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Manovra economica
Decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
(Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 125)​

Il decreto legge contiene misure finalizzate alla stabilizzazione finanziaria e alla competitività economica. La manovra, che nel biennio avrà effetti finanziari strutturali per complessivi 24 miliardi di euro, è incentrata su tagli alla spesa pubblica, su una riduzione dei costi della politica e della Pubblica Amministrazione.
Dal lato delle entrate, le misure si concentrano sul contrasto all’evasione fiscale e contributiva. In materia di previdenza è prevista la riduzione delle finestre di uscita. Sul fronte del pubblico impiego si stabilisce il congelamento per tre anni dei trattamenti economici, mentre viene introdotto un taglio per le retribuzioni pubbliche più elevate.

Per quanto riguarda il settore immobiliare:

Articolo 19 - Aggiornamento del catasto.
Dovranno essere accatastati entro il 31 dicembre 2010 gli immobili “scoperti” dalle rilevazioni aerofotogrammetriche e non risultanti in catasto e dovranno essere aggiornati i dati degli immobili sui quali siano stati eseguiti interventi che ne avrebbero richiesto la modifica.

Articolo 32 - Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi.
La manovra interviene sul regime fiscale dei fondi immobiliari, ridefinendo i requisiti che gli stessi devono avere quando sono stati istituiti da società di gestione del risparmio. La disposizione introduce alcune regole specifiche per quanto riguarda le caratteristiche che deve avere il patrimonio del fondo di investimento: il patrimonio autonomo deve essere raccolto mediante una o più emissione di quote tra una pluralità di investitori con la finalità, però, di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento. Il patrimonio deve essere gestito nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dagli stessi. Inoltre, il fondo comune di investimento costituisce un patrimonio autonomo distinto da quello della società di gestione e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società con cui deve rispondere esclusivamente delle obbligazioni contratte per suo conto.
Le società di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliare, privi dei requisiti indicati, hanno due opzioni: o adeguarli ovvero metterli in liquidazione. Se la società di gestione decide di adeguarsi deve adottare le conseguenti delibere. In sede di adozione delle delibere la società di gestione preleva, a titolo di imposta sostitutiva dell'imposte sui redditi, un ammontare pari all'8% della media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009. Al contrario, se la società di gestione non intende adeguare il fondo comune d'investimento deve deliberare la liquidazione del fondo stesso. E in questo caso l'imposta sostitutiva è dovuta con l'aliquota del 12 per cento. In entrambi i casi, l'imposta sostitutiva è versata nella misura del 40% entro il 31 marzo 2011 e la restante parte in due rate di pari importo da versarsi la prima entro il 31 marzo 2012 e la seconda entro il 31 marzo 2013.

Articolo 37 - Disposizioni antiriciclaggio
Le imprese di costruzione che ricevono dai proprietari di casa il pagamento via bonifico per i lavori beneficiari degli incentivi del 36% e del 55%, si vedranno da ora in poi applicare dalla banca (presso cui è fatto il bonifico) una ritenuta del 10% a titolo di acconto delle imposte dovuto. Obiettivo: combattere l’evasione fiscale.
Saranno accelerate le modalità di riscossione relativamente agli accertamenti notificati dal 1° luglio 2011. La possibilità di pagare in contanti – da cui l’onere delle rilevazioni antiriciclaggio – viene ridotta da € 12.500,00 a € 5.000,00.

Materiale da costruzione
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2010
Riapertura dei termini per l'invio delle richieste di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di cui all'articolo 1, comma 11 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162.
(Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2010, n. 123)

«Decreto incentivi», conversione in legge
Legge del 22 maggio 2010, n. 73
Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.
(Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2010, n. 120)

