Roberto Uslenghi

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Buon giorno a tutti, in relazione a proposte con condizione sospensiva avrei bisogno di una conferma o meno. Se la condizione sospensiva non è scadenziata, quindi non ha praticamente il termine entro la quale deve realizzarsi, può di fatto considerarsi condizione sospensiva? Mi spiego meglio....mesi fa ritiro incarico di vendita, scade incarico, appartamento non venduto. Rimango legato al cliente in quanto molto ben fidelizzato, lo stesso accetta con un'altra agenzia proposta con condizione sospensiva non scadenziata, per ottenimento mutuo. Ora sono passate alcune settimane e il mio cliente chiede di vedere la delibera o quanto meno una predelibera, anche perchè ha tempi molto serrati. L'agenzia non fornisce nessuna predelibera ne tantomeno delibera. Nel frattempo al mio cliente suona il vicino di casa che vuole comprare il suo appartamento, ottimi acconti nessun mutuo e rogito immediato. Secondo voi il mio cliente, non avendo percepito nessun acconto, non evendo ricevuto ancora nulla (delibera/predelibera) ma sopratutto non avendo scadenza la condizione sospensiva, rischia qualche cosa qualora volesse uscire da questa proposta "condizionata".
 

andrea boschini

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Agente Immobiliare
a mio parere no...tutti i contratti senza termini precisi,date, valori certi, etc.,sono considerate clausole vessatorie..quindi facilmente impugnabili
 

Alessandro Frisoli

Fondatore
Agente Immobiliare
Concordo con Andrea, sto andando a naso, non ho riferimenti normativi precisi.

Una clausola sospensiva a mio modo d vedere DEVE avere un termine.

In caso contrario si rimane a tempo indeterminato legati ad un contratto senza avere la certezza dei tempi.

E' un errore per i clienti accettare tali clausole ed è ancor più un errore proporle (o se in mala fede non è un errore ma una furbata)
 

Manlio

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Forse questo ti può aiutare,spero. :)

