più: credo che il CF svolga ormai anche quella funzione.
Credo che il 1569 corrisponda proprio alla partita. Semmai sarà il 1878 la particella a C.T.
Oggi dovrebbero aver unificata la numerazione delle particelle a CT e CF: in genere adottato la nr del CT.
Molto interessante: non conoscevo questa cosa della "Partita". Verosimilmente è il caso mio perché la casa aveva/ha lotti di terreni/boschi di proprietà.
Grazie per l'info.
 

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