alex1000

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Privato Cittadino
salve a tutti vorrei affittare a un lavoratore una sola camera della mia abitazione, abbiamo pattuito 200+ spese, più che altro l'ho fatto per non lasciare la casa incustodita. Abbiamo preparato un contratto transitorio di 18 mesi , quale documentazione necessaria devo portare all'ade devo portare e quanto mi costerebbe in marche da bollo questa registrazione? grazie
 

agrm

Nuovo Iscritto
Professionista
Il contratto di locazione a uso transitorio è un tipo di contratto di locazione abitativa utilizzato per un'esigenza temporanea ben individuata, non turistica.
Fra gli elementi del contratto, devono essere obbligatoriamente indicati:
  1. le generalità delle parti;
  2. la descrizione dell’immobile;
  3. l’indicazione dell’importo del canone;
  4. le modalità di versamento;
  5. la durata della locazione;
  6. l’espresso riferimento all’esigenza transitoria, che deve essere comprovata da idonea documentazione allegata al contratto stesso.
    Queste esigenze sono individuate dagli accordi locali conclusi tra le associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini o, al di là di quanto previsto dagli accordi, possono essere legate ad un evento certo a una data prefissata che interessa le parti o i loro familiari.
    (ad esempio, dichiarazione del datore di lavoro relativa a un trasferimento temporaneo del dipendente in altra sede);
    • in caso di mancata specificazione dell’esigenza temporanea, il contratto è soggetto alla disciplina ordinaria e quindi la durata sarà di 4 anni + 4 anni.
  7. un’apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione di prestazione energetica. In caso di mancata dichiarazione circa l’APE, locatore e conduttore sono soggetti al pagamento, in solido e in parti uguali, di una sanzione amministrativa. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’APE entro 45 giorni.
questi sono i chiarimenti fatti in merito dall'ade: APE e contratto di locazione: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

Per quanto riguarda le spese, l’Allegato G del DM 30 dicembre 2002 indica la ripartizione delle stesse fra locatore e conduttore: ogni clausola contraria è nulla.
E’ espressamente vietata la sublocazione.
Nei contratti di locazione ad uso transitorio non è necessario dare la disdetta, perché la cessazione del contratto si verifica automaticamente al termine del periodo prestabilito. Se le ragioni della transitorietà sono state poste dal locatore, è però necessario che quest’ultimo le confermi prima della scadenza, con apposita comunicazione al conduttore: in caso contrario, se il conduttore rimane nel godimento dell’immobile, il contratto diventa soggetto alla disciplina ordinaria, con durata di 4 anni + 4 anni.
Il corrispettivo della locazione ad uso transitorio può essere liberamente determinato dalle parti, tranne in alcune zone in cui l’importo del canone è determinato secondo accordi territoriali e precisamente:
  • alcune città italiane e relativa area metropolitana: Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania;
  • Comuni confinanti con le città sopra elencate;
  • Capoluoghi di provincia.
Il contratto transitorio non ammette le particolari agevolazioni fiscali previste ed il proprietario, pertanto, usufruirà esclusivamente della deduzione fiscale del 5% dal canone imponibile ai fini IRPEF, prevista per tutte le tipologie di contratto di locazione. Oppure potrà assoggettare lo stesso reddito alla cedolare secca con aliquota del 21% e non del 19% come per gli altri contratti concordati 3 + 2 o a studenti universitari fuori sede.
 

tharapyo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
...aggiungerei che le marche da bollo sono 1 ogni 100 righe del contratto, quindi ad esempio per un contratto di 100 righe di cui si registrano 3 copie occorrono 3 marche da bollo da 16 euro ciascuna, più il 2% del canone annuo da pagare con modello F24 ELIDE in banca o in posta. La documentazione da portare consiste nelle 3 copie del contratto, nel modello RLI compilato da presentare all'ag. delle entrate insieme alla fotocopia dei documenti di identità di locatore e conduttore. Le marche da bollo le paga il conduttore, il 2% del canone a metà tra le parti. In caso si opti per la cedolare secca questo va dichiarato espressamente nel contratto e non vanno pagate né marche da bollo né 2% del canone.
 

