cafelab

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Professionista
Eh però non è detto, una risposta in campo legale non è mai univoca nè assoluta

Dove si può trovare questa informazione?

In sostanza l'informazione corretta ti è stata data: gli articoli 1117 e seguenti definiscono le parti comuni dell'edificio, tra l'altro nei commentari trovi spiegazioni abbastanza dettagliate, approfondisci partendo da lì.

Dalla foto che hai postato sembrerebbe che un pezzo di falda del tetto sbuchi sulla casa del vicino?
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
In sostanza l'informazione corretta ti è stata data: gli articoli 1117

.. SIcchè le foto, le distanze, le palline e le fritture non c'entrano ************.

Stralcio Art 1117:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
 
Ultima modifica di un moderatore:

cafelab

Moderatore
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Professionista
beh tu lo sai come la penso io sugli attacchi gratuiti e sui nomignoli, no?

si che c'entrano,
dalla foto si direbbe che un pezzo della falda del tetto sbuca sulla casa del vicino, quindi il tetto è anche del vicino,
poi ci sono le pareti laterali, che sono comuni, immagino, poi bisognerebbe vedere com'è fatto il sistema di raccolta delle acque, poi il tetto ventilato è più spesso, quindi andrebbe a coprire un pezzo di muro del vicino, magari in quella fettina di muro c'è una finestrella...?

non è così semplice perchè al tecnico piace farla difficile ma perchè la normativa non può essere così precisa
 

Sodis

Membro Attivo
Professionista
..è quindi @Sodis ..?

Che idea ti sei fatto..?

Che è un casino.

Se non ho capito male, e correggimi eventualmente, alla fine tetto, fondamenta e muri perimetrali sono comunque parti comuni. Giusto?

Contemporaneamente però io posso intervenire con migliorie sulla quota di tetto che mi compete, giusto?

Tutto ciò a spese mie, senza che gli altri siano coinvolti economicamente, giusto?

Ora resterebbe il problema della sovrapposizione, sarebbe eventualmente risolvibile con un accordo diretto con i vicini confinanti, tramite l’aiuto di un architetto, atto a gestire una soluzione che sia accettata da tutti per la parte di tetto sovrapposta?
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Per rispondere al quesito iniziale e dribblando aria fritta, risposte impanate e fondamenta bollite:

i lavori al tetto sono di competenza di chi ci sta sotto, per quote di superficie coperta.
Se il tetto copre solo la proprietà individuale e non parti comuni a più unità immobiliari, il proprietario dell'unità coperta dalla porzione di tetto interessata ai lavori paga il 100%.
Se il tetto copre solamente la sua parte, i lavori di RIFACIMENTO del tetto eventualmente danneggiato li paga lui, ma non è che se è in cemento armato può demolire il tetto e rifarlo di legno a proprio piacimento, proprio perchè sono parti comuni, di proprietà di tutta la palazzina (condominio).
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Trovo abbastanza curiose molte risposte che mi hanno preceduto: provo a dire anche la mia.

Innanzi tutto non partirei dall'art. 1117, che non risolve il quesito posto.

Consiglierei invece di:
- verificare se esiste un regolamento di condominio, in genere redatto dal costruttore ed accettato al momento dell'acquisto (RDC contrattuale): non è detto che pur mancando e non obbligatorio l'amministratore , il RdC non esista.

- In linea generale però farei riferimento alla storia della particella catastale su cui il complesso è realizzato: possono essere state seguite due strade:
una è quella in cui il costruttore o chi per esso ha prima eseguito un frazionamento del lotto in 4 sublotti di proprietà esclusiva più una area rimanente in comunione, da adibire a corsello di manovra, cortile ecc.
l'altra è quella di realizzare le 4 villette sul fondo indiviso, e venderle separatamente.
Le conseguenze sarebbero a parer mio diverse: nel secondo caso, se non specificato altrimenti nel rogito di vendita, tenderei ad assumere che suolo, facciate, divisori, tetti ecc siano parti comuni; semmai poi interviene il criterio del condominio minimo, dove la ripartizione delle spese viene effettuata secondo la destinazione ; vedi ad esempio i condomini con più scale/ascensori o distinti corpi-fabbrica.

