Lunaesole

Membro Attivo
Privato Cittadino
Buongiorno a tutti,

Trattativa tra privati.

È compatibile in una proposta la presenza di una clausola sospensiva con la consegna immediata al venditore della caparra senza attendere l 'avverarsi della condizione?

Con una clausola sospensiva la proposta è subordinata al verificarsi di un evento x, pertanto la proposta non produce effetti fino a quando non si verifica quel determinato evento.
Generalmente infatti l' assegno lo tiene l'agenzia e viene consegnato al venditore solo all'avverarsi di quella condizione, diventando da quel momento caparra.
Ma se io consegnassi la caparra ed il venditore la incassasse non si produrrebbe già un vincolo tra le parti?
Grazie
 

sgaravagli

Membro Assiduo
È compatibile in una proposta la presenza di una clausola sospensiva con la consegna immediata al venditore della caparra senza attendere l 'avverarsi della condizione?

no non è compatibile........ il contratto non è concluso!!!!! a che titolo versi la somma di denaro? stipulate il preliminare e versi solo se si verifica la condizione......... oppure andate dal notaio o da un agente che si fa garante di quel titolo di credito che serve solo come garanzia.
 

Lunaesole

Membro Attivo
Privato Cittadino
Grazie sgaravagli!
Se invece consegnassi la caparra potrei optare per una clausola risolutiva?
Nel caso della clausola sospensiva il notaio o l'agente avrebbero la funzione di tenere l'assegno nel cassetto?
 

specialist

Membro Storico
Privato Cittadino
Tra privati evitate di inserire sospensive per il mutuo, altrimenti rischiate seriamente di combinare guai, perchè non avete il know-how per redigerle correttamente.
 

sgaravagli

Membro Assiduo
Se invece consegnassi la caparra potrei optare per una clausola risolutiva?

si si puo'..................... ma nella concretezza dei fatti devi fidarti del venditore..... se non dovesse restituire il denaro? segui le indicazioni che ti ho suggerito sopra.... notaio o agente (spenderete qualcosina ma sei tranquilla)

Nel caso della clausola sospensiva il notaio o l'agente avrebbero la funzione di tenere l'assegno nel cassetto?

si
 

il_dalfo

Membro Senior
Professionista
Il vincolo contrattuale tra le parti esiste dal momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione.
Gli effetti del contratto potranno venir risolti o sospesi in base al tipo di subordinazione prevista.
Quando c'è una caparra, questa va consegnata in quanto garanzia del contratto. Diversamente, senza caparra a garanzia, una delle parti potrebbe ritirarsi dal contratto senza nulla dovere all'altra.

Tuttavia nulla vieta che il proponente sia custode dell'assegno per conto del venditore.

In pratica:
Nel contratto metti la clausola che preferisci ed il termine entro il quale questa deve verificarsi/non verificarsi.
Inserisci la caparra e riporti gli identificativi dell'assegno.
Il venditore dichiara di ricevere la caparra ed altresì dichiara che incarica il proponente quale custode della stessa sino alla data ultima in cui la condizione debba verificarsi/non verificarsi.
Aggiungi la formula per la quale il custode dovrà consegnare l'assegno dal giorno successivo al termine ultimo della condizione (in caso di risolutiva) od in alternativa qualora decade la sospensiva.
Inserisci i termini per la riconsegna dell'assegno di caparra dal custode al proponente (quando il contratto si risolve o quando la sospensiva non è decaduta entro il termine previsto).
 

Lunaesole

Membro Attivo
Privato Cittadino
Il vincolo contrattuale tra le parti esiste dal momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione.
Gli effetti del contratto potranno venir risolti o sospesi in base al tipo di subordinazione prevista.
Quando c'è una caparra, questa va consegnata in quanto garanzia del contratto. Diversamente, senza caparra a garanzia, una delle parti potrebbe ritirarsi dal contratto senza nulla dovere all'altra.

Tuttavia nulla vieta che il proponente sia custode dell'assegno per conto del venditore.

In pratica:
Nel contratto metti la clausola che preferisci ed il termine entro il quale questa deve verificarsi/non verificarsi.
Inserisci la caparra e riporti gli identificativi dell'assegno.
Il venditore dichiara di ricevere la caparra ed altresì dichiara che incarica il proponente quale custode della stessa sino alla data ultima in cui la condizione debba verificarsi/non verificarsi.
Aggiungi la formula per la quale il custode dovrà consegnare l'assegno dal giorno successivo al termine ultimo della condizione (in caso di risolutiva) od in alternativa qualora decade la sospensiva.
Inserisci i termini per la riconsegna dell'assegno di caparra dal custode al proponente (quando il contratto si risolve o quando la sospensiva non è decaduta entro il termine previsto).
Grazie dafto,
Non so quanto sia vista di buon occhio dal venditore che l acquirente che dà la caparra è il custode della stessa.
Nella condizione sospensiva la caparra però non dovrebbe essere consegnata altrimenti non potrebbe qualificarsi come condizione risolutiva?
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Nella condizione sospensiva la caparra però non dovrebbe essere consegnata altrimenti non potrebbe qualificarsi come condizione risolutiva?
È solo questione di fiducia reciproca.
Se dai la caparra al venditore, devi fidarti del fatto che te la renda, se non avrai il mutuo.
Se la conservi tu in deposito, è il venditore che deve fidarsi che gliela darai, se avrai il mutuo.
Con un mediatore di mezzo, sarebbe più semplice, perché farebbe gli interessi di entrambi.
 

il_dalfo

Membro Senior
Professionista
Non so quanto sia vista di buon occhio dal venditore che l acquirente che dà la caparra è il custode della stessa.
Che sia vista di buon occhio o meno è cosa su cui non posso metter bocca: è una possibilità.

Nella condizione sospensiva la caparra però non dovrebbe essere consegnata altrimenti non potrebbe qualificarsi come condizione risolutiva?
Non si qualifica come risolutiva se nel contratto precisate che si tratta di condizione sospensiva.

Ti riporto le definizioni relative alle condizioni. A mio avviso queste son molto chiare:
"In diritto si ha una condizione sospensiva quando gli effetti del negozio giuridico ad essa sottoposto non si producono immediatamente, ma solo qualora la condizione espressa si avveri."

"Dalla condizione sospensiva si distingue la condizione risolutiva che invece si ha quando la produzione degli effetti che il negozio ha già prodotto cessa con il verificarsi dell'evento dedotto nella condizione."
 

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