Ai sensi dell’art. 1325 c.c., quando contiene tutti i requisiti essenziali il negozio giuridico è valido ed efficace, cioè, idoneo a produrre effetti giuridici.
L’efficacia indica, infatti, proprio l’idoneità del negozio a produrre effetti costitutivi, modificativi ed estintivi di un determinato stato di diritto.
Il negozio, sebbene valido, può essere temporaneamente o definitivamente inefficace.
Se temporanea, l’inefficacia è subordinata al verificarsi di una condizione sospensiva o un termine iniziale; se definitiva, al contrario, dipende da una condizione risolutiva o un termine finale.
Condizione, sospensiva o risolutiva, e termine, iniziale o finale, sono denominati elementi accidentali del negozio, poiché l’apposizione di essi non è sempre necessaria e condiziona l’efficacia del negozio a prescindere dalla sua validità che, invece, dipende dalla rispondenza alle prescrizioni legali.
Va precisato, per completezza espositiva, che l’inefficacia provvisoria sospende gli effetti del contratto ma non ne esclude la vincolatività, che è la irrevocabile soggezione delle parti al rapporto contrattuale, a sua volta non implicante l’impegno di queste al fine della realizzazione del programma contrattuale: se, cioè, il contratto è provvisoriamente efficace ciascuna delle parti è tenuta, secondo buona fede, a conservare integre le ragioni dell’altra, ma non è tenuta ad eseguire il contratto.
L’inefficacia definitiva, per contro, non comporta né la vincolatività né l’obbligo di conservazione secondo buona fede.
Oltre alla condizione e al termine è elemento accidentale del negozio anche il modo: la condizione è una disposizione che fa dipendere l’efficacia di un negozio dal verificarsi di un evento futuro ed incerto, è sospensiva se sospende, appunto, l’efficacia del contratto, è risolutiva se ne produce la risoluzione; il termine è un evento futuro e certo, è finale o iniziale a seconda che il suo verificarsi impedisca al contratto di produrre ulteriori effetti giuridici oppure rinvii la loro produzione; il modo, infine, è una clausola che può essere apposta ai negozi a titolo gratuito e che obbliga il beneficiario a devolvere tutto o parte di quanto ricevuto per una specifica finalità.
Generalmente è sempre possibile che le parti convenzionalmente appongano elementi accidentali al contratto, salvo i casi in cui l’impossibilità è eventualmente imposta dalla legge oppure è incompatibile con la natura del rapporto.
In particolare, va precisata una distinzione fondamentale tra condizione sospensiva e termine iniziale dal momento che, mentre quest’ultimo rinvia l’esigibilità di un diritto ma non incide sulla titolarità di esso, la condizione sospensiva crea un’aspettativa di diritto, solo al verificarsi di essa, infatti, colui che ha acquistato il diritto potrà definirsi suo titolare, pur avendo la connessa possibilità di compiere, nel frattempo, atti conservativi di tale diritto.
Analizzando la condizione, va fatta qualche precisazione in riferimento all’evento futuro ed incerto che ne è oggetto.
L’evento dedotto in condizione, infatti, oltre ad essere incerto nell’an e nel quando del suo avveramento, dev’essere lecito e possibile, estraneo alla perfezione del contratto, non deve identificarsi nei suoi elementi costitutivi né deve riguardare la su esecuzione.
La condizione è legale se imposta dalla legge, è volontaria se le parti decidono di subordinare ad essa l’efficacia del contratto.
Inoltre, si avrà rispettivamente condizione positiva o negativa a seconda che sia dedotto in essa il verificarsi o il non prodursi di un evento.
La condizione è potestativa nel caso in cui l’evento futuro ed incerto, oggetto di essa, è costituito da un fatto volontario di una delle parti del negozio.
Questo tipo di condizione tutela l’interesse precipuo di una delle parti, che di conseguenza è posta in una posizione tale da ritenersi libera di portare ad esecuzione il contratto oppure astenersi dalla propria prestazione.
Sebbene il riconoscimento della libertà di ciascuna parte di subordinare l’efficacia del contratto alla propria attività rientri nel generale principio di autonomia contrattuale, va precisato che la parte può, in virtù di siffatto potere, decidere solo in ordine alla propria azione ma non in ordine all’esecuzione dell’intero contratto.
Se così fosse, si applicherebbe la cd. condizione meramente potestativa che, ai sensi dell’art. 1355 c.c. è nulla se fa dipendere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo dalla mera volontà dell’alienante o del debitore.
La differenza tra condizione potestativa e condizione meramente potestativa, sebbene venga spesso cercata rispettivamente nell’indifferenza o meno della parte in ordine al compimento o omissione di un certo atto, ovvero secondo altri nella serietà dei motivi da cui far dipendere la scelta dell’avveramento o meno della condizione, andrebbe meglio ritrovata nella meritevolezza dell’interesse da cui dipende tale avveramento.
La condizione meramente potestativa è quella il cui verificarsi dipende dalla semplice manifestazione di volontà di una delle parti che avrebbe, di conseguenza, nel momento il cui la legge ne ammettesse la validità, potere decisionale diretto sull’efficacia del contratto.
La condizione potestativa, valida per la legge, è quel fatto sì volontario da cui dipende l’efficacia del contratto, ma anche completamente estraneo ed indipendente da quest’ultimo: è, più precisamente, il fatto della parte cui è sotteso un interesse giuridicamente rilevante del tutto distinto dall’interesse alla conclusione del contratto.
Al momento dell’avveramento o meno del fatto dedotto in condizione, a seconda che essa sia positiva o negativa, si produce automaticamente l’effetto prestabilito, e cioè la definitiva efficacia o inefficacia del negozio condizionato.
Le parti possono generalmente rinunciare alla condizione in base ad un accordo.

Vi è, però, secondo la giurisprudenza, un caso in cui una parte può rinunciare alla condizione apposta nel suo esclusivo interesse, senza pattuizione espressa, anche in maniera tacita, dandone pur sempre comunicazione all’altra parte: è questo il caso della condizione cd. unilaterale, in virtù della quale viene riconosciuta alla parte piena disponibilità di una clausola posta a suo esclusivo favore.


