Con l'attuale normativa, dopo il pensionamento è possibile continuare a lavorare, senza limitazioni, sia con contratti di lavoro dipendente che in forma di lavoro autonomo. La possibilità di cumulare pienamente pensioni e redditi da lavoro è valida sia per chi percepisce una pensione di vecchiaia, sia di anzianità. In quest'ultimo caso, non c'è distinzione se il relativo calcolo avviene col metodo retributivo o con quello contributivo.
La materia è regolata principalmente da due leggi. La Legge n. 388 del 2000 (art. 72) ha reso possibile il cumulo, dal 1° gennaio 2001, per le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva di almeno 40 anni. La Legge n. 133 del 2008 (art. 19) ha invece eliminato qualsiasi vincolo di cumulo anche a tutte le pensioni di anzianità.
Dipendenti pubblici
I dipendenti pubblici che vanno in pensione non possono poi cumulare il trattamento previdenziale con un altro reddito, se quest'ultimo costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione. Altrimenti sono soggetti alle stesse regole degli altri lavoratori.
prova a vedere se trovi i dettagli delle leggi citate oppure potresti informarti presso qualche sindacato