Quella della necessità di dotare una attività commerciale del bagno per diversamente abili è una domanda ricorrente, quindi ho pensato di preparare un nuovo post oltre a quello esistente dove riassumere la normativa per renderla più comprensibile ai non addetti ai lavori
Premessa:
Per trattare il tema del bagno per disabili è necessario dare 3 definizioni che descrivono livelli di fruizione dello spazio per persone con ridotte capatità motorie o sensoriali: accessibilità, visitabilità e adattabilità
Un'ulteriore premessa è che una persona con ridotta capacità deambulatoria non è necessariamente chi è sulla sedia a rotelle, possono essere anche l'atleta con il crociato operato, il ragazzino che si è rotto un piede giocando a calcetto all'oratorio, l'anziano con la cataratta, la donna all'ottavo mese di gravidanza ecc
sono quelle che si definiscono "disabilità temporanee" e sono in un certo senso più difficili da affrontare proprio perchè temporanee
Per accessibilità si intende la possibilità di raggiungere l'edificio e le sue unità, entrarvi agevolmente e fruirne gli spazi in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
La visitabilità è un'accessibilità limitata ad una parte dell'edificio (almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare)
L'adattabilità rappresenta la possibilità di rendere accessibile un ambiente con una successiva ristrutturazione a costi limitati
Somministrazione di alimenti e bevande
L’obbligo di bagno per disabili coinvolge gli esercizi che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande, ma solo quelli che hanno uno spazio a disposizione del pubblico di almeno 250 mq e nei quali ci si può fermare a mangiare o a bere qualcosa.
Per intenderci, il vincolo non esiste per una piccola pizzeria d’asporto in cui non c’è servizio ai tavoli (quindi ritiri la tua «margherita» e la mangi altrove), per una gelateria in cui prendi il cono e la coppetta e vai a consumare da un’altra parte o per un negozio di alimentari.
Se la metratura è inferiore ai 250 mq, l’unica regola da osservare è quella di garantire l’accesso ad un disabile tramite una rampa o uno scivolo.
Quindi, gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande (pizzerie, bar, ristoranti, trattorie, ecc.) fino a 80 posti a sedere devono avere 2 bagni, distinti per sesso, uno dei quali può essere adibito a bagno per disabili.
I luoghi di lavoro
realizzati o avviati dopo l'entrata in vigore del DM 236 del 14/06/1989, si differenziano a seconda del fatto che l'azienda ricada fra quelle obbligate o meno al collocamento obbligatorio e sia aperta o meno al pubblico.
Locali aperti al pubblico
devono essere visitabili
Impianti sportivi dove si svolgono eventi sportivi, manifestazioni ecc
devono essere accessibili
Sale riunioni e sale spettacoli
devono essere visitabili
Edifici di culto di qualsiasi confessione e rito
devono essere visitabili
il DL 626 del 1994 all'articolo 30 co 4 e 5 riporta:
"I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
L'obbligo vige per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap"
Il collocamento obbligatorio
la legge n. 68/1999 del 18/12/99 stabilisce che tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori diversamente abili, in misura diversificata a seconda della dimensione dell’azienda:
– fino a 14 dipendenti = nessun obbligo;
– da 15 a 35 dipendenti = 1 lavoratore disabile;
– da 36 a 50 dipendenti = 2 lavoratori disabili;
– oltre 50 dipendenti = 7% dei lavoratori occupati.
Premessa:
Per trattare il tema del bagno per disabili è necessario dare 3 definizioni che descrivono livelli di fruizione dello spazio per persone con ridotte capatità motorie o sensoriali: accessibilità, visitabilità e adattabilità
Un'ulteriore premessa è che una persona con ridotta capacità deambulatoria non è necessariamente chi è sulla sedia a rotelle, possono essere anche l'atleta con il crociato operato, il ragazzino che si è rotto un piede giocando a calcetto all'oratorio, l'anziano con la cataratta, la donna all'ottavo mese di gravidanza ecc
sono quelle che si definiscono "disabilità temporanee" e sono in un certo senso più difficili da affrontare proprio perchè temporanee
Per accessibilità si intende la possibilità di raggiungere l'edificio e le sue unità, entrarvi agevolmente e fruirne gli spazi in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
La visitabilità è un'accessibilità limitata ad una parte dell'edificio (almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare)
L'adattabilità rappresenta la possibilità di rendere accessibile un ambiente con una successiva ristrutturazione a costi limitati
Somministrazione di alimenti e bevande
L’obbligo di bagno per disabili coinvolge gli esercizi che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande, ma solo quelli che hanno uno spazio a disposizione del pubblico di almeno 250 mq e nei quali ci si può fermare a mangiare o a bere qualcosa.
Per intenderci, il vincolo non esiste per una piccola pizzeria d’asporto in cui non c’è servizio ai tavoli (quindi ritiri la tua «margherita» e la mangi altrove), per una gelateria in cui prendi il cono e la coppetta e vai a consumare da un’altra parte o per un negozio di alimentari.
Se la metratura è inferiore ai 250 mq, l’unica regola da osservare è quella di garantire l’accesso ad un disabile tramite una rampa o uno scivolo.
Quindi, gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande (pizzerie, bar, ristoranti, trattorie, ecc.) fino a 80 posti a sedere devono avere 2 bagni, distinti per sesso, uno dei quali può essere adibito a bagno per disabili.
I luoghi di lavoro
realizzati o avviati dopo l'entrata in vigore del DM 236 del 14/06/1989, si differenziano a seconda del fatto che l'azienda ricada fra quelle obbligate o meno al collocamento obbligatorio e sia aperta o meno al pubblico.
Locali aperti al pubblico
- Collocamento non obbligatorio > visitabili e adattabili
- Collocamento obbligatorio > accessibili
- Collocamento non obbligatorio > adattabili
- Collocamento obbligatorio > accessibili
devono essere visitabili
Impianti sportivi dove si svolgono eventi sportivi, manifestazioni ecc
devono essere accessibili
Sale riunioni e sale spettacoli
devono essere visitabili
Edifici di culto di qualsiasi confessione e rito
devono essere visitabili
il DL 626 del 1994 all'articolo 30 co 4 e 5 riporta:
"I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
L'obbligo vige per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap"
Il collocamento obbligatorio
la legge n. 68/1999 del 18/12/99 stabilisce che tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori diversamente abili, in misura diversificata a seconda della dimensione dell’azienda:
– fino a 14 dipendenti = nessun obbligo;
– da 15 a 35 dipendenti = 1 lavoratore disabile;
– da 36 a 50 dipendenti = 2 lavoratori disabili;
– oltre 50 dipendenti = 7% dei lavoratori occupati.