Pennylove

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Volevo sapere se il calcolo dell'IRPEF sul canone annuale dedotto del 15%+30% si applicano a favore del locatore in qualsiasi contratto a canone concordato o solo in quelli stipulati per immobili che sono situati nei comuni indicati nell'accordo territoriale di zona.


L’art. 8, comma 1 della legge n°431/1998 così recita: “Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento”.

Anche se la norma non brilla per chiarezza, la riduzione ulteriore del 30% dell’imponibile, non va sommata al 15% di detrazione ordinaria, con un totale del 45%, ma va applicata sul’imponibile già ridotto all’85%, per cui la riduzione complessiva risultante è del 40,5%: tale “sconto” fiscale è limitato, come sopra precisato, ai soli comuni ad alta tensione abitativa, nei comuni confinanti e negli altri comuni capoluogo di provincia. E’ possibile optare per la cedolare secca, con un’aliquota pari al 19% del canone, ma ovviamente si perdono le agevolazioni fiscali sopra elencate. C’è inoltre la possibilità di godere un’aliquota IMU più bassa, ma solo se il comune lo decide.

Le agevolazioni fiscali di cui alla legge di riforma non si applicano tuttavia alle locazioni di natura transitoria, di cui all’art. 5, comma 1, da parte di soggetto persona fisica (lo sconto fiscale per il proprietario rimane il 15% del canone da denunciare in UNICO/730, salvo il ricorso alla cedolare secca), fatta eccezione per le locazioni transitorie per studenti universitari, di cui all’art. 5, comma 2, nei comuni sede di università di corsi universitari distaccati e comuni limitrofi (sconto del 40,5% sul canone da denunciare, salvo ricorso alla cedolare secca con aliquota al 19% del canone + eventuale aliquota IMU più bassa).
 

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