CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
"L’agevolazione “prima casa” fruita per l’acquisto di immobili a titolo di donazione non preclude la possibilità di chiedere nuovamente il regime di esenzione in caso di successivo, eventuale acquisto a titolo oneroso di altro immobile. Al contrario, l’agevolazione prima casa fruita per l’acquisto di immobili per donazione preclude ulteriori acquisti agevolati a titolo gratuito, salvo che tali acquisti abbiano per oggetto quote dello stesso immobile." Guida fiscale agenzia delle entrate: successioni e donazioni - agosto 2014

Quindi, qualora il lotto sia posto in un comune diverso rispetto a quello ove si colloca l'appartamento ricevuto in donazione, potrai richiedere le agevolazione sulla costruzione della prima casa anche per la tua quota.
 

supermicio

Membro Junior
Privato Cittadino
Caspiterina che bella notizia!! Il terreno è un'altro comune a circa 10km da quello donato. Quello che mi sta dicendo vale quindi anche per un nuova costruzione? Mi conferma pertanto che anche se non vendo il mio immobile donato posso quindi farmi fare fatture al 4% invece del 10%? Sarebbe stupendo !!

Grazie mille
 

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
E' una ipotesi che non mi sento di escludere anche se il consiglio è quello di richiedere tramite il proprio commercialista una conferma all'agenzia delle entrate.
In effetti, la guida fiscale, fa propria l'indicazione fornita a suo tempo dalla circolare 44/e del 2001 che indicava quanto segue: "Appare utile evidenziare che l'applicazione dell'agevolazione in argomento non preclude la possibilità, in sede di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, di fruire dei benefici previsti dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, per la diversità dei presupposti che legittimano l'acquisto del bene in regime agevolato.
In caso di ulteriore acquisizione per successione o donazione, i soggetti che hanno già fruito dell'agevolazione in argomento non possono goderne nuovamente, salvo che il trasferimento abbia ad oggetto quote dello stesso bene. "

Ora è evidente che, pur non sottolineandolo la circolare che la "diversità dei presupposti che legittimano l'acquisto del bene in regime agevolato" si possa applicare anche ai trasferimenti IVA, mi sembrerebbe insensata qualsiasi forma di interpretazione restrittiva.

Ma si tratta di un'estensione che sarebbe meglio verificare prima... magari con apposita interrogazione all'agenzia delle entrate.
 

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
La circolare chiariva originariamente aspetti legati alle imposte sulle donazioni e successioni ma inseriva detto aspetto nella trattazione delle successioni. La guida fiscale la cita al termine della trattazione delle agevolazioni previste per le donazioni...
Quindi in linea teorica dovremmo poter sostenere che valga in entrambi i casi.
Un altro aspetto da approfondire, comunque.
 

supermicio

Membro Junior
Privato Cittadino
Perfetto, credo proprio che domattina andrò all'agenzia delle entrate. Pensa che li possano chiarirmi questi aspetti? Oppure devo per forza far chiedere da un commercialista?
 

Rosa1968

Membro Storico
Agente Immobiliare
Secondo me chi può verificare il tutto sarà il notaio che verifica tutti gli atti ed i passaggi e da le indicazioni da seguire. Non mi é chiaro un passaggio. Sull'atto che hai in mano cosa c'è scritto?
 

supermicio

Membro Junior
Privato Cittadino
ATTO DI DONAZIONE E ATTO DI DIVIOSIONE (in prima pagina come oggetto). In fondo a tutte le pagine ci sono le note di trascrizione credo all'agenzia entrate
 

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