La L. 73/2010, in vigore dal 26.5.2010, converte in legge il D.L. 25.3.2010, n. 40 , contenente misure fiscali volte al contrasto alle frodi nazionali ed internazionali, alla semplificazione del contenzioso tributario e a risollevare determinati settori in crisi.
Di seguito vengono sintetizzate le principali novità apportate in sede di conversione del decreto.
  • Contrasto degli illeciti fiscali internazionali (art. 1, co. 4): dall’1.5.2010 la comunicazione unica relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per il trasferimento all’estero della sede sociale delle società, nonché tutte le comunicazioni concernenti le altre operazioni straordinarie (conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni societarie) va inviata alle Camere di commercio, all’Agenzia delle Entrate, all’Inps e all’Inail.
  • Recupero somme indebitamente erogate dall’Inps (art. 1, co. 6-bis): il recupero delle somme indebitamente erogate dall’Inps è effettuato mediante ruoli ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. 29.9.1973, n. 602.
  • Contrasto al gioco con vincite in denaro illegale (art. 2, co. da 2-bis a 2-decies): in materia di raccolta del gioco a distanza, il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica.
  • Gli obblighi antiriciclaggio sono esclusi per i soggetti che esercitano l’attività di offerta, attraverso Internet o altre reti telematiche o di telecomunicazione del gioco del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e dei concorsi a pronostici. Le maggiori entrate che scaturiscono da tali disposizioni in materia di contrasto del gioco illecito saranno destinate a finanziare il 5 per mille dell’IRPEF per il 2011.
  • IVA – Esenzione dei servizi postali (art. 2, co. 4-bis e 4-ter): viene modificata la descrizione di un’operazione esente da IVA: si tratta delle prestazioni del servizio postale universale e delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l’esecuzione (nuovo n. 16 dell’art. 10, D.P.R. 26.10.1972, n.633). La disposizione ha efficacia dal 24.8.2010.
  • 5 per mille dell’IRPEF – Destinazione nei Modd. Unico-730/2010 (art. 2, co. 4-novies): il 5 per mille dell’IRPEF risultante dai Modd. Unico-730/2010 relativi al 2009 sarà destinato alle seguenti finalità:
● sostegno del volontariato e delle altre Onlus, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’art. 7, L. 7.12.2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, co. 1, lett. a), D.Lgs. 4.12.1997, n. 460;
● finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
● finanziamento della ricerca sanitaria;
● sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
● sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.​
  • 8 per mille dell’IRPEF – Destinazione (art. 2, co. 4-decies): è confermata l’applicazione del meccanismo di cui alla L. 20.5.1985, n. 222 alla destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF.
  • 5 per mille dell’IRPEF – Destinazione per gli anni 2007 e 2008 a fondazioni riconosciute (art. 2, co. 4-septiesdecies): per effetto dell’integrazione dell’art. 1, co. 1234, lett. a), L. 296/2006 e dell’art. 3, co. 5, lett. a), L. 244/2007, vengono ricomprese tra i destinatari del 5 per mille dell’IRPEF relativo al 2007 e 2008 anche le fondazioni riconosciute che operano nei settori ex art. 10, co. 1, lett. a), D.Lgs. 460/1997 (assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla L. 1089/1939, ecc.).
  • A tal fine, a favore di questi soggetti è prorogato al 30.6.2010 il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva necessaria per poter beneficiare del riparto della quota destinata dai contribuenti al 5 per mille per le predette annualità.
  • Chiusura delle liti fiscali pendenti in Cassazione (art. 3, co. 2-bis): viene prevista una nuova possibilità di definizione, attraverso il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia (determinato ai sensi dell’art. 16, co. 3, L. 27.12.2002, n. 289, delle liti pendenti presso la Corte di Cassazione o presso la Commissione tributaria centrale (con esclusione delle controversie aventi ad oggetto istanze di rimborso), a condizione che l’Amministrazione finanziaria sia risultata soccombente sia nel primo che nel secondo grado del giudizio e che tali liti originino da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado da oltre 10 anni alla data del 26.5.2010 (entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 40/2010).
  • Esclusione delle iscrizioni ipotecarie per crediti di importo inferiore ad e 8.000 (art. 3, co. 2-ter): dal 26.5.2010 gli agenti della riscossione non possono procedere all’iscrizione di ipoteche (ai sensi dell’art. 77, D.P.R. 602/1973, se il credito da recuperare risulta inferiore ad e 8.000.
  • Dichiarazione con espropriazione forzata (art. 3, co. 3-bis): in tema di espropriazione forzata (art. 49, D.P.R. 602/1973) è previsto che il debitore, al fine di evitare l’espropriazione, può dimostrare, mediante l’apposita documentazione rilasciata dall’ente creditore, da opporre all’agente della riscossione, il pagamento delle somme dovute o lo sgravio ad esso riconosciuto dall’ente creditore stesso.
  • Incentivi per particolari settori (art. 4, co. 1-bis, 1-ter e 1-quinquies): si ricorda che tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 40/2010 e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sua legge di conversione in esame è stato approvato il D.M. 26.3.2010 ( decreto attuativo dell’art. 4, co. 1, del decreto – il quale stabilisce le modalità di erogazione del fondo di 300 milioni di euro istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro. In particolare, sono previsti contributi (con specifici limiti di importo), sotto forma di sconti sugli acquisti, per la sostituzione dei mobili per cucina in uso con cucine componibili ed elettrodomestici da incasso ad alta efficienza energetica, per la sostituzione di lavastoviglie, forni elettrici, piani cottura, cucine di libera installazione, cappe, scaldacqua elettrici, per l’acquisto di motocicli, motori fuoribordo, rimorchi, macchine agricole,
  • gru per l’edilizia, inverter e motori ad alta efficienza, nuove attivazioni a banda larga e immobili ad alta efficienza energetica. Gli acquisti incentivati devono essere successivi al 6.4.2010 (data di entrata in vigore del decreto attuativo) e anteriori al (o coincidenti con il) 31.12.2010.
    La legge di conversione del D.L. specifica che il contributo previsto per l’acquisto di gru a torre per l’edilizia a fronte di una rottamazione di una gru a torre messa in esercizio prima dell’1.1.1985 spetta anche se tali beni siano acquisiti mediante contratto di leasing.
    Infine, il contributo previsto per l’acquisto di motocicli è esteso anche all’acquisto di biciclette a pedalata assistita ed è stata introdotta una nuova agevolazione per i rifugi di montagna al fine di migliorare la loro efficienza del parco dei generatori di energia elettrica.
(La Settimana fiscale, Il Sole 24 Ore, 11 giugno 2010, n. 22, p. 7)


