Buona sera, ho visitato un appartamento ed ho misurato l altezza pari a 2, 67 cm nelle camere, 2.40 nel corridoio.
Nello scendere poi a piedi con le scale ho misurato in due pianerottoli l altezza di 2.60 circa, avevo a disposizione un metro laser. Non sono a conoscenza se lo stabile e l ' appartamento sono dotati di agibilita'/ abitabilita' di costruzione.
La eventuale mancanza di agibilita' dello stabile esclude quella singola di un appartamento? Grazie, saluti.
		
		
	 
Buongiorno, le altezze degli immobili residenziali sono regolamentati dal DMS '75 dove si indica l'altezza minima di cm. 270 utili interni e per tutti i piani abitabili fuori terra. Poi ci sono regolamentazioni locali (regionali e comunali) che possono modificare tali indicazioni, solitamente più restrittivi, con la possibilità di concedere alcune percentuali di tolleranza; oltre che concedere alcuni ambienti (servizio) che possono essere ridotti fino a cm. 210 (corridoi e disimpegni) e cm. 240 bagni e locali accessori. Queste condizioni non valgono per le parti comuni, o pianerottoli, perchè non sono destinati alla permanenza di persone.
Pertanto le altezze indicate potrebbero rientrare nelle norme vigenti, accertando le tolleranze indicate, nel Regolamento d'Igiene regionale o allegato al Regolamento Edilizio Comunale.
In merito all'agibilità o abitabilità dell'immobile, dipende dalla data di costruzione e solitamente si richiede al momento della chiusura dei lavori di realizzo, operazioni fatte dal direttore dei lavori che garantisce la regolare costruzione e asciugatura delle parti strutturali. Questa viene valutata dal tecnico comunale rilasciando la certificazione. Dal 2001, questo non succede più rimandando la valutazione e richiesta al direttore lavori, con possibilità di silenzio assenso dopo 45 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione di fine lavori.
Ovviamente, per accertare la presenza della regolarità autorizzativa del fabbricato, si può richiedere visione della documentazione attraverso la presentazione di un accesso agli atti (ex. L. 241/90).
Per queste procedure, se non si è esperti del settore, sarebbe opportuno farsi seguire da un tecnico di fiducia, che ne garantirà il seguire delle procedure per ottenere la documentazione necessaria.
L'agibilità non riguarda il fabbricato, ma ogni singola UA che ne forma il complesso. La chiusura dei lavori e richiesta di agibilità riguarda la conclusione della costruzione del fabbricato e li contempla tutti, compreso le aree comuni e destinate a garage.