Grazie per la tua risposta, il contratto di locazione ad equo canone durata 4+4 che si rinnova oramai da oltre 35 anni, mi è stato detto da un amministratore mio conoscente, che su tutte le spese straordinarie il 5% di queste va messo sul canone annuo.
Forse non ho descritto bene il fatto,
Le persone "Ignote" percorrendo la strada privata hanno scavalcato la recinzione del mio cortile, e dopo aver "saccheggiato" in garage (distanziato dalla abitazione), hanno forzato la prima porta d'ingresso alla abitazione (un portoncino in alluminio). Non sono riusciti ad entrare ma hanno reso inutilizzabile il portoncino. Il fatto è avvenuto di giorno durante la mia assenza, ho richiesto l'intervento dei carabinieri e per poter entrare in casa anche quello dei vigili del fuoco.
Tu scrivi
questo è un dettaglio "legale" oppure si può trovare scritto nei regolamenti di locazione?
Ok si riferiva a questo articolo della legge 392/78.
"Art. 23.
(Riparazioni straordinarie)
Quando si eseguano sull'immobile importanti ed improrogabili opere
necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui e' adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entita', il locatore puo' chiedere al conduttore che il canone risultante dall'applicazione degli articoli precedenti venga integrato con un aumento non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennita' e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite."
Per il resto vedi articolo 1576
"Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore."
e
1577 codice civile
"Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore.
Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore."
e 1588 codice civile
"Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile .
E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa."
Nel caso da te descritto mi pare pacifico che al conduttore non puo' essere ascritta nessuna colpa se i ladri hanno distrutto il cancello