Sodis

Membro Attivo
Professionista
Ciao a tutti,

Mi presento un attimo, vi seguo da parecchio come lettore, ora ho approfittato per registrarmi e porvi una domanda. Già che ci sono ne approfitto anche per scambiare qualche parere qua e là, non ho esperienza nel settore immobiliare però ne ho nel settore impiantistico, magari la mia esperienza tornerà utile a qualcuno in futuro.

Di seguito la mia domanda, spero sia la sezione giusta, ma non sono sicuro, eventualmente spostate pure.

Sto valutando l’acquisto di una villetta a schiera, un terra-tetto in un complesso di 4. Il condominio è autogestito, quindi niente amministratore, in comune c’è solo il carrabile del box, e le luci dello stesso. Volevo capire quali altri elementi fanno parte delle parti comuni. Nell’atto di provenienza trovo riferimenti solo al corsello dei box. Le fondamenta sono parti comuni? Il tetto? Le mura perimetrali?
Dove si può trovare questa informazione? Considerate che le 4 villette sono unite ma non allineate, sono sfalsate di circa 1 metro l’una dall’altra, il tetto di ognuno copre solo la proprietà individuale.

La domanda nasce, tra le altre cose, dal fatto che i tetti per quanto in ottimo stato di conservazione non sono nuovi, e io vorrei in futuro rifarlo isolato, ma vorrei capire se è una decisione che potrò prendere autonomamente o dovrò confrontarmi con gli altri in quanto il tetto è parte comune.

Grazie a tutti
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
le 4 villette sono unite ma non allineate, sono sfalsate di circa 1 metro l’una dall’altra, il tetto di ognuno copre solo la proprietà individuale.
le villette non sono "attaccate" ?
tra di loro vi è una distanza di 1 m ?
ci vorrebbe una foto per valutare.

in termini oggettivi la tipologia a schiera e un cosiddetto condominio orizzontale.
le parti comuni sono individuate dall'art 1117 del codice civ.
Se il tetto di ognuna copre solo la proprietà individuale, allora non rientra tra le parti comuni.
Ma ripeto, ci vorrebbe una foto per valutare oppure in alternativa uno schizzo planimetrico fatto discretamente.
 

Sodis

Membro Attivo
Professionista
le villette non sono "attaccate" ?
tra di loro vi è una distanza di 1 m ?
ci vorrebbe una foto per valutare.

in termini oggettivi la tipologia a schiera e un cosiddetto condominio orizzontale.
le parti comuni sono individuate dall'art 1117 del codice civ.
Se il tetto di ognuna copre solo la proprietà individuale, allora non rientra tra le parti comuni.
Ma ripeto, ci vorrebbe una foto per valutare oppure in alternativa uno schizzo planimetrico fatto discretamente.

Ciao, grazie per l’intervento. Allegata una foto. In pratica sono attaccate, ma lo sfalsamento di 1 metro circa è laterale, non sono perfettamente allineate.

Il tetto serve la singola unità immobiliare.
 

Allegati

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PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
le villette non sono "attaccate" ?
tra di loro vi è una distanza di 1 m ?
ci vorrebbe una foto per valutare.

in termini oggettivi la tipologia a schiera e un cosiddetto condominio orizzontale.
le parti comuni sono individuate dall'art 1117 del codice civ.
Se il tetto di ognuna copre solo la proprietà individuale, allora non rientra tra le parti comuni.
Ma ripeto, ci vorrebbe una foto per valutare oppure in alternativa uno schizzo planimetrico fatto discretamente.

Confesso.

Che nell’aprire la discussione su questo argomento, nutrivo una divertita paura, di imbattermi nel tuo marchietto tricolore.

Se il tricolore diverte, e’ invece il contenuto della risposta, a far ritornare i brividi.

Memore, di tue discettazioni gia’ snocciolate, su un quesito direi identico.

Quella volta erano gli sfalzi, i confini su piani diversi, la presenza o meno di cementi armati, il rosso o il nero, oppure il lancio della pallina della fortuna, a determinare le parti indivise, da quelle di proprieta’ esclusiva.

Adesso, forse piu’ cauto che astuto, ti nascondi piu in generale dietro l’art 1117

Tuttavia non manchi di metterci del tuo.

Stavolta lanciando le palline della aderenza, delle distanze tra i fabbricati, di un metro o da tre.
Le Fotografie, gli schizzi planimetrici da esaminare, che determinerebbero chissa’ quali referti.
Fino ad arrivare al trionfo:

“Se il tetto di ognuna copre solo la proprietà individuale, allora non rientra tra le parti comuni.”

Incomprensibile.
Dal momento che la comunione, regolata dalle norme che citi, interviene solo ed esclusivamente quando la proprietà è indivisa.

Con regole, che per il proprietario di una unita’ esclusiva, si definiscono “forzose”, per tutte quelle parti dell’edificio, il suolo, le fondamenta, le scale, i muri perimetrali e i tetti.