Antincendio
Lettera circolare Ministero dell'interno del 31 marzo 2010 - Prot. 0005643
Guida tecnica su: "Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili".

Consob
Delibera Commissione Nazionale per le Società e per la Borsa del 28 aprile 2010, n. 17297
Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati.
(Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2010, n. 120)


Dalle Regioni

Regione Abruzzo
Legge regionale del 5 maggio 2010, n. 11
Modifiche ed integrazioni all'art. 4 (Autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, rinnovi e/o adeguamenti impianti esistenti) della L.R. 9 agosto 2006, n. 27, recante: Disposizioni in materia ambientale.
(Bollettino Ufficiale Regionale del 14 maggio 2010, n. 31)

Regione Basilicata
Determinazione Regione Basilicata del 26 aprile 2010, n. 432
Eventi sismici del maggio 1990, maggio 1991 e 9 settembre 1998 - Aggiornamento all'anno 2009 dei costi base massimi ammissibili per gli interventi di riparazione e miglioramento sismico degli edifici privati danneggiati ammessi al contributo pubblico.
(Bollettino Ufficiale Regionale 16 maggio 2010, n. 20)

Delibera del Regione Basilicata Giunta regionale 14 aprile 2010, n. 693
Approvazione bando "Avviso Pubblico" per la realizzazione nella Regione Basilicata di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana - Art. 4 L.R. 7/08/2009, n. 25.
(Bollettino Ufficiale Regionale 16 maggio 2010, n. 20)

Provincia di Trento
Delibera Provincia di Trento Giunta provinciale del 3 maggio 2010, n. 751
Criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio di aree edificabili di cui all'articolo 7/quinquies della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10
(Bollettino Ufficiale Regionale 18 maggio 2010, n. 20)

Regione Friuli - Venezia Giulia
Delibera Regione Friuli - Venezia Giulia Giunta regionale del 25 marzo 2010, n. 563
Approvazione in via definitiva del documento denominato linee guida per la formazione del Piano di governo del territorio e del rapporto ambientale.
(Bollettino Ufficiale Regionale 19 maggio 2010, n. 20)
 

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