alex1000

Membro Attivo
Privato Cittadino
il contratto consiste in due fogli da circa 30 righe ciascuno e un terzo foglio con la mappa della casa con la stanza da affittare evidenziata, l'affittuario non serve la copia originale ma anche una fotocopia e io ho solo una copia del contratto, me ne devo far firmare altre due? Ma se lo faccio registrare in via telematica al caf si può fare?
 

tharapyo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Le copie da registrare devono essere almeno 2 se vai di persona all'ag. delle entrate, se invece fai fare la registrazione in via telematica al CAF ti basta quella che hai
attenzione che se alleghi al contratto la piantina della casa ti servirà 1 marca da bollo da 16 euro per il contratto e 1 marca da bollo da 2 euro per la piantina allegata.
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Il contratto di locazione a uso transitorio è un tipo di contratto di locazione abitativa utilizzato per un'esigenza temporanea ben individuata, non turistica.
Fra gli elementi del contratto, devono essere obbligatoriamente indicati:
  1. le generalità delle parti;
  2. la descrizione dell’immobile;
  3. l’indicazione dell’importo del canone;
  4. le modalità di versamento;
  5. la durata della locazione;
  6. l’espresso riferimento all’esigenza transitoria, che deve essere comprovata da idonea documentazione allegata al contratto stesso.
    Queste esigenze sono individuate dagli accordi locali conclusi tra le associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini o, al di là di quanto previsto dagli accordi, possono essere legate ad un evento certo a una data prefissata che interessa le parti o i loro familiari.
    (ad esempio, dichiarazione del datore di lavoro relativa a un trasferimento temporaneo del dipendente in altra sede);
    • in caso di mancata specificazione dell’esigenza temporanea, il contratto è soggetto alla disciplina ordinaria e quindi la durata sarà di 4 anni + 4 anni.
  7. un’apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione di prestazione energetica. In caso di mancata dichiarazione circa l’APE, locatore e conduttore sono soggetti al pagamento, in solido e in parti uguali, di una sanzione amministrativa. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’APE entro 45 giorni.
questi sono i chiarimenti fatti in merito dall'ade: APE e contratto di locazione: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

Per quanto riguarda le spese, l’Allegato G del DM 30 dicembre 2002 indica la ripartizione delle stesse fra locatore e conduttore: ogni clausola contraria è nulla.
E’ espressamente vietata la sublocazione.
Nei contratti di locazione ad uso transitorio non è necessario dare la disdetta, perché la cessazione del contratto si verifica automaticamente al termine del periodo prestabilito. Se le ragioni della transitorietà sono state poste dal locatore, è però necessario che quest’ultimo le confermi prima della scadenza, con apposita comunicazione al conduttore: in caso contrario, se il conduttore rimane nel godimento dell’immobile, il contratto diventa soggetto alla disciplina ordinaria, con durata di 4 anni + 4 anni.
Il corrispettivo della locazione ad uso transitorio può essere liberamente determinato dalle parti, tranne in alcune zone in cui l’importo del canone è determinato secondo accordi territoriali e precisamente:
  • alcune città italiane e relativa area metropolitana: Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania;
  • Comuni confinanti con le città sopra elencate;
  • Capoluoghi di provincia.
Il contratto transitorio non ammette le particolari agevolazioni fiscali previste ed il proprietario, pertanto, usufruirà esclusivamente della deduzione fiscale del 5% dal canone imponibile ai fini IRPEF, prevista per tutte le tipologie di contratto di locazione. Oppure potrà assoggettare lo stesso reddito alla cedolare secca con aliquota del 21% e non del 19% come per gli altri contratti concordati 3 + 2 o a studenti universitari fuori sede.
A parte che quella dichiarazione dell' Ade risale al 2013, tenere presente che nei loro aggiornamenti sono lenti, non vedo dove sta scritto che ė obbligatorio allegare al contratto di locazione transitorio la documentazione della transitorietá. Basta riportarla sul contratto e tenersi i documenti che attestano ció.
E cosí per il divieto di sublocazione, dove sta scritto?
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Non vedo dove sta scritto che ė obbligatorio allegare al contratto di locazione transitorio la documentazione della transitorietá. Basta riportarla sul contratto e tenersi i documenti che attestano ció.
E cosí per il divieto di sublocazione, dove sta scritto?


