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Il Tribunale di Cosenza, riformando integralmente la sentenza pronunciata dal Giudice di pace, aveva giudicato la proprietaria di un immobile responsabile del reato di lesioni personali colpose commesse in danno di un terzo durante un sopralluogo eseguito su richiesta di costei, condannandola al risarcimento del danno in favore di questi che era caduto a causa di una botola.
L'infortunato si era recato nell'appartamento dove erano in corso lavori di ristrutturazione, chiamato dall'imputata per mostrargli delle macchie di umidità che erano state conseguenza dei lavori di ristrutturazione eseguiti al piano di sopra, dove costui abitava.
Nel pavimento dell'appartamento vi era una botola che sarebbe servita per collegare questo a quello posto al piano inferiore. L'apertura era rimasta tale anche perché i lavori erano, allo stato, sospesi e la botola era stata transennata ma questi nell'atto di osservare le tracce di umidità presenti sul soffitto e sulle pareti dell'appartamento dell'imputata, era caduto nella botola, rovinando a terra nell'appartamento sottostante e subendo una serie di lesioni.
Nel punto di allocazione della botola vi era una illuminazione non chiara, data dalla luce diurna che faceva ingresso dalle finestre persiane e la botola non era in alcun modo delimitata.
Il Tribunale aveva ritenuto che l'imputata fosse gravata di un obbligo di garanzia, siccome proprietaria dell'immobile e committente dei lavori, come tale tenuta a garantire la sicurezza dei lavoratori impegnati in essi ma anche di terzi estranei presenti sui luoghi interessati ai lavori.
Pertanto secondo il giudice avrebbe quindi dovuto provvedere a far apporre transenne alla botola e comunque la condotta della persona offesa, anche se imprudente e negligente non può costituire causa esclusiva dell'evento.

La Cassazione, IV sezione penale, con la sentenza n. 38200 del 14 settembre 2016 ha respinto il ricorso della proprietaria dell'immobile.
Il giudice di pace aveva sostenuto che il comportamento negligente ed imprudente della persona offesa era da ricondurre a "scelte del tutto personali ed in alcun modo riconducibili all'imputata", escludendo che la proprietaria avesse nell'occasione un obbligo di garanzia e che ella fosse incorsa in colpa.
Il Tribunale ha quindi affrontato innanzitutto il tema della titolarità di una posizione di garanzia in capo all'imputata, concludendo per l'affermativa in forza del suo essere proprietaria dell'appartamento e committente dei lavori di ristrutturazione che in esso erano in corso; ha quindi ritenuto che in forza di tali qualità l'imputata era tenuta ad adottare le cautele preposte alla prevenzione dei rischi generici, a vantaggio non solo dei lavoratori ma anche dei terzi potenziali avventori.
Ha quindi verificato se tali obblighi fossero stati osservati, giudicando che non lo fossero stati, perché la botola non era delimitata nè protetta valutando l'incidenza del comportamento colposo della parte offesa giudicandolo non qualificabile come causa interruttiva della relazione causale tra condotta della proprietaria e l'evento ovvero la caduta nella botola.
Appartiene alla competenza del gestore del rischio connesso all'esistenza di un cantiere anche la prevenzione degli infortuni di soggetti a questo estranei, ancorchè gli stessi tengano condotte imprudenti, purchè non esorbitanti il tipo di rischio in questione, come nel caso di volontaria esposizione al pericolo.
In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro il soggetto beneficiario della tutela è anche il terzo estraneo all'organizzazione dei lavori, sicché dell'infortunio che sia occorso all"'extraneus" risponde il garante della sicurezza, sempre che l'infortunio rientri nell'area di rischio definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione a pericolo.
L'imputata era tenuta ad assicurarsi che l'area di cantiere non presentasse pericoli per chi era stato chiamato a visitarla innanzitutto perché proprietaria dell'immobile.
La giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio per il quale l'amministratore della società proprietaria di uno stabile (ed il soggetto incaricato della manutenzione del medesimo) è tenuto a predisporre le cautele necessarie a rendere palese un'insidia presente nell'immobile e ciò in quanto la pertinenza della cosa produttiva dell'evento lesivo alla normale disponibilità di colui che ne abbia la custodia impone una valutazione particolarmente attenta dell'osservanza da parte del medesimo degli obblighi cautelari sanciti dalle regole di comune prudenza (Sez. 4, n. 40243/2008).

Tuttavia vale la pena di ricordare che dal committente non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori e, ai fini della configurazione di una sua responsabilità, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o dei contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez. 4, n. 44131/15).