Con la rinuncia non viene escluso l’effetto automatico della efficacia o inefficacia del contratto che dipende dall’avveramento della condizione, ma semplicemente si dà alla parte, nel cui esclusivo interesse è stata apposta, la facoltà di rinunciare alle conseguenze dell’efficacia o inefficacia suddetta.

In sostanza, secondo parte della dottrina, il potere di rinuncia sarebbe stato previsto per permettere ad una delle parti di rimuovere, in caso di condizione unilaterale sospensiva, la condizione, appunto, di inefficacia per far sì che il contratto produca a suo favore l’effetto tipico.


A tale proposito, si è discusso sulla possibilità di effettuare la rinunzia alla condizione unilaterale solo in pendenza di essa ovvero anche dopo il suo avveramento.
Dunque, la giurisprudenza ritiene che il potere di rinuncia abbia carattere generale e che, quindi sia esercitabile sempre.
Gran parte della dottrina, d’altro canto, ha aderito alla prima soluzione sulla considerazione che, se si ammettesse la rinunzia dopo l’avverarsi della condizione le si riconoscerebbe la possibilità di produrre gli effetti della rinnovazione unilaterale del contratto, ex nunc.
Invece, la rinunzia in pendenza di condizione, ad esempio sospensiva, secondo quella stessa dottrina, va considerata e opera come fatto potestativo che, in alternativa a quello casuale dedotto in condizione, fa avverare la condizione con efficacia retroattiva, ex tunc, riconoscendo efficacia al contratto dal momento della sua stipulazione.
La dottrina qualifica, così, la rinuncia come revoca della clausola condizionale che, come tutti gli atti di revoca, ha efficacia ex tunc e consente al contratto di produrre effetti ab origine.
Si è obiettato, allora, che dopo la conclusione del contratto le clausole ad esso apposte possono essere modificate o revocate solo su accordo delle parti, di conseguenza, riconoscere la possibilità di una revoca unilaterale sarebbe contrario a tale prescrizione legislativa.
La replica della dottrina ha avuto come fondamento l’osservazione, elevata poi al rango di principio generale, secondo cui se una clausola è posta nell’interesse esclusivo di una parte, il potere dispositivo in ordine ad essa va riconosciuto proprio nell’esclusivo interesse della stessa.
Infine, va accennato ad un altro aspetto peculiare della condizione unilaterale, che riguarda il caso in cui essa venga apposta ad un contratto traslativo di effetti immobiliari.
Si sostiene, in tal caso, che la rinunzia a tale condizione non vada effettuata per iscritto poiché basta, ai fini della sua efficacia, che essa risulti da comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersene.
 

Alessandro Frisoli

Fondatore
Agente Immobiliare
No Manlio, non te ne avere a male, la mia domanda era la seguente:

quindi, nel caso specifico la clausola sospensiva ha una scadenza e se si quale, e se non è espressa ha una scadenza implicita o l'atto è annullabile/nullo o valido, o è considerata clausola vessatoria ?
 

Manlio

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Alessandro hai letto l'articolo del codice civile del post precedente? Penso di no.Se desiderate risposte concrete solo questo è il metodo.Potresti leggere anche questo:

L’avveramento della condizione, sia essa risolutiva o sospensiva, sta a significare che gli effetti del contratto, rispettivamente, si producono o vengono meno fin dal momento in cui si è stipulato il negozio.

Invero, la regola della retroattività non è assoluta. È, infatti, previsto che, o per volontà delle parti o per la sua sussistenza di determinate circostanze, gli effetti si producono soltanto nel momento in cui la condizione si attua.

In più l’obbligo di restituzione dei frutti sorge nel momento dell’avveramento. Infine, nel caso di condizione risolutiva, se il contratto è a prestazione continua, l’avveramento dell’evento dedotto lascia impregiudicati gli effetti del­ l’atto che si siano prodotti medio tempore.

