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Sul sito di ANAMA è stato pubblicato un articolo che si prende carico di spiegare in pratica ciò che attende gli operatori in relazione al decreto legislativo 59 del 26 marzo 2010.

NUOVE REGOLE PER LE AGENZIE IMMOBILIARI
Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011

Introduzione:
Cambiano le regole e aumentano gli obblighi per gli agenti immobiliari. La Direttiva Bolkestein ha prodotto una mole di provvedimenti e di adempimenti che caratterizzano la categoria obbligando il settore ad un comportamento professionale, trasparente e riconosciuto.
Infatti per fare gli agenti immobiliari servono dei requisiti professionali precisi, la copertura assicurativa e l’iscrizione alla Camera di Commercio.
Con le nuove norme si dovrebbe dare uno scossone all’attività abusiva e migliorare il rapporto di competenza e di professionalità degli operatori.

Il presidente nazionale
Paolo Bellini


LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011

Note:
Vista la soppressione del Ruolo (avvenuta con D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59) ora le ditte individuali o i legali rappresentati delle società nonché i preposti devono iscriversi, con apposita SCIA, nel registro delle imprese e nel REA, dimostrando di avere i requisiti previsti per legge.

Obblighi
Sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l’attività di mediazione oltre ai titolari ed ai legali rappresentanti (art. 3, comma 2 del Decreto).


IL PATENTINO
La norma “storica” di introduzione del patentino
Decreto del Presidente della Repubblica del 1960 (art. 26 DPR 6 novembre 1960 n. 1926)
L’attuale – reintroduzione del patentino
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 – art. 4 comma 3°

Note:
reintroduzione della “tessera personale di riconoscimento” del mediatore, il così detto Patentino, così come era già stabilito dal sopra citato DPR del 1960 e del “mansionario” da esporre in ogni agenzia con l’indicazione dei soggetti operanti in ufficio e le loro funzioni. (art. 4 comma 3).

Obblighi
La presentazione del patentino su richiesta del cliente, e l’esposizione del mansionario (con o senza foto dei soggetti) ad indicare funzioni, ruoli e competenze.


IL RESPONSABILE DELLA MEDIAZIONE
La norma di riferimento “storica”
Legge 3 febbraio 1089 n. 89

L’attuale – Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 – art. 4 comma 2°

Note:
Viene ribadito che in ogni “punto vendita” (unità locale o filiale) deve esserci un soggetto munito di tutti i requisiti utili per svolgere il compito di intermediario.

Obblighi
Rimane quindi l’obbligo dell’0esibizione del patentino su richiesta del cliente, e l’esposizione del mansionario (con o senza foto dei soggetti) ad indicare funzioni, ruoli e competenze.


MODULI E FORMULARI
La norma di riferimento “storica”
Legge 3 febbraio 1089 n. 89
L’attuale – Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011

Note:
Per chi utilizzo Moduli e Formulari prestampati rimane l’obbligo di depositarli presso il competente ufficio della Camera di Commercio. però solo in via telematica

Obblighi
Deposito della modulistica esclusivamente in via telematica

REVISIONE E QUALIFICA PROFESSIONALE
La norma di riferimento “storica”
Legge 3 febbraio 1089 n. 89
L’attuale – Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011

Note:
Ogni quattro anni è prevista la revisione del registro dei mediatori con verifica del possesso dei requisiti professionali:
Chi nonostante sia iscritto alla CCIAA non esercita per un periodo superiore a quattro anni perde la Qualifica professionale.

Obblighi
Possesso dei Requisiti professionali; Copertura assicurativa RC professionale;

MEDIAZIONE OCCASIONALE
L’attuale – Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011

Note:
Ribadendo che solo gli iscritti al Rea o al Registro delle impresa possono svolgere l’attività di mediazione, vi è l’obbligo anche per chi la svolge occasionalmente o periodicamente di presentare regolare SCIA presso la CCIAA.

Obblighi
Oltre a tutti i Requisiti professionali e la Copertura assicurativa RC professionale; viene introdotto il limite di 60 giorni di attività annuale (occasionale);


SCIA E UNITA' LOCALI
La normativa – Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011

Note:
L’esercizio in più luoghi dell’attività professionale obbliga alla presentazione di una SCIA in CCIAA per ogni sede.

Obblighi
La nomina del responsabile alla mediazione per ogni sede, con requisiti e che operi per conto dell’impresa.

Fonte: ANAMA
http://www.anama.it/blog/2012/05/09/le-nuove-regole-per-le-agenzie-immobiliari-ecco-il-dettaglio/
 

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