Art. 2289. Liquidazione della quota del socio uscente.
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio , questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.
La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.
Salvo quanto è disposto nell'articolo 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.
Art. 2322 Trasferimento della quota
La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.
La società non puo' essere venduta su richiesta di un accomodante ma credo su voto unanime dei soci, in alterantiva il socio puo' sciogliere il suo rapporto con la società cedendo la propria quota
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Art. 2323 Cause di scioglimento
La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell'art. 2308 (c.c.2322), quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno (c.c.2711).
Se tuo cugino volesse vendere la propria quota lo dovrebbe fare con la tua autorizzazione ad una persona gradita, non puoi rilevare la sua quota perchè devno esistere entrambi i soci, accomandatari e accomandanti, quindi o trasformi la società in srl unipersonale ovvero in un'altra società .