Avv. Luigi De Valeri
 

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Il Tribunale di Cosenza, riformando integralmente la sentenza pronunciata dal Giudice di pace, aveva giudicato la proprietaria di un immobile responsabile del reato di lesioni personali colpose commesse in danno di un terzo durante un sopralluogo eseguito su richiesta di costei, condannandola al risarcimento del danno in favore di questi che era caduto a causa di una botola.
L'infortunato si era recato nell'appartamento dove erano in corso lavori di ristrutturazione, chiamato dall'imputata per mostrargli delle macchie di umidità che erano state conseguenza dei lavori di ristrutturazione eseguiti al piano di sopra, dove costui abitava.
Nel pavimento dell'appartamento vi era una botola che sarebbe servita per collegare questo a quello posto al piano inferiore. L'apertura era rimasta tale anche perché i lavori erano, allo stato, sospesi e la botola era stata transennata ma questi nell'atto di osservare le tracce di umidità presenti sul soffitto e sulle pareti dell'appartamento dell'imputata, era caduto nella botola, rovinando a terra nell'appartamento sottostante e subendo una serie di lesioni.
Nel punto di allocazione della botola vi era una illuminazione non chiara, data dalla luce diurna che faceva ingresso dalle finestre persiane e la botola non era in alcun modo delimitata.
Il Tribunale aveva ritenuto che l'imputata fosse gravata di un obbligo di garanzia, siccome proprietaria dell'immobile e committente dei lavori, come tale tenuta a garantire la sicurezza dei lavoratori impegnati in essi ma anche di terzi estranei presenti sui luoghi interessati ai lavori.
Pertanto secondo il giudice avrebbe quindi dovuto provvedere a far apporre transenne alla botola e comunque la condotta della persona offesa, anche se imprudente e negligente non può costituire causa esclusiva dell'evento.

La Cassazione, IV sezione penale, con la sentenza n. 38200 del 14 settembre 2016 ha respinto il ricorso della proprietaria dell'immobile.
Il giudice di pace aveva sostenuto che il comportamento negligente ed imprudente della persona offesa era da ricondurre a "scelte del tutto personali ed in alcun modo riconducibili all'imputata", escludendo che la proprietaria avesse nell'occasione un obbligo di garanzia e che ella fosse incorsa in colpa.
Il Tribunale ha quindi affrontato innanzitutto il tema della titolarità di una posizione di garanzia in capo all'imputata, concludendo per l'affermativa in forza del suo essere proprietaria dell'appartamento e committente dei lavori di ristrutturazione che in esso erano in corso; ha quindi ritenuto che in forza di tali qualità l'imputata era tenuta ad adottare le cautele preposte alla prevenzione dei rischi generici, a vantaggio non solo dei lavoratori ma anche dei terzi potenziali avventori.
Ha quindi verificato se tali obblighi fossero stati osservati, giudicando che non lo fossero stati, perché la botola non era delimitata nè protetta valutando l'incidenza del comportamento colposo della parte offesa giudicandolo non qualificabile come causa interruttiva della relazione causale tra condotta della proprietaria e l'evento ovvero la caduta nella botola.
Appartiene alla competenza del gestore del rischio connesso all'esistenza di un cantiere anche la prevenzione degli infortuni di soggetti a questo estranei, ancorchè gli stessi tengano condotte imprudenti, purchè non esorbitanti il tipo di rischio in questione, come nel caso di volontaria esposizione al pericolo.
In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro il soggetto beneficiario della tutela è anche il terzo estraneo all'organizzazione dei lavori, sicché dell'infortunio che sia occorso all"'extraneus" risponde il garante della sicurezza, sempre che l'infortunio rientri nell'area di rischio definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione a pericolo.
L'imputata era tenuta ad assicurarsi che l'area di cantiere non presentasse pericoli per chi era stato chiamato a visitarla innanzitutto perché proprietaria dell'immobile.
La giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio per il quale l'amministratore della società proprietaria di uno stabile (ed il soggetto incaricato della manutenzione del medesimo) è tenuto a predisporre le cautele necessarie a rendere palese un'insidia presente nell'immobile e ciò in quanto la pertinenza della cosa produttiva dell'evento lesivo alla normale disponibilità di colui che ne abbia la custodia impone una valutazione particolarmente attenta dell'osservanza da parte del medesimo degli obblighi cautelari sanciti dalle regole di comune prudenza (Sez. 4, n. 40243/2008).

Tuttavia vale la pena di ricordare che dal committente non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori e, ai fini della configurazione di una sua responsabilità, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o dei contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez. 4, n. 44131/15).

Avv. Luigi De Valeri

Sarebbe interessante capire se nell'appartamento in questione era stato nominato il coordinatore per la sicurezza, o se comunque fosse necessario farlo.
 

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