E

enzo6

Ospite
nel 2010 ho venduto un appartamento in Italia ad un residente in Lussemburgo. La fattura di mediazione aveva regolare IVA al 20%.

Sono d'accordo con te sulla necessità di fatturare con IVA.
Tuttavia il fatto che nel 2010 hai fatturato con IVA non significa sia giusto.
Boschini al post 2 scrive il contrario quindi fattura senza IVA.
 

andrea boschini

Moderatore
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Agente Immobiliare
NOVITA’ 2010 – PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL’INTRASTAT
Dal 2010 l’Intrastat considera anche le prestazioni di servizi; più in particolare:
includerà: le prestazioni di servizi territoriali nel paese del committente e pertanto:
• in generale: quelle verso operatori UE che “assolvono” l’IVA nel proprio Stato con applicazione del
reverse charge
• sia quali operazioni attive (servizi prestati) che passive (servizi ricevuti).
non conterrà: le operazioni territoriali nel paese del prestatore e pertanto:
• sempre quelle verso i soggetti “privati” o assimilati
• alcuni servizi verso soggetti passivi nei casi di deroga
NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI: sono pertanto obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi:
1. i soggetti passivi IVA (società, imprenditori o professionisti) che effettuano cessioni o acquisti di beni con soggetti passivi d’imposta in altri Paesi dell’UE;
2. i soggetti passivi IVA (società, imprenditori o professionisti) che prestano o ricevono prestazioni di servizi con soggetti passivi d’imposta in altri Paesi dell’UE;
3. gli enti non commerciali (senza partita IVA) che effettuano acquisti
intracomunitari soggetti all’imposta.

Nota: l’Intrastat diviene obbligatorio:
• non solo per tutte le attuali “prestazioni di servizi intracomunitarie” dell’art. 40 DL 331/93 (trasporti,
prestazioni accessorie ai trasporti e lavorazioni intracomunitarie)
• ma anche per tutte le altre prestazioni di servizi per le quali l’IVA è assolta con il meccanismo del “reverse charge” da parte del committente comunitario (con riferimento ai committenti italiani, sono le operazioni
per le quali l’art. 7 dispone che l’operazione è territoriale in Italia e va pertanto “autofatturata” dal
committente ove si tratti di soggetto con Partita IVA)
• ad esclusione delle prestazioni non imponibili perché rivolti a paesi extraUE.
PROROGA: i singoli Paesi membri potranno non introdurre fin dal 1 gennaio 2010 tali obblighi, recependo in modo
progressivo i precetti delle direttive UE.
Per quanto attiene l’Italia è certa una proroga (probabilmente di 6 mesi, facendo slittare i primi Intra‐servizi a
luglio 2010); attualmente infatti non è neppure disponibile la modulistica definitva, né il sistema informatico per
acquisire i flussi di informazioni.​
Quindi da quel che mi risulta, e che e' quello che mi fafare il commercialista dopo essersi informato all'ufficio preposto e' questo...per il principio servizi per le quali l’IVA è assolta con il meccanismo del “reverse charge” da parte del committente comunitario (con riferimento ai committenti italiani, sono le operazioni per le quali l’art. 7 dispone che l’operazione è territoriale in Italia e va pertanto “autofatturata”....ai posteri la sentenza:maligno:
 
E

enzo6

Ospite
beh Enzo leggiamo gli stessi post no? io ho inteso che l'immobile e' in italia, ma chi paga ha sede e tutto quanto il resto fuori dall'italia

Ti ripeto fino a pochi anni fa l'addebito delle provvigioni era soggetto ad IVA se la prestazione era effettuata in italia (mediazione su bene locato in italia) con fattura a società estera. Principio della territorialità art.7 dpr 633/72.
Siccome da oltre tre anni ho cambiato lavoro sono fermo alle norme vecchie.
Tuttavia ero curioso di sapere quale fosse la verità odierna che pero' non comprendo dal tuo post 16.
L'intrastat è altra cosa perchè si tratta di prestazioni fatte all'estero o merce proveniente dall'estero. Noi parliamo di prestazioni in italia.
In sostanza:
Mi risulta se fai mediazione in francia (locazione casa in francia) non fatturi con IVA. Ma se fai mediazione su locazione casa Italiana a cliente estero devi emettere IVA.
 

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