Italo1992

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Salve, scrivo qui perché con la mia compagna saremmo interessati ad acquistare un immobile tramite asta, ma vorrei dei chiarimenti sulla cancellazione delle ipoteche gravanti, perché nell'avviso di vendita contestualmente si legge
16326

quindi in particolare riferimento al punto 3 sembra che debba essere l'aggiudicatario a pagare per eventuali ipoteche gravanti( e questo è proprio il mio dubbio che vorrei togliere cioè se sono io ad acquistare l'immobile devo farmi carico del saldo verso l'istituto mutuante), che dalla perizia sono:
16327

ma sempre in riferimento all'avviso di vendita sempre nella sezione "Disposizioni relative al pagamento del prezzo degli oneri ed accessori" si legge nel punto d:
16328


quindi sono andato un po in confusione in quanto sembra contraddirsi.
Grazie mille in anticipo del tempo dedicato.
 

francesca63

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L’acquirente versa la cifra pattuita , se si aggiudica l’asta, direttamente al creditore che ha messo l’ipoteca ( se è per un mutuo, alla banca ), e non al proprietario .
L’immobile sarà venduto libero da ipoteche.

Però attenzione: acquistare all’asta non è una passeggiata, e non è alla portata di tutti, perché ci vogliono competenze varie.
Quindi se siete interessati, fatevi seguire da uno o più professionisti esperti.
Inoltre, non tutte le banche concedono mutui per acquisti di immobili in asta; quindi, prima, cerca la banca giusta .
 

Italo1992

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Privato Cittadino
Grazie mille!!! Perché leggendo ho visto che si deve fare un modulo e si deve pagare una lo 0,5% dell'ipoteca per poterla cancellare in caso di aggiudicazione all'asta, ma non ero sicuro fosse in ogni caso 😅 e leggere l'avviso di vendita mi ha creato un po di confusione 😳
 

Avv Luigi Polidoro

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Buonasera.
Il costo delle cancellazioni è ormai a carico della procedura.
Si tratta di una voce di spesa (a volte cospicua) che non interessa l'aggiudicatario.
L'offerente deve sapere che se si renderà aggiudicatario del bene dovrà versare:
1) saldo prezzo
2) imposta di registro tassa ipotecaria e catastale relative la trascrizone del decreto di trasferimento
3) parte dei compensi del delegato alla vendita
La cancellazione della formalità pregiudizievoli sarà invece a carico della procedura (quindi il delegato provvederà con parte dei soldi versati a titolo di prezzo).
 

Miciogatto

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Grazie per la citazione Francesca ma vedo che l'ottimo avv Luigi P. ha già risposto.

Naturalmente concordo con il tuo consiglio di farsi seguire.
(Ti ho lovvato per questo)

Aggiungerei che non sempre tutte le formalità possono essere cancellate dal giudice dell'esecuzione ( anche non mi sembra questo il caso da, quel poco che vedo).

Consiglio sempre una telefonata al custode/delegato alla vendita per eventuali dubbi di ogni tipo.
 

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