Il principio della retroattività degli effetti della condizione non pare del tutto coerente con la funzione della clausola condizionale, intesa come strumento di evidenziazione di interessi. Più esattamente: se si assume che solo con l’avveramento della condizione si completano gli elementi costitutivi della fattispecie, ciò sta a significare che prima dell’avveramento non vi sarebbero i presupposti dell’efficacia dell’atto. Difatti là dove la condizione è legale l’atto risulta efficace solo al verificarsi (o al mancare) di questa.

Né la retroattività si spiega con il fatto che nel manifestare il loro consenso, anche se condizionato, le parti hanno rivelato di volersi immediatamente impegnare sul piano giuridico, pur se subordinatamente al verificarsi (o al mancare) di un dato evento.

L’esistenza della manifestazione volitiva comporta esclusivamente che è nato un rapporto giuridico, non già che lo stesso sia in grado di esplicare tutte le sue conseguenze, una volta che l’evento dedotto si sia verificato (o sia mancato).

Nel caso di vendita con riserva della proprietà – fattispecie che si può, almeno sotto certi profili, ricondurre alla figura del negozio condizionato – il contratto esplica immediatamente alcuni dei suoi effetti, mentre solo il passaggio della titolarità del bene compravenduto è differito al momento in cui interviene il pagamento dell’ultima rata del prezzo.

La retroattività sembra, piuttosto, necessitata dal fatto che i diritti sub condicione hanno rilevanza anche rispetto ai terzi: essi possono circolare e possono essere opposti.

La retroattività, cioè, è dipendente dalla «realità».

Nell’esame della norma dell’art. 1357 c.c. si è già notato che l’esistenza di una condizione non limita le facoltà di disposizione del titolare del diritto; ma gli atti di disposizione seguono lo svolgimento della vicenda condizionale.

Se gli effetti della condizione non si producessero retroattivamente, gli acquisti aventi ad oggetto diritti sospensivamente condizionati dovrebbero essere, a loro volta, risolutivamente condizionati all’evento dedotto nella prima condizione; viceversa: gli acquisti di diritti sottoposti a condizione risolutiva dovrebbero essere sottoposti a condizione sospensiva.

Una simile conseguenza è stata esclusa dagli stessi redattori del Codice, come risulta non solo dalla Relazione al Re, ma anche dalla disciplina prevista per alcune ipotesi tipizzate di atto condizionato quali la donazione con condizione di reversibilità e la vendita con patto di riscatto .

In un sistema in cui l’atto giuridico è normalmente destinato a produrre solo effetti fra coloro che lo hanno posto in essere e nel quale, poi, le dichiarazioni di volontà sono impegnative solo per chi le ha espresse, la retroattività diventa l’unico modo per estendere a soggetti terzi gli effetti del negozio come voluto dagli stipulanti, senza con ciò contraddire il principio di relatività (art. 1372 c.c.).

Dalla retroattività scaturisce la opponibilità della condizione, intesa, però, come rilevanza per i terzi di una data situazione giuridica, indipendentemente dal­ ­ l’esistenza, o meno, di strumenti di pubblicità.

Negli atti di trasferimento dei beni immobili, la condizione, eventualmente apposta, risulta conoscibile dai terzi, per mezzo della trascrizione.

Ma, là dove manchi, un regime di pubblicità si può spiegare solo in conseguenza della retroattività perché il terzo deve subire le conseguenze dell’avveramento (o del mancare) della condizione, anche nell’eventualità in cui egli non sia stato reso edotto dal suo dante causa dell’esistenza della clausola condizionale.

Cosi, chi abbia alienato sotto condizione risolutiva, in virtù della retroattività, può agire, come titolare del bene, nei riguardi dell’eventuale terzo acquirente, una volta verificata la condizione o, meglio, l’evento in essa dedotto.

Il nesso esistente fra retroattività e realità degli effetti della condizione si palesa ulteriormente, se si consideri che la retroazione, quando si verifica per realizzare solo finalità di ripristino, si articola con modalità diverse da quelle in cui si compiono gli effetti della condizione.