Particolarita’ quella forzosa, che ha appunto, il proprio carattere di non ammettere divisione.

Altra cosa, e’ quella che consente al singolo proprietario, di disporre ed intervenire con migliorie, su quel suo stesso diritto indiviso, che resta consentito e ampiamente regolato, nei limiti della sua quota.

Te capi’ stavolta ingegnere..??
 
Ultima modifica:

brina82

Membro Storico
Professionista
Ciao, grazie per l’intervento. Allegata una foto. In pratica sono attaccate, ma lo sfalsamento di 1 metro circa è laterale, non sono perfettamente allineate.

Il tetto serve la singola unità immobiliare.
La struttura è unica (e unita): anche questa è una parte comune.

In che senso vorresti isolarlo? Da dentro vorresti fare una sorta di intercapedine al soffitto del tetto?
 

Sodis

Membro Attivo
Professionista
La struttura è unica (e unita): anche questa è una parte comune.

In che senso vorresti isolarlo? Da dentro vorresti fare una sorta di intercapedine al soffitto del tetto?

Vorrei rifarlo ventilato, per migliorare la coibentazione. Lo rifarei a spese mie, ma se è una parte comune devo chiedere anche agli altri l’ok?

Inoltre, se uno dei vicini avesse problemi di qualsivoglia genere sulla parte di tetto sopra la propria casa, dovremmo intervenire tutti per le spese eventuali?

Infine, se io oggi rifaccio il tetto e lo pago interamente con i miei soldi, se in futuro anche gli altri decidessero di rifare il resto del tetto, sarei tenuto a contribuire?

Premetto che a quanto mi è stato riferito non esiste regolamento di condominio e non sono definite quote millesimali
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Quando si interviene in una discussione si focalizza il problema e quando il quesito e' poco chiaro si chiedere chiarimento o indicazioni per qualificarlo.
Le risposte, poi, afferisco al problema.
Quindi problemi diversi suscitano risposte differenti.......ma è nella normalità delle cose o forse dovrei dirti nell'intelligenza del forumista rispondere relazionandosi al contesto del problema come percepito o anche come e' stato trasmesso.

SOLO gli stolti associano interventi diversi come afferenti ad un medesimo e similare problema.

SOLO gli stolti non avendo alte argomentazioni valide, proprie e attendibili, perdono solo il loro temo a leggere gli interventi altri cercando di trovare il pelo nell'uovo........per poi replicare con aria fritta. !!!!
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Quando si interviene in una discussione si focalizza il problema e quando il quesito e' poco chiaro si chiedere chiarimento o indicazioni per qualificarlo.
Le risposte, poi, afferisco al problema.
Quindi problemi diversi suscitano risposte differenti.......ma è nella normalità delle cose o forse dovrei dirti nell'intelligenza del forumista rispondere relazionandosi al contesto del problema come percepito o anche come e' stato trasmesso.

SOLO gli stolti associano interventi diversi come afferenti ad un medesimo e similare problema.

SOLO gli stolti non avendo alte argomentazioni valide, proprie e attendibili, perdono solo il loro temo a leggere gli interventi altri cercando di trovare il pelo nell'uovo........per poi replicare con aria fritta. !!!!



il @Sodis ti ha inviato la foto che hai richiesto.

Necessaria per poterti esprimere in maniera compiuta.

Si attendeva la tua risposta.

Fritta, impanata o alla griglia..

Giralaruota o lancia la pallina.

Siamo tutti curiosi di leggere la tua risposta al preciso e CHIARISSIMO quesito:

Le fondamenta sono parti comuni? Il tetto? Le mura perimetrali?

Io dico che ti nascondi un'altra volta.
 
Ultima modifica di un moderatore:

davideboschi

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Per rispondere al quesito iniziale e dribblando aria fritta, risposte impanate e fondamenta bollite:

i lavori al tetto sono di competenza di chi ci sta sotto, per quote di superficie coperta.
Se il tetto copre solo la proprietà individuale e non parti comuni a più unità immobiliari, il proprietario dell'unità coperta dalla porzione di tetto interessata ai lavori paga il 100%.
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Se il tetto copre solo la proprietà individuale e non parti comuni

..Quindi il suolo dove poggia la casa, che copre la proprietà individuale, è di proprietà esclusiva...?
Magari anche il corsello comune dei box se l'edificio avesse l'interrato.

Per rispondere al quesito iniziale e dribblando aria fritta, risposte impanate e fondamenta bollite:

Dal momento che la comunione, regolata dalle norme che citi, interviene solo ed esclusivamente quando la proprietà è indivisa.

Con regole, che per il proprietario di una unita’ esclusiva, si definiscono “forzose”, per tutte quelle parti dell’edificio, il suolo, le fondamenta, le scale, i muri perimetrali e i tetti.
 

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