Attily

Nuovo Iscritto
Spero di non essere ripetitivo in quanto il tema sarà stato certamente gia ampiamente discusso. Voglio comunque esporVi di seguito il mo quesito.
Ho locato in affitto, con decorrenza dal 1 Ottobre 2012, un appartamento di mia proprietà, sito in Roma, con contratto di natura transitoria (ai sensi dell’art. 5, comma 2 della legge 9 dicembre 1998) per studenti universitari , della durata di 1 anno rinnovabile di un ulteriore anno, , optando, per quanto riguarda il regime fiscale, per la cedolare secca.
Gradirei sapere, come ritengo, se effettivamente:
1) L’aliquota della cedolare secca risulti fissata, in tal caso, al 19% dell’importo contrattuale;
2) Non debba versare alcun acconto nel 2012;
3) Debba versare quanto dovuto per il 2012 direttamente a saldo a metà Giugno 2013 assieme alla prima rata dell’acconto, pari al 40% del 95%, di quanto dovuto, in termini di cedolare secca, per 2013;
4) Debba versare a Novembre 2013 la seconda rata dell’acconto, pari al60% del 95% del dovuto, in termini di cedolare secca, per il 2013;
5) Mi vengano direttamente applicate, nell’ambito del 730-2014 – sono un lavoratore dipendente - le ritenute relative al saldo di quanto dovuto, in termini di cedolare secca, per l’anno 2013.
Ringraziandovi anticipatamente per le informazioni che vorrete fornire e per la Vs collaborazione.
Cordiali saluti
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Ciao Attily! :) Nel caso prospettato, per mancanza dell’anno di riferimento (2012) che consente la determinazione dell’acconto sul dato storico, il locatore non è tenuto al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2012 (in senso conforme la risposta fornita a pag. 6 “Acconto 2012”, dall’Agenzia delle Entrate nella recente circolare n°20/E del 4 giugno 2012), salvo che il locatore non intenda eseguire il pagamento dell’acconto determinatosi su base previsionale. Con la circolare n°26/E, l'agenzia delle Entrate ha precisato che l'aliquota del 19% si applica anche ai contratti, di cui all'art. 5, comma 2 della legge n°431/1998, destinati a soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari. Buona serata! Penny:amore:
 

Attily

Nuovo Iscritto
Mi è rimasto in realtà un solo dubbio a riguardo:
5) Per il saldo della cedolare secca - gli acconti vengono pagati direttamente con F24 attraverso i relativi codici tributi - è possibile conguagliarlo attraverso le ritenute effettualte dal datore di lavoro sul Modello 730, nel caso di lavoratori dipendenti?
Grazie mille.

Attily
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Riciao Attily! :) Mi è difficile capire che cosa intendi con "conguagliare il saldo della cedolare attraverso le ritenute effettuate dal datore di lavoro". :confuso: Ad ogni modo, spero che questa frase possa sciogliere i tuoi dubbi: tutto quello che è credito o debito viene trattato nel mod. 730 dal tuo sostituto d’imposta.
 

Attily

Nuovo Iscritto
Grazie Pennylove!
Hai interpretato ancora una volta bene il di me pensiero :D:D !
Ovvero gli acconti della cedolare secca si pagamo con il modulo F24 ed è possibile trattare il debito residuo (saldo) attraverso il mod. 730 dal proprio sostituto d’imposta.
Giusto, no?

Attily
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Hai interpretato ancora una volta bene il di me pensiero :D:D! Ovvero gli acconti della cedolare secca si pagano con il modulo F24 ed è possibile trattare il debito residuo (saldo) attraverso il mod. 730 dal proprio sostituto d’imposta.
Giusto, no?

Ni :), Attily! E’ tutto delegato al tuo datore di lavoro e ti viene trattenuto con il risultato del mod. 730.

A pag. 2 del modello 730/2012 si legge:

“[Il contribuente] ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga”.

E a pag. 10:

Liquidazione della dichiarazione, rimborsi e trattenute

“A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’IRPEF e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’IRPEF e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’IRPEF, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’IRPEF”.

Il modello F24 - per chi presentava il mod. 730 - andava utilizzato solo nel 2011 in regime transitorio. Infatti, a pag. 32 della circolare n°26/E del 1° giugno dell’anno scorso, si legge:

“Al successivo punto 7.4 del Provvedimento è specificato, inoltre, che il versamento della cedolare secca, in acconto e saldo, è eseguito con le modalità stabilite dall’articolo 19 del decreto legislativo n°241 del 1997, e quindi mediante il mod. F24, utilizzando gli appositi codici tributo. Per il 2011 questa modalità di versamento è seguita anche dai soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale”.
 

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