Basti considerare, infatti, che nel caso della risoluzione il sistema restitutorio è quello proprio dell’indebito; mentre nel caso di condizione risolutiva vengono ricostituite solo le soluzioni di titolarità, lasciando sostanzialmente inalterate le vicende che, nel periodo interinale, si sono determinate come conseguenze del normale esercizio delle facoltà proprietarie.

Il limite della retroattività

La regola della retroattività non è assoluta.

È, infatti, consentito alle parti derogarvi convenzionalmente. Queste possono stabilire che gli effetti della condizione si producono in un momento diverso da quello della stipulazione e dell’avveramento o dal mancare della condizione.

La possibilità concessa alle parti dipende, ovviamente, dall’autonomia che esse hanno nel regolare i propri interessi. Il valore di questi accordi però, per il principio di relatività, dovrebbe essere limitato ai soli stipulanti con la conseguenza che, rispetto ai terzi, la condizione produrrebbe sempre effetti retroattivi, con l’unica eccezione prevista dalla legge.

Questa conclusione che, peraltro, sembrerebbe confermare il collegamento fra retroattività e realità, non pare, però, condivisibile.

Infatti in base alla norma dell’art. 1357 c.c. gli atti di disposizione compiuti in pendenza della condizione seguono la vicenda condizionale e la loro efficacia si compie specularmente all’efficacia dell’atto al quale sono collegati.

Ciò, tuttavia, non significa che le eventuali deroghe convenzionali siano automaticamente estese ai terzi, anche in assenza di un esplicito e specifico richiamo nel regolamento dell’atto «sub condizionato».

L’estensione ai terzi della deroga convenzionale agli effetti dell’atto si realizza solo se il titolare del diritto sub condicione ne abbia disposto, riportando la clausola condizionale nella sua interezza.

Diversamente, la deroga convenzionale non potrà valere per il terzo eventuale avente causa. Ma tale irrilevanza non comporta l’applicazione della regola della retroattività, sebbene la responsabilità del dante causa per avere disposto di diritti che non gli appartenevano.

La situazione si presenterà analoga a quella della alienazione di cosa altrui e, in particolare – supposta in ogni caso la menzione dell’esistenza della condizione – di vendita di cosa altrui, nella consapevolezza dell’acquirente.

La facoltà data alle parti di derogare alla retroattività implica, di regola, che di tale prerogativa le parti si avvalgano, attraverso una esplicita determinazione.

Si potrebbe però considerare anche l’eventualità di una deroga deducibile in via interpretativa o posta in via integrativa per rendere l’attuazione del rapporto contrattuale conforme con la buona fede.

Così, nel caso in cui la condizione sia stata prevista per limitare nel tempo (dies a quo) diritti di credito, l’efficacia non retroattiva degli effetti dell’avveramento della condizione (sospensiva) sembrerebbe assolutamente ragionevole indipendentemente da esplicite indicazioni convenzionali.

La questione è riferibile ad una serie di ipotesi molto frequenti nella pratica degli affari: i contratti (di scambio) nei quali l’adempimento della prestazione in danaro risulti subordinata al conseguimento di un mutuo.

Ove si applicasse la regola della retroattività si dovrebbe ritenere che l’obbligato sarebbe tenuto al pagamento degli interessi con decorrenza anteriore al giorno in cui le somme mutuate siano nella sua disponibilità. Una soluzione di questo tipo, però, frustrerebbe lo scopo della clausola condizionale, in quanto graverebbe il debitore delle somme di danaro di oneri che egli intende evitare, proprio attraverso la condizione.

Sembra, inoltre, opportuno sottolineare che il problema della retroattività degli effetti della condizione è posto essenzialmente con riferimento alla efficacia dell’intero contratto, e non con riguardo alle ipotesi in cui la condizione si riferisca esclusivamente ad un patto o ad uno degli obblighi scaturenti dal­ l’atto.

A questa conclusione porta la stessa lettera della norma, là dove individua come eventuale ragione di limitazione della retroattività la «natura del rapporto», intesa, plausibilmente, come relazione negoziale in tutto il suo complesso.

