studiopci

Membro Storico
Specifichiamo però che non essendo un contratto di affitto , il comodatario che non rilascia ( in questo caso ) l'immobile alla scadenza, occupa " abusivamente " e non è sottoposto alla trafila della sfratto . Fabrizio
 

studiopci

Membro Storico
Beh a rigor di logica ... si ...puoi anche sporgere denuncia e ricorrere alla forza pubblica.
Il comodato d'uso ( da non confondere con il prestito) è un contratto mediante il quale il proprietario di un bene ( mobile o immobile ) consegna ad un altra/e persona/e l'uso del bene oggetto del contratto per un periodo di tempo e per un uso ben definito, il comodato è regolato dagli artt. 1803 al 1812 del C.C.

Art. 1803.
Nozione.


Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodato è essenzialmente gratuito.
Art. 1809.
Restituzione.


Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
 

dustin

Membro Junior
Agente Immobiliare
Amm.re Condominio
Secondo un filone giurisprudenziale divenuto prevalente e, come ribadito dall'Agenzia delle Entrate (risoluzione n°394/E del 22 ottobre 2008), il contratto di comodato non trasferisce la titolarità del reddito fondiario dal comodante al comodatario; ciò in quanto il comodatario è un semplice detentore dell'immobile per un tempo ed un uso determinato e, quindi, estraneo ai prelievi fiscali inerenti il bene oggetto della negoziazione, non essendo titolare di alcun diritto reale di godimento sull'immobile. Pertanto, anche nel caso in cui il comodatario stipuli, quale locatore, un contratto di locazione - in accordo con il comodante - la titolarità del reddito fondiario non viene trasferita, per cui il reddito effettivo del fabbricato deve essere imputato in capo al proprietario-comodante dell'immobile.

Il condizionale è, però, d'obbligo, in quanto sussiste un altro indirizzo giurisprudenziale secondo cui la concessione in locazione di un bene immobile non costituisce un atto esclusivo del proprietario (o dell'usufruttuario), potendo legittimamente assumere la veste di locatore anche colui che abbia la mera disponibilità (detenzione o godimento) del bene stesso (Corte di cassazione, ex pluribus, sezione II civile, n°14395 del 29 luglio 2004).
 

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