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Nuovo Iscritto
Il mio cliente nonostante non riceva il canone da sei mesi non vuole cessare il contratto di locazione! spera di poter ottenere i mancati canoni e di proseguire il rapporto!
vuole dare fiducia al conduttore e inviargli una lettera chiedendogli di rimborsare i mancati canoni!

che lettera mi consigliate di sottoporgli?


:stretta_di_mano:
 

Antonio Troise

Membro Storico
Agente Immobiliare
Sollecito pagamento

Raccomandata A.R.
Egregio
___________________________
via _________________ n._____
_______ ______________ (___)
OGGETTO: sollecito di pagamento canone di locazione immobile sito a _______________ in via
____________________ n._____.
Io sottoscritt_ ______________________, in qualità di proprietario dell’appartamento sito a
________________ in via ______________________ n. ________, da lei condotto in forza di
contratto del __/__/__ registrato a ____________ il __/__/__ al n. __________, Le sollecito il
pronto pagamento dei canoni arretrati qui di seguito elencati:
mese di ________________ €.-_______,__-;
mese di ________________ €.-_______,__-;
mese di ________________ €.-_______,__-.
Per un totale di €.-_______,__-.
Mi preme avvertirLa che, trascorsi inutilmente giorni 10 dalla ricezione della presente, sarò
costretto a dare incarico ad un legale per la riscossione coattiva dei canoni arretrati, con
conseguente aggravio di spese a Vostro carico.
Distinti saluti,
____________ lì _________
Firma
___________________________

Legge 392/78 - Equo Canone. Disciplina delle locazioni di immobili urbani
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1978, n. 211-
Articoli ancora in vigore riferiti sia alle locazioni abitative che a quelle comemrciali
Art. 5
Inadempimento del conduttore
Salvo quanto previsto dall’articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla
scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando
l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai
sensi dell’articolo 1455 del codice civile.
Art. 55
Termine per il pagamento dei canoni scaduti
La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all’articolo 5 può essere
sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla
prima udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati
sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal
giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di
difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta. In tal caso rinvia
l’udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato. La morosità può essere
sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di
cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l’inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è
conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del
contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà. Il
pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.
 

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