Questa osservazione conduce ad una ulteriore riflessione: la retroattività attiene esclusivamente al vincolo contrattuale. La condizione, infatti, come strumento per evidenziare specifiche ragioni individuali che rappresentano altrettanti presupposti contrattuali, vale per segnalare il momento in cui sorge il vincolo giuridico, non anche i suoi effetti.

Nel caso in cui la condizione si riferisce ad un singolo patto, il vincolo giuridico è già pienamente sorto fra le parti; la condizione vale solo per circoscrivere un determinato aspetto dell’assetto di interessi. Ancor più evidente è la funzione limitativa della condizione là dove questa incide sull’efficacia di singoli diritti o obblighi negoziali.

In entrambe le ipotesi alla condizione può ricollegarsi la funzione di definire le modalità di attuazione di specifiche situazioni, in ragione del verificarsi o del mancare dell’evento dedotto in condizione. In altri termini: è la condizione stessa che regola la situazione, con la conseguenza che la affermazione di una sua necessaria retroattività potrebbe vanificare la sua stessa funzione.

Il problema, peraltro, può porsi anche in situazioni opposte, nelle quali la condizione è prevista con riferimento all’intero regolamento contrattuale, con esclusione di uno o più patti in esso contenuti.

Si pensi ad esempio al caso di un contratto preliminare di compravendita di immobile sottoposto alla condizione sospensiva della approvazione o della variazione di strumenti urbanistici. In questo tipo di accordo compare spesso un patto in cui si pone, a carico del promittente acquirente, l’obbligo di prestare garanzia o di dare cauzione, indipendentemente dall’avverarsi o meno del­ l’evento condizionante.

Lo scopo della parte è assicurare al promittente venditore un compenso per aver limitato, seppure temporaneamente, le proprie facoltà di disposizione. Ove si applicasse la regola della retroattività, questo scopo sarebbe, però, vanificato.

In definitiva, alla condizione deve attribuirsi una efficacia funzionale alla realizzazione dello scopo per il quale i contratti l’hanno prevista.

A tal fine gli effetti della condizione potranno o anzi dovranno essere stabiliti, non già aprioristicamente o in base alle sole specifiche determinazioni espresse dalle parti, ma attraverso una indagine sugli scopi che le stesse parti hanno convenuto e con l’individuazione delle finalità, che la condizione assolve, emergenti dall’interpretazione della volontà degli stipulanti.

Limiti di apponibilità della condizione

La legge stabilisce espressamente i casi in cui è fatto divieto alle parti di arricchire il contenuto dell’atto, apponendovi una condizione.

Le prescrizioni normative, peraltro, non riservano, in caso di violazione del divieto, un eguale trattamento per tutte le fattispecie.

In alcuni casi il legislatore ha stabilito la irrilevanza della clausola condizionale, con le conseguenze che l’atto rimane perfettamente valido, ma la manifestazione di autonomia delle parti contrattuali non riceve il sigillo della rilevanza giuridica (art. 2010 c.c.).

Altre volte, invece, il legislatore preferisce far seguire alla trasgressione la caducazione dell’intero atto (art. 457, c. 2°, c.c.).

Le ragioni di queste diverse soluzioni normative debbono ricercarsi essenzialmente nella diversa rilevanza che assume l’autonomia privata nei vari tipi di atto. Più precisamente, là dove l’autonomia privata ha un suo spazio operativo, l’ordinamento ne tiene conto, almeno per svolgere una valutazione di segno negativo.

Nella fattispecie in cui non è dato ai privati di esplicare un proprio assetto di interessi, la determinazione privata è considerata come insussistente.

Nonostante i contenuti della disciplina positiva, si pone il problema di stabilire se vi siano, o meno, dei limiti all’apponibilità della condizione, al di là delle ipotesi contemplate dalla legge.

In dottrina si è negata la possibilità di inserire condizioni negli atti giuridici in senso stretto. Qui gli effetti sono stabiliti direttamente dalla legge, senza possibilità per gli autori dell’atto di compiere integrazioni.

