Da quello che capisco ci troviamo nella classica situazione di locazione condivisa contrattualizzata, nello specifico, ai sensi dell’art. 2, co. 1, legge n°431/1998. In casi come questo, i cointestatari, anche se indicati singolarmente in contratto, rappresentano un’unica parte conduttrice: essi, pertanto, sono obbligati solidalmente a fare fronte agli adempimenti contrattuali. Questo vuol dire che se uno non adempie, o se ne va, sono gli altri che ne devono rispondere. Chi se ne vuole andare, però, non basta che dia la disdetta al proprietario, in quanto il recesso parziale dal contratto non è singolo (come nel contratto per studenti universitari), ma solidale, pertanto deve essere accettato da tutte le parti in causa, nessuno escluso, liberando il coinquilino che se ne va. Tale operazione, come precisato, va fatta con un atto scritto (che io sappia, non c’è un modulo prestampato o reperibile in rete con il quale si formalizza tale passaggio) che può essere registrato. Gli uffici locali, in genere, se porti in registrazione la scrittura privata, essendo la cessione già formalizzata con il mod. F23 (l’imposta di registro è già stata assolta), ti fanno pagare soli i bolli sull’atto.
In ordine alla compilazione del mod. 69 (conduttore receduto e subentro), per non ripetere le stesse cose, ti rimando qui:
http://www.immobilio.it/threads/con...tori-vuole-risoluzione-della-sua-quota.24597/
NB 1 – Il regime sostitutivo della cedolare secca non rileva il numero dei locatori e dei conduttori. Se, però, si intende registrare il contratto utilizzando il modello telematico SIRIA occorre controllare il numero dei locatori e dei conduttori. Se i locatori sono più di 3 o, se analogamente, lo sono i conduttori, tale modello non è utilizzabile (in questo caso il contratto in cedolare va registrato presso ufficio, utilizzando il modello 69).
NB 2 – In sede di cessione (salvo delega), è sufficiente compilare le prime due facciate del modello 69, in quanto, in sede di cessione, non è possibile entrare o uscire dal regime fiscale alternativo della cedolare secca (fiscalmente è consentito entrare o uscire solo in decorrenza di ciascuna annualità contrattuale, entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro).
NB 3 – Il modello catastale CDC non esiste più: è stato soppresso il 31 luglio 2013 (Agenzia delle Entrate, prot. 93116).
NB 4 – Non occorre allegare all’atto di cessione di quota di contratto, la comunicazione di recesso.
NB 5 – Riguardo alla possibilità di recesso collettivo o parziale dei co-conduttori per gravi motivi, estranei alla loro volontà, sopravvenuti imprevedibilmente nel corso del rapporto (canone pro quota proporzionalmente superiore a quello pattuito originariamente causa conduttore receduto), le stesse considerazioni fatte per il contratto per studenti universitari valgono anche per il contratto in discorso.