Ciao dormiente! :) L’esigenza transitoria del conduttore deve essere supportata e provata da documentazione da allegare al contratto (in genere, tale onere, a carico del conduttore, viene riportato sull’accordo territoriale che riprende la norma di legge (art. 2, co. 4 del DM 30/12/2012). Il contratto-tipo (allegato C) a cui rimanda il decreto citato prevede all’art. 9 (Uso) che “Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto, né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto”.
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Grazie Penny ma non vedo dove ci sia scritto dove sia l'obbligo di allegare i documenti al contratto.
Anche il divieto a sublocare ė un patto che si puó derogare.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Grazie Penny ma non vedo dove ci sia scritto dove sia l'obbligo di allegare i documenti al contratto.


Nel decreto ministeriale del Ministero Infrastrutture del 2002 (integrato dal successivo decreto ministeriale del Ministero Infrastrutture del 2006) è imposta una tassativa conformazione del contratto ai tipi elaborati a livello nazionale e locale. L’art. 2, co. 4 del decreto 30/12/2002 recita: “I contratti di cui al presente articolo devono prevedere una specifica clausola che individui l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore – da provare quest’ultima con apposita documentazione da allegare al contratto – […]”.

In questi tipi di contratto è previsto – per il solo conduttore – di provare formalmente (con finalità chiaramente antielusive e per scoraggiare accordi simulatori: la documentazione allegata rende, tra l’altro, più difficile al conduttore una eventuale dimostrazione che il contratto è simulato e che l’esigenza transitoria non esiste) con documentazione da allegare al contratto le esigenze transitorie che hanno portato a stipulare un contratto di siffatta natura (di durata inferiore a quello ordinaria) nel suo esclusivo interesse.

La norma impone due oneri: di specificazione e di documentazione (che valgono ad attribuire credibilità all’esigenza avanzata dal conduttore). Tale documento, che dovrà pervenire da soggetti estranei formalmente o sostanzialmente alle parti contraenti (ad es. una dichiarazione proveniente dal datore di lavoro attestante un contratto di lavoro a tempo determinato ovvero il trasferimento temporaneo della sede di lavoro, documentazione sanitaria attestante la necessità di cure temporanee in un luogo diverso dalla propria residenza, un contratto preliminare nel quale il venditore si impegna alla consegna dell’immobile entro una certa data ecc.) costituisce elemento essenziale di una fattispecie contrattuale particolarissima.

Questa esigenza temporanea non solo deve essere certa, ma deve avere una temporalità precisa, cioè deve avere una data di inizio e una data di fine, e non fantasiose motivazioni collegate ad eventi incerti ovvero senza una data di fine documentabile. Non può, quindi, considerarsi sufficiente una generica e non documentata menzione in contratto di una probabilità del trasferimento del conduttore in altra sede (Cass. n°4075/2014) o una ventilata possibilità di acquistare casa.

In sostanza, non basta, quindi, che l’esigenza sia specificata nel corpo della scrittura contrattuale, ma è richiesto, nell’ipotesi che questa concerna il conduttore – che ne sia dato riscontro documentale al momento della conclusione del contratto. Infatti, nell’art. 3 (Esigenze del conduttore) dell’allegato C si legge: “Ai sensi di quanto previsto dall’Accordo tra …………… depositato il ………….. presso il Comune di …………… le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l’esigenza di abitare l’unità immobiliare per un periodo non eccedente i ………. mesi per il seguente motivo …………………………………………… che documenta allegando al presente contratto ……………………………..
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Poffarbacco :confuso: Con tutti gli aggiornamenti che ci sono stati mi sono perso quella del 2006.
Grazie Penny, 10 a 0 per te;)
 

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