Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Scusate il titolo del post, ma uso ogni mezzo per attirare l'attenzione e sperare di risolvere questo quesito.;)

- Da controlli effettuati sui consuntivi degli anni passati di un condominio, si sono riscontrati degli errori che risalgono alla determinazione dei millesimi di una proprietà, nel senso che nei millesimi delle scale sono stati aggiunti anche i millesimi che riguardano un cortile esclusivo della proprietà. Da ciò, le spese di luce e pulizia del condominio risultano essere state addebitate a questa Proprietà in eccedenza.
Questa Proprietà può richiedere la restituzione di ciò che ha versato in eccedenza anche per gli anni passati?
Grazie.:basito:
 

Graf

Nominato ad Honorem
Membro dello Staff
Privato Cittadino
A questa ora della notte per conciliarmi il sonno ti sottopongo quella che ( da ex patrocinatore legale) sia la normativa di riferimento:



Art. 1123, comma 1, cod. civ.: Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Art. 69 Disp. att. cod. civ.: I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.

Art. 1137 cod. civ.: Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa. Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.

Sull’impossibilità di ottenere il rimborso di spese approvate sulla base di tabelle errate c'è questa sentenza da interpretare per analogia:



La sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano, vale a dire delle tabelle millesimali, nei casi previsti dall'art. 69 disp. att. c.c., non ha natura dichiarativa, ma costitutiva, in quanto ha la stessa funzione dell'accordo raggiunto all'unanimità dai condomini. La sentenza di revisione di tali valori, peraltro, in quanto sentenza costitutiva, non può provvedere sulla ripartizione di spese imputabili a periodi già decorsi e conseguentemente non può comportare condanna alla restituzione di eventuali maggiori somme pagate sulla base delle precedenti tabelle millesimali. Ne consegue che l'efficacia di tale sentenza, in mancanza di specifica disposizione di legge contraria, opera ex nunc e non può avere efficacia retroattiva (Trib. Monza Sez. I, 17-03-2008).

Poi ti riporto il parere legale di uno studio legale di Roma:

Non sembra sussistere la possibilità per il condomino di ottenere il rimborso di quanto versato in eccedenza. Infatti, posto che è legittimo che i condomini all’unanimità decidano di ripartire le spese di conservazione delle parti comuni utilizzando un criterio diverso da quello generale secondo i rispettivi millesimi di proprietà, e che non ci è dato sapere se la decisione di procedere con la suddivisione in parti uguali sia stata presa a maggioranza dall’assemblea oppure con la necessaria unanimità dei condomini, unico quorum che integra quella diversa convenzione di cui parla il Legislatore all’art. 1123, comma 1, cod. civ., osserviamo in ogni caso che le delibere assembleari con cui sono state approvate le spese comuni secondo la ripartizione in parti uguali doveva essere impugnata a pena di decadenza entro 30 giorni. Il tenore letterale dell’art. 1137, comma 3, cod. civ. è chiaro e non può lasciare spazio a dubbi interpretativi. Pertanto, il condomino, se ancora in termini, potrà ottenere l’annullamento solo dell’ultima delibera di approvazione impugnandola dinanzi all’Autorità giudiziaria, a condizione ovviamente che non risulti un atto sottoscritto in precedenza da tutti i condomini da cui risulti il consenso alla deroga di cui trattasi, e quindi la ripartizione delle spese secondo le tabelle millesimali. Detta ripartizione d’ora in avanti dovrà essere applicata in luogo di quella in parti uguali, mancando evidentemente l’unanimità dei consensi alla deroga, salva sempre l’esistenza di tale convenzione, nel qual caso sarebbe necessaria una nuova convenzione che ripristinasse l’uso delle tabelle millesimali.

CARPINETI – CUSMAI STUDIO LEGALE
Via Ombrone, 14 - 00198 Roma


Non sono, però, sicuro che il caso da te riportato sia aderente a quanto scritto e riportato sopra.
Però aiuta. ;)

Aggiunto dopo 3 minuti...

Meglio aspettare i parere più autrevoli di Procicchiani e di qualche studio legale come quello di De Valeri.;):ok:
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
- Grazie Amministratore!:^^:
- Perché non fai l'Amministratore?:idea:
Quello che hai riportato é sufficiente per il mio caso, le spese pagate in eccesso comunque sono una quota inconsistente e costerebbe di più richiederne l'eventuale rimborso, se concesso.
Per le tabelle millesimali delle scale chiederemo che vengano rifatte.:fiore:
 

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