enduromac

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Vi sembrerà assurdo che qualcosa renda tutta la discussione inutile, ma mi risulta tutto sbagliato: i sottobalconi sono, per giurisprudenza consolidata, a carico del proprietario del balcone per il quale rappresentano una sorta di soffitto. Decisione che, fra l'altro, sembra molto saggia, alla luce di tutto quanto detto sul fatto di dover intersecare proprietari e committenti con discussioni sull'invasione reciproca, come paventato.
 

francesca63

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sottobalconi sono, per giurisprudenza consolidata, a carico del proprietario del balcone per il quale rappresentano una sorta di soffitto
Se il balcone è incassato , ma se è aggettante no.
Come riporta anche il tuo link
Balconi e sottobalconi: di chi è la proprietà e chi paga le spese di manutenzione?
Da quanto abbiamo appena detto, si può dire che, in linea generale, tutti i balconi aggettanti appartengono al proprietario dell’appartamento di cui essi sono un prolungamento. Le spese di manutenzione sono a suo carico e il condominio non ha a riguardo voce in capitolo. Solo le spese per la manutenzione del sottobalcone incassato sono a carico del proprietario del piano inferiore. Mentre quelle del sottobalcone aggettante sono a carico del proprietario del piano superiore.

Comunque la materia è spesso foriera di contenzioso.
 

ludovica83

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Vi sembrerà assurdo che qualcosa renda tutta la discussione inutile, ma mi risulta tutto sbagliato: i sottobalconi sono, per giurisprudenza consolidata, a carico del proprietario del balcone per il quale rappresentano una sorta di soffitto. Decisione che, fra l'altro, sembra molto saggia, alla luce di tutto quanto detto sul fatto di dover intersecare proprietari e committenti con discussioni sull'invasione reciproca, come paventato.
Non è inutile perché dipende sempre dalla tipologia di balcone che viene considerato e dai lavori.

-- dei sottobalconi: la giurisprudenza è divisa tra due orientamenti: secondo un primo filone interpretativo, infatti, i sottobalconi vengono considerati di proprietà esclusiva del condomino proprietario del balcone, con relative spese non divisibili tra condomini. Secondo un diverso orientamento, invece, i sottobalconi dovrebbero essere considerati parti comuni in quanto visibili dall’esterno dell’edificio e, quindi, con funzione decorativa ed estetica per l’intero fabbricato. Sul punto la decisione è spesso rimessa all’assemblea condominiale. In ogni caso, la giurisprudenza maggioritaria esclude, almeno con riguardo ai balconi aggettanti, l’applicazione del criterio secondo il quale sarebbero a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. In altri termini, la soletta del balcone, anche quando svolge una funzione di copertura rispetto al balcone sottostante, non è considerata parte comune fra i due condomini; di conseguenza, se il sottobalcone non viene ritenuto parte condominiale, le relative spese di manutenzione sono a carico del solo proprietario del balcone di cui la soletta fa parte;

Inoltre non dovrebbe escludere interventi in edilizia acrobatica se non si vogliono montare impalcature. Ma anche qui... le spese come si dividono?

  • di noleggio e montaggio dei ponteggi necessari per eseguire le opere di ristrutturazione dei balconi: sulla questione la giurisprudenza non individua un criterio preciso, dovendosi presumere che essendo i ponteggi funzionali all’esecuzione di tutti i lavori, il loro costo di noleggio e montaggio sia a carico di tutti i condomini. Tuttavia, a voler essere precisi, qualora le spese per i vari lavori vengono ripartite secondo criteri diversi (come accade per esempio quando vengono ristrutturate sia le parti esterne che quelle interne dei balconi), la spesa relativa al ponteggio dovrebbe essere divisa per il totale del costo delle opere edilizie, ottenendo così un coefficiente che, moltiplicato per l’importo di ciascun gruppo di spese corrispondente ad un diverso criterio di ripartizione (per esempio gruppo spese per ristrutturazione esterna delle parti comuni), indicherà l’importo da aggiungere a ciascun gruppo di spese relative al solo ponteggio.
 

enduromac

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Certo. Il problema è la straordinarietà dell'intervento che coinvolge la struttura. Quanto a Francesca63 la sua è stata una lettura superficiale e un poco prevenuta: non sono un professionista ma, comunque, un proprietario, quindi riporto dati di esperienza, che incidentalmente è anche giurista.
 

francesca63

Moderatore
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Certo. Il problema è la straordinarietà dell'intervento che coinvolge la struttura. Quanto a Francesca63 la sua è stata una lettura superficiale e un poco prevenuta: non sono un professionista ma, comunque, un proprietario, quindi riporto dati di esperienza, che incidentalmente è anche giurista.
Non capisco dove vedi una lettura superficiale, e ancor più prevenuta.
Sono anch’io proprietaria, e ho esperienza anche giuridica.

In tutti i condomini nei quali sono proprietaria i lavori su balconi aggettanti sono sempre stati eseguiti a carico dei soli proprietari dei balconi, con contratto di appalto diretto ditta/ proprietario , e con pagamenti diretti che non sono passati sul conto corrente condominiale .
A volte è stato così dopo gran litigate in assemblea, dopo che hanno cercato di fare ricadere tali spese su tutti , anche sui condomini privi di balconi, ma poi sono riuscita a portare la discussione sui giusti binari.
E anche i costi dei ponteggi, in caso di lavori eseguiti in contemporanea sia su parti private che su parti condominiali, sono stati pagati dai singoli proprietari dei balconi, in funzione del tempo necessario o in proporzione ai costi necessari ai vari interventi.

Ma , ripeto, spesso è materia conflittuale.
 

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