Elo

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Salve ! I miei suoceri ben 11 anni fa hanno donato la nuda proprietà di due appartamenti attigui a mio figlio e ad un altro nipote . Ognuno si è scelto il proprio appartamento di comune accordo. Andando a rivedere l' atto notarile ci siamo accorti che le donazioni sono invertite , l' appartamento che pensavamo fosse di mio figlio risulta del cugino e viceversa . Chiaramente l' atto notarile va modificato con urgenza . Mi spiegate cortesemente cosa bisogna fare in questo caso ? Quali sono i costi di questa modifica ? Grazie a chi vorrà rispondermi .
 

francesca63

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Mi spiegate cortesemente cosa bisogna fare in questo caso ?
Andare dal notaio ( meglio da quello che si occupò della donazione 11 anni fa), per capire se è stato un errore a cui si può rimediare con una rettifica dell'atto di allora, o se serve un vero e proprio atto di permuta, con relativi costi.
In ogni caso, servirà trascrivere la nuova situazione; il notaio vi farà il preventivo, sulla base della situazione concreta .
 
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Elo

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Grazie per la cortese risposta ! Ma un atto di permuta non mi sembra fattibile in questo caso … i nonni dei ragazzi sono ancora viventi e hanno donato la nuda proprietà riservandosi l ‘ usufrutto . La loro volontà resta la stessa , é solo che é stato fatto un errore di assegnazione degli appartamenti che sono nello stesso palazzo allo stesso piano attigui l’uno all altro cambia il sub. che é stato invertito. Questo mi lasca pensare ad una semplice rettifica dell’ atto .
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
La loro volontà resta la stessa , é solo che é stato fatto un errore di assegnazione degli appartamenti che sono nello stesso palazzo allo stesso piano attigui l’uno all altro cambia il sub. che é stato invertito.
Certo, ma come si fa a dimostrare che sono stati invertiti i sub, rispetto alla volontà di donanti e donatari, se hanno firmato tutti l’atto di donazione con i sub “sbagliati”, e sono passati 11 anni ?
Solo il notaio potrà dire se basta una rettifica o serve un atto nuovo di permuta.
 

Giuseppe Di Massa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Grazie per la cortese risposta ! Ma un atto di permuta non mi sembra fattibile in questo caso … i nonni dei ragazzi sono ancora viventi e hanno donato la nuda proprietà riservandosi l ‘ usufrutto . La loro volontà resta la stessa , é solo che é stato fatto un errore di assegnazione degli appartamenti che sono nello stesso palazzo allo stesso piano attigui l’uno all altro cambia il sub. che é stato invertito. Questo mi lasca pensare ad una semplice rettifica dell’ atto .
Se le parti concordano tutte che è stato un mero errore materiale probabilmente basterà la rettifica, se uno tra donanti e donatari negasse, non vedo soluzioni salvo che non si evinca senza dubbi, con prove scritte (ad es mail al notaio prima del rogito) che c'è stato un errore
 

matusalemme

Membro Attivo
Privato Cittadino
ai sensi dell'art. 59 -bis legge 16 febbraio 1913 n.89, introdotto dal D. lgs. 2.07.2010 n.110, il Notaio (il medesimo od un altro) può procedere alla rettifica di errori materiali esclusivamente su basi rigorosamente oggettive e documentali, che devono risultare o di già espressamente dall'atto medesimo oppure da documenti diversi da allegare all'atto di rettifica.

La rettifica - se posta in essere dal Notaio - consiste in una sua dichiarazione di scienza , non in una dichiarazione di volontà

Errore materiale è la svista: la giurisprudenza parla di inesattezza rilevabile ictu oculi , disattenzione nella redazione, emendabile de plano utilizzando i criteri che emergono dall'atto stesso da rettificare, senza che sia necessaria un'attività di interpretazione.

per venire al caso concreto, l'errore circa i dati catastali è situazione paradigmatica di errori od omissioni materiali soggetti a rettifica

in questi casi la correzione è possibile solo se dal complesso degli altri elementi dell'immobile risultanti dall'atto (descrizione, ubicazione, consistenza, confini, planimetrie allegate, riferimento ad atti di provenienza) sia possibile, senza possibilità di equivoco od incertezza, affermare che era proprio a quel particolare dato catastale che le parti si erano effettivamente riferite

altrimenti, non si potrà procedere con la correzione , ma sarà da stipulare - con l'intervento obbligatorio delle parti - un altro atto
 

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