Dal tenore delle domande del medesimo tipo che leggo di frequente sia qui che su propit, temo che voi ricadiate nel secondo esempio, e non abbiate RdC: il solito casino, appunto, che consiglierei sempre di chiarire una volta per tutte in via preliminare, con un accordo sottoscritto all'unanimità, e magari trascritto.

Per concludere oltre a corsello ed illuminazione, considera comunque in comune il collettore fognario principale, e tutti i servizi che fanno capo ad una unica sorgente.

Il fatto che una parte della falda sovrasti il vicino, non mi pare discriminante, se interpreto correttamente la fotografia; le falde infatti non sono "continue" ; mi pare cioè di capire che le villette sono poste in leggera pendenza e quindi i tetti siano anche a livelli crescenti; la sovrapposizione apparirebbe quindi più un "vezzo architettonico" che una funzione di copertura.
In ogni caso suggerirei di perorare un buon accordo tra i condomini, per formare un criterio univoco: meglio prevenire, che curare.
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Trovo abbastanza curiose molte risposte che mi hanno preceduto: provo a dire anche la mia.

Innanzi tutto non partirei dall'art. 1117, che non risolve il quesito posto.

Consiglierei invece di:
- verificare se esiste un regolamento di condominio, in genere redatto dal costruttore ed accettato al momento dell'acquisto (RDC contrattuale): non è detto che pur mancando e non obbligatorio l'amministratore , il RdC non esista.

- In linea generale però farei riferimento alla storia della particella catastale su cui il complesso è realizzato: possono essere state seguite due strade:
una è quella in cui il costruttore o chi per esso ha prima eseguito un frazionamento del lotto in 4 sublotti di proprietà esclusiva più una area rimanente in comunione, da adibire a corsello di manovra, cortile ecc.
l'altra è quella di realizzare le 4 villette sul fondo indiviso, e venderle separatamente.
Le conseguenze sarebbero a parer mio diverse: nel secondo caso, se non specificato altrimenti nel rogito di vendita, tenderei ad assumere che suolo, facciate, divisori, tetti ecc siano parti comuni; semmai poi interviene il criterio del condominio minimo, dove la ripartizione delle spese viene effettuata secondo la destinazione ; vedi ad esempio i condomini con più scale/ascensori o distinti corpi-fabbrica.

Dal tenore delle domande del medesimo tipo che leggo di frequente sia qui che su propit, temo che voi ricadiate nel secondo esempio, e non abbiate RdC: il solito casino, appunto, che consiglierei sempre di chiarire una volta per tutte in via preliminare, con un accordo sottoscritto all'unanimità, e magari trascritto.

Per concludere oltre a corsello ed illuminazione, considera comunque in comune il collettore fognario principale, e tutti i servizi che fanno capo ad una unica sorgente.

Il fatto che una parte della falda sovrasti il vicino, non mi pare discriminante, se interpreto correttamente la fotografia; le falde infatti non sono "continue" ; mi pare cioè di capire che le villette sono poste in leggera pendenza e quindi i tetti siano anche a livelli crescenti; la sovrapposizione apparirebbe quindi più un "vezzo architettonico" che una funzione di copertura.
In ogni caso suggerirei di perorare un buon accordo tra i condomini, per formare un criterio univoco: meglio prevenire, che curare.
Primo o secondo caso, non credo centri molto: in tutti i casi, qualora i 4 villini non siano staccati ovvero in caso di unico corpo di fabbrica, almeno le strutture sono di TUTTI, ovvero, non posso togliere un pilastro a piacimento, perchè qualora il vicino lo facesse, in tutti i casi lui potrà chiamarlo in causa...
 

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