I confini dell'applicazione del l'IVA al 10% sono abbastanza delicati, quindi ti può dare una risposta documentata solo un bravo commercialista, e sperare che l'AdE della tua zona condivida la linea di questo commercialista.
Fondamentalmente non so dire se un inserto di camini (che non mi è nemmeno chiaro cosa sia) sia assimilabile ad un generatore di calore più performante e quindi agevolabile.
Innanzi tutto premetto che per godere di agevolazioni (IVA e detrazioni) occorre pagare tramite bonifico che identifichi beneficiari delle agevolazioni e la causale.
In generale alla prima domanda risponderei:
1) Le manutenzioni ordinarie in abitazioni esclusive, non comportano agevolazioni IVA e non danno diritto a detrazioni.
2) Fanno eccezione a questa regola generale la sostituzione della caldaia e degli infissi, ma si aprono due considerazioni.
2.1. Entrambi gli esempi, pur rientrando in interventi edilizi di manutenzione ordinaria, possono considerarsi ai fini dell'agevolazione finalizzati al risparmio energetico, e quindi agevolabili per la detrazione al 36% (per ora al 50%) con semplice certificazione del miglioramento energetico rilasciata dal produttore della caldaia o degli infissi (il foglio dei dati tecnici..). In caso di intervento di manut. ordinaria, quindi senza titolo edilizio, è solo la fatturazione dll'installatore finale che può applicare complessivamente sulla fornitura l'IVA al 10% anche sul materiale o prodotto finito fornito, fino a decorrenza dell'importo di manodopera. Ma caldaia e serramenti saranno acquistati, sia dall'installatore che dall'utilizzatore finale, con IVA ordinaria (21%). L'installatore, dopo opportuno ricarico sul prezzo d'acquisto della caldaia ecc, può fatturare complessivamente tutto l'intervento (caldaia + manodopera) al 10%.
2.2. Entrambi (caldaia, serramenti) sono considerati prodotti finiti. L'acquisto diretto con IVA ridotta al 10% da parte dell'utilizzatore finale, è previsto solo se l'intervento rientra nella lettera d) (ristrutturazione) del TU edilizia: cioè se si è in possesso di DIA, SCIA o PdC ecc.
2) Se invece si vuole usufruire della agevolazione sul risparmio energetico (però oggi le aliquote si equivalgono), bisogna fare una comunicazione all'ENEA: qui i pareri e le informazioni sembrano non concordare.
A me risulta che solo per gli infissi sia possibile l'autodichiarazione all'ENEA tramite il cosiddetto allegato F dei dati di trasmittanza degli infissi così come certificati dal produttore.
Per la caldaia e simili vale l'allegato E, che a me risulta debba essere compilato e trasmesso da tecnico abilitato, che assevererà anche il risparmio energetico ottenuto rispetto alla situazione della caldaia sostituita. Limitatamente a queste due tipologie di interventi, non dovrebbe più essere richiesta anche la Certificazione energetica dell'alloggio.
Mi sembra di ricordare che in assenza di impianto di riscaldamento preesistente non si possa comunque richiedere l'agevolazione.
Il commercialista non è titolato a fare le pratiche ENEA: a lui interessano solo le fatture, e gli attestati ENEA , per operare le detrazioni sulla dichiarazione dei redditi; certamente farà la verifica di merito che le procedure fiscali siano state eseguite correttamente. (bonifici, fatture, comunicazioni d'obbligo, ecc).