Altri autori, invece, escludono l’opponibilità di condizioni per impedire che la sfera degli interessi giuridici altrui possa essere modificata rispetto agli standards tipici determinati dalle leggi.

Condizione legale

La norma in commento si riferisce esclusivamente alla c.d. condicio facti.

Nella catalogazione del fenomeno condizionale si distingue, però, fra condizione volontaria e condizione legale.

La distinzione deriverebbe dalla diversa fonte del fenomeno condizionale, nel primo caso la volontà delle parti, nell’altro la stessa legge.

La cesura fra le due fattispecie (concreta) non è sempre netta.

Innanzitutto esistono norme che delineano come un fenomeno condizionale eventi collegati direttamente alla determinazione volitiva delle parti negoziali.

È questo il caso della sostituzione in materia di disposizione testamentaria, dove le espressioni del testo normativo suggerirebbero il riferimento alla figura della condizione legale, mentre in realtà la fattispecie si configura come una condizione (volontaria) tacita o implicita.

Lo stesso può dirsi della donazione con condizione di reversibilità.

Neppure sono riconducibili nell’ambito della condizione legale tutte quelle ipotesi in cui la legge subordina il verificarsi di un certo effetto alla realizzazione di una determinata circostanza.

Di questi casi la legge ne contempla molti, ma solo alcuni sono qualificabili nei termini sopra indicati.

Esempi tipici si hanno nella successione del debito altrui, laddove la liberazione dell’originario debitore si attua per un’espressa dichiarazione del creditore (art. 1273, c. 2° e art. 1274, c. 3° c.c.). Restano, invece, estranei alla categoria i casi di ratifica del contratto concluso dal rappresentante senza potere, la electio amici, nel contratto per persone da nominare. In queste ipotesi la manifestazione di volontà dell’interessato determina direttamente l’effetto al quale è rivolta.

È controverso se fra condizione volontaria e condizione legale vi sia o meno identità di disciplina.

Secondo un autore, che considera la condizione come un elemento necessario per la realizzazione di una determinata fattispecie giuridica, non ci sarebbero diversità fra l’una e l’altra specie di condizione. Per altri è scorretto assimilare le due figure. La condizione legale, diversamente da quella volontaria, sarebbe un elemento necessario per la validità dell’atto, non per la sua efficacia.

Invero, esistono situazioni in cui l’evento previsto dalla legge è circostanza necessaria solo per la produzione degli effetti.

Ad esempio: l’attribuzione a titolo di liberalità o mortis causa a favore di un ente morale riconosciuto, è valida, anche se non interviene il provvedimento amministrativo di autorizzazione (art. 17 c.c.), che la rende solo efficace.

All’opposto il decreto di omologa degli accordi di separazione personale fra i coniugi è elemento imprescindibile per la validità della separazione consensuale.

Di incerta qualificazione resta il provvedimento di riconoscimento stabilito dal Codice, quale necessario presupposto per l’attuazione delle attribuzioni fatte a favore di enti morali non ancora riconosciuti.

Altrettanto incerta può essere la qualificazione come condicio juris del provvedimento amministrativo di abitabilità nei trasferimenti immobiliari.

La condizione legale, dunque, a differenza della condizione volontaria, attiene solo in qualche ipotesi alla sfera degli effetti dell’atto. In questa eventualità sussistono delle evidenti analogie con la condicio facti.

In forza di questa analogia è corretto stabilire delle uniformità di disciplina, applicando anche alle fattispecie delle condizioni legali almeno alcune disposizioni di quelle che la legge dispone per la condizione volontaria, quali le disposizioni in tema di pendenze e di effetti dell’avveramento dell’evento dedotto.
 

Alessandro Frisoli

Fondatore
Agente Immobiliare
Manlio è proprio perchè l'ho letto che non ho capito, scusa ma sono un po' tarlucco.

Visto che ci hai fornito compitamente gli elementi, a tuo giudizio la clausola sospensiva se non determinata da uno spazio temporale è valida nulla o annullabile o è da considerarsi clausola vessatoria, perchè pur leggendo quanto hai postato, sinceramente non l'ho capito. Perdonami
 

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