ma a termini di legge rimane un affare abusivo, su questo non ci possono essere dubbi. Poi legittimamente tu potrai ritenere la legge sbagliata.
Segui il video qui sotto per vedere come installare il nostro sito come web app sulla tua schermata principale.
Nota: Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile in alcuni browser.
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Ma chi lo dice? Questo lo sostieni tu!ma a termini di legge rimane un affare abusivo, su questo non ci possono essere dubbi. Poi legittimamente tu potrai ritenere la legge sbagliata.
gli impianti elettrici non sono il mio campo, quindi mi astengo da qualsiasi considerazione, non so perché continui a farmi esempi che nulla hanno a che fare con la mediazione immobiliare.Ma chi lo dice? Questo lo sostieni tu!
La legge dice che un impianto elettrico deve essere installato da elettricista che ha le dovute certificazioni/iscrizioni.
Quindi se ho nella mia azienda un apprendista, non potrei fargli montare neppure un frutto, perchè sarebbe esercizio abusivo di un qualche cosa?
Vedo che non riesco a spiegarmi, pazienza.gli impianti elettrici non sono il mio campo, quindi mi astengo da qualsiasi considerazione, non so perché continui a farmi esempi che nulla hanno a che fare con la mediazione immobiliare.
La mediazione si ha mettendo in contatto due o più parti per la conclusione di un affare. Finito. Non lo sostengo io, è la legge (non la legge sugli impianti elettrici, ma la legge sulle mediazioni immobiliari). Se sei abilitato lo puoi fare, altrimenti no. Lo dice la legge sulle mediazioni immobiliari.
Cosa può fare un apprendista di un'azienda elettrica non lo so, non mi riguarda e non conosco le relative leggi.
Ora, nel caso specifico di chi ha aperto il thread, vorrei proprio vedere quanti giudici sosterrebbero che non si è trattato di mediazione.
Perché altrimenti è sdoganato tutto...può fare mediazione il fruttivendolo o il barista, poi portano tutto da un agente a prendere la firma, suvvia...
Provocazione: pure l'annuncio contiene dati, informazioni, fotografie e prezzo immobile.La mediazione si ha mettendo in contatto due o più parti per la conclusione di un affare.
ma non è assolutamente vero che può fare tutto...questo uno stralcio di una delle ultime sentenze della Cassazione che ho trovato (poi certo può essere che altre sentenze si siano pronunciate diversamente), leggete le ultime righe.Ragazzi un non abilitato può fate TUTTO, quando poi si arriva alla conclusione (FIRMA) deve sedersi di fianco il titolare (che nel frattempo può fare il sudoku con un occhio mentre controlla con l’altro). Alla fine l’abilitato firma (o compila se non c’è la firma).
Questa è come viene interpretata la legge sulle mediazioni dai tribunali in questo momento. Il resto è solo teoria.
l'attività di mediazione si svolge anche se non si conclude l'affare. E comunque vedi anche tu la sentenza che ho postato.Domanda: quando un affare si considera concluso?
Provocazione: pure l'annuncio contiene dati, informazioni, fotografie e prezzo immobile.
ma non è assolutamente vero che può fare tutto...questo uno stralcio di una delle ultime sentenze della Cassazione che ho trovato (poi certo può essere che altre sentenze si siano pronunciate diversamente), leggete le ultime righe.
"... Richiamati tali principi, conformi alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 13903/2016; n. 1507/2007; n. 8708/2009), il Tribunale ha proseguito nell'analisi, ponendo in luce che alcune attività strumentali rispetto alla mediazione vera e propria, di solito svolte da dipendenti del titolare di agenzia, si pongono in funzione ausiliaria rispetto all'attività di mediazione svolta dal titolare dell'agenzia: ad esempio il ricevere una telefonata e fissare gli appuntamenti, a meno che il dipendente non si presenti da solo agli incontri con gli interessati al fine di far visitar l'immobile e fornisca informazioni specifiche sullo stesso e in merito al futuro affare, ingenerando allora l'impressione di curare lui stesso la messa in relazione delle parti, «compiendo, così, un atto a rilevanza esterna, con la conseguenza della necessità dell'iscrizione nel ### 4 RG. n. ###-2018 ud. 11-05-2022 ### ..." (cfr. CORTE DI CASSAZIONE , Sentenza n. 24974/2022 del 19-08-2022)
qui il link dove vedere la sentenza integrale
![]()
Corte di Cassazione, Sentenza n. 24974/2022 del 19/08/2022
Corte di Cassazione, Sentenza n. 24974/2022 del 19/08/2022 - Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Praticoapps.dirittopratico.it
Gratis per sempre!