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Sulla tema della fidejussione del Donante mi sembra che sia nulla ( sentenza n. 228/11 del Tribunale di Mantova) mentre la polizza donazione sicura interviene liquidando il legittimario che ha esperito le azioni previste in caso di lesione di legittima ed evitando al proprietario le problematiche presentate nel presente forum. Di fatto la polizza ha sdoganato la bancabilità e la circolazione degli immobili donati.
 

Rudyaventador

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Sulla tema della fidejussione del Donante mi sembra che sia nulla ( sentenza n. 228/11 del Tribunale di Mantova) mentre la polizza donazione sicura interviene liquidando il legittimario che ha esperito le azioni previste in caso di lesione di legittima ed evitando al proprietario le problematiche presentate nel presente forum. Di fatto la polizza ha sdoganato la bancabilità e la circolazione degli immobili donati.
la polizza non ha sdoganato alcuna bancabilita è solo apparente , l azione prevista è la riduzione , non altra , che interviene nei confronti degli altri eredi riattraendo il bene venduto nell asse ereditario , quindi il proprietario solo all esito del passaggio in giudicato di questo contenzioso avra gli effetti risarcitori della polizza nei confronti dell erede pretermesso o comunque che ne ha ragione , ma se l erede , non trovando capienza nelle quote di altri beni del asse , e liquida le altre quote e pretende il bene , la polizza non puo superare il codice civile, in tal caso rifonde l acquirente che resituira il bene e le migliorie dovra pretenderle dall erede che chiede la restituzione , poi non so , perchè non l ho letto a fondo tali polizze se coprono i costi del contenzioso , i danni , o solo il valore del bene .
 

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