topcasa

Membro Storico
Ecco il decreto a cui accenni e non mi risulta si possa applicare ad un condominio
Decretolegge

12 maggio 2012, n. 57
Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

nel settore dei trasporti e delle microimprese
In Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2012, n. 111
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA





N.

11
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 57 IL SOLE 24 ORE
Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di evitare,

nelle more della definizione delle procedure standardizzate

di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo

29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, i quali

entro il 30 giugno 2012 possono autocertificare l’effettuazione

della valutazione dei rischi, siano obbligati, a decorrere dal

1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei

rischi secondo le procedure ordinarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione dell’11 maggio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della

giustizia e dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decretolegge:

Art. 1

1.
All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
le parole: “Fino alla scadenza del termine di cui al comma

2,” sono sostituite dalle seguenti: “Fino all’emanazione dei

decreti di cui al comma 2,”;

b)
le parole da: “; decorso” a : “decreto” sono soppresse.

2.
Per consentire la definizione delle procedure standardizzate

di valutazione dei rischi di cui all’articolo 6, comma 8,

lettera
f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all’articolo

29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: “Fino

alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di

entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo

6, comma 8, lettera
f), e, comunque, non oltre il 30 giugno

2012” sono sostituite dalle seguenti: “Fino alla scadenza del

terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto

interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera
f), e,

comunque, non oltre il 31 dicembre 2012”.

Art. 2

1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di

farlo osservare.
 

Architetto

Nuovo Iscritto
Professionista
Io non ti vengo a dire nulla e non scherzo ... :fico: se vuoi capire cosa comporta avere dei dipendenti bene, altrimenti libero di pensare come ti pare ... ma non esagerare sui termini, perchè se non sei nella materia allora penso che sia opportuno avere un po' di umiltà per comprendere cosa viene riportato nelle norme ... se poi sei un tuttologo ... allora ...:risata:
 

topcasa

Membro Storico
Io non sono niente ma sono RSPP da 7 anni in una struttura penitenziaria ATECO 8 e so bene cosa è il DVR , la qualifica di RSPP me la sono sudata, con tutti i dovuti corsi ed esame, non so tu, naturalmente quello che dico è dimostrabile con tanto di documentazione ed attestati per la formazione, ed il DVR SO BENE IN COSA CONSISTE, perchè me lo sono dovuto creare di sana pianta e ti assicuro che nel caso di un condominio non ci sono le condizioni e gli obblighi per farlo.
 

topcasa

Membro Storico
Considerato che non voglio essere bannato, ad evitare disguidi che non sono d'interesse per i visitatori, t'invito a contattarmi in privato,visto che sei anche dello STAFF
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Spero non si lamenti nessuno se qualche volta cerco più chiarezza: a forza di sigle mi avete di nuovo incuriosito.
E per capire di cosa state discutendo ho fatto qualche ricerca: trovando risposte apparentemente contrastanti anche tra addetti ai lavori, quindi non succede solo sul forum...:)

Invito a dare rapida visione a questi due link

http://www.anacicomo.it/files/risposta-quesito-10febbraio2009.pdf

http://www.studiotecnicoeconsulenze...uvri-nel-condominio-&catid=1:ultime&Itemid=50

Per ultimo ma non ultimo il link seguente, dove leggo:
Si ricorda, peraltro, che lo stesso Ministero aveva chiarito, successivamente all'emanazione del D.Lgs 626/94, con la circolare 5 marzo 1997, n. 28, che il datore di lavoro nei condomìni, ai fini dell'applicazione degli obblighi di sicurezza, va individuato nella persona dell'amministratore condominiale protempore. Nei condomìni in cui non sia presente l'amministratore, non essendone obbligatoria la nomina per essere i condomini non più di quattro (Cfr. art. 1129 cod. civ.), gli stessi provvederanno a conferire ad un apposito soggetto le responsabilità previste all'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08.

http://www.professioni-imprese24.il...ichiarimentidelministerodellavo.html#continue

Che si evince se il condominio ha alle sue dipendenze un portiere? DVR sopra o sotto i 10 dipendenti? Oltre agli slittamenti temporali hanno per caso anche scambiato il > col < ?

Questo campo della sicurezza in condominio come luogo di lavoro mi pare meriti qualche approfondimento condiviso.


Non dimentichiamo il post iniziale: l'ispettorato ha multato il condominio, per il tramite dell'amministratore.
Se ha multato, ha ritenuto il condominio datore di lavoro. Semmai quali argomenti avrebbe il condominio a difesa? Quali presupposti?
L'Amministratore può essere chiamato a rispondere di inadempienze di vigilanza? Ha trascurato di proposito o è stata una decisione dell'assemblea?
 

topcasa

Membro Storico
E'sicuramente datore di lavoro se ha dipendenti tipo portiere, ma l'avere un'impresa che viene saltuariamente che naturalmente fattura e non riceve uno stipendio, a mio avviso non occorre DVR se poi parliamo di un Grande Condominio che ha dipendenti allora potrei concordare. Il ricevere una multa non significa che non si possa cotestare.
 

prociotta

Membro Attivo
Amm.re Condominio
concordo con TopCasa
se non c'è dipendente, non c'è DVR
--------------------
pertanto non comprendo l'intervento dell'ispettorato del lavoro !!!
è la prima volta che sento parlare di ispettorato del lavoro in condominio, al di fuori di cantieri edili

il condominio deve avere gli impianti a norma ai fini di civile abitazione e mi pare strano che non abbia la 46/90 parti comuni se è precedente come costruzione al 90.
------------------------
consiglio a tutti la lettura di www.millescale.it Moretti il curatore, è uno dei pochi che sapendo cos'è un condominio (da decenni collabora al Centro Studi Anaci) interpreta le norma non a vantaggio dei vari venditori di estintori, DVR, duvri, verifiche terra, verifiche acqua etc... ...
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
OT: Nel leggere "Prociotta, nuovo iscritto, 21 messaggi" mi vien da sorridere.... benvenuta! (mi hai fatto ricordare quella canzone... avevamo la stessa età... ste donne!)

Avevo postato al #25 una sintesi sul tema DVR e DUVRI nei condomini, scritto per ANACI proprio da Moretti.
Potrebbe però essere datato: facendo l'insieme dei suggerimenti di Architetto, con il testo di legge postato da topcasa, sembra di dover concludere che l'obbligatorietà scatterebbe anche per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti. Salvo quanto affermato da Moretti (ANACI) che considererebbe applicabile al condominio solo l'art. 3 comma 9 del Dlgs 81/2008: che prevede formazione, informazione, attrezzature a norma e dispositivi di protezione e nulla più.

Senza offesa per nessuno, da questa discussione ne ho tratto l'impressione che anche in tema della sicurezza condominiale, c'è una certa dose di incertezza e difficoltà interpretativa, cui ne può conseguire abuso (i venditori di DVR, verifiche ecc..., cui corrispondono a volte anche acquirenti non in buona fede...) o sottovalutazione del problema. Peccato che chi ha posto il quesito iniziale, scoraggiato, non abbia più dato qualche ulteriore info della situazione che ha portato alla multa. Alla prossima.
 

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