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no, salvo i casi previsti dalla legge ,ad esempio il mancato pagamento anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari a due mensilità del canone), costituirà motivo di risoluzione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 55 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.
 

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