Lei è sempre la moglie di un figlio. Per me eredita anche lei.
Buon senso vorrebbe che in un forum, quando si danno informazioni, si sia moderatamente sicuri di quello che si scrive, tanto più che a leggere non è soltanto colui o colei che ha fatto la domanda. Io sono il primo a poter sbagliare, ma se mi si fa notare l'errore, verifico, e in caso faccio mea culpa.
Sinceramente non capisco molto questo voler persistere a dare informazioni sbagliate, tanto più che basterebbe aprire il codice civile (per non parlare di fare una ricerca con google) per conoscere come stanno le cose.
Ti ricordo ancora una volta che gli affini (cognati, nuore, generi, suoceri) sono esclusi dalla quota di legittima.
Capo IV: Della rappresentazione [467-469]
Art. 467 Nozione
La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente (564, 740), in tutti i casi in cui questi non può (4, 463) o non vuole (519) accettare l’eredità o il legato (522, 523, 649).
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria (674, 675) quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituto non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
Art. 468 Soggetti
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta (75) a favore dei discendenti dei figli legittimi (23 i e seguenti), legittimati (280 e seguenti) e adottivi (291 e seguenti), nonché dei discendenti dei figli naturali (250 e seguenti) del defunto, e, nella linea collaterale (75), a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti (467) possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato (519 e seguenti) all’eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
Capo IX: Dei legittimari
Sezione I: Dei diritti riservati ai legittimari
Art. 536 Legittimari
Le persone a favore delle quali la legge riserva (457, 549) una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. A favore dei discendenti (77) dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi (467), la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.