barbaraz

Nuovo Iscritto
Buongiorno a tutti, premetto che il discorso è un pò complicato cercherò di essere abbastanza chiara...
Io e il mio compagno abbiamo trovato una casa che ci piace e faremmo una permuta tra il nostro appartamento e la casa in questione accendendo un mutuo per la differenza dei soldi, abbiamo già firmato il preliminare ( che l'agenzia si è dimenticata di registrare il 7 ottobre 2011 ) versando una caparra di 25000 e decidendo come data di stipula del rogito massimo il 30 novembre....ora noi siamo pronti il problema è che l'altra abitazione era di proprietà di una signora che ora è deceduta e ha lasciato la casa al fratello e il marito ha il diritto di abitazione, entrambi cioè il fratello che è il venditore e l'ex marito che ha il diritto di abitazione sono d'accordo di proseguire con la permuta e di venderci la casa e di cedere il diritto di abitazione. ma il notaio che ci ha seguito sta facendo un pò di problemi perchè dice che non è molto sicuro della procedura, il marito allora ha sentito un altro notaio il quale farebbe l'atto di cessione del diritto di abitazione e la permuta entro il 30 novembre senza problemi. le domande sono le seguenti: visto che il notaio vecchio aveva dei dubbi e quello nuovo che ha contattato l'ex marito non ne fa secondo voi c'è qualcosa di strano? basta che si faccia l'atto di rinuncia di diritto di abitazione e che compaia nell'atto di permuta e noi siamo a posto o possono venir fuori più avanti dei problemi ? se il marito avesse dei debiti o ipoteche sul diritto di abitazione cosa succederebbe a noi? ci verrebbero trasmessi o decadrebbero con la cessione? come possiamo verificare e tutelarci da eventuali problemi futuri? il fatto che l'agenzia intermediatrice non abbia registrato l'atto comporta qualcosa in caso non facessimo più la permuta? la caparra ci dovrebbe essere restituita con gli interessi? insomma scusate tutte le domande ma i tempi stringono e non sappiamo proprio più che pesci pigliare e abbiamo anche paura che poi in qualche modo ci ritroviamo con delle sorprese...grazie a tutti per la pazienza nel leggere attendo notizie grazie barbara
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Ciao Barbara
La permuta così come disciplinata dall'art.1552 del Cod.civ. prevede loscambio di diritti o proprietà senza il corrispettivo di un prezzo, quindi la differenza che dovreste pagare nel titolo non dovrebbe essere menzionata, da qui la perplessità del 1° notaio.

La titolarita al fratello della defunta ed il diritto di abitazione al marito penso che gli provengano da un testamento e successiva dichiarazione di successione testamentaria, se tale pubblicazione e successione è avvenuta con l'accettazione dell'eredità in questo caso per quanto riguarda il diritto di abitazione è irrevocabile vedi di dare un'occhiata a questo link Eredit « Testamento | Successione e Testamento, se la successione quindi è stata accettata non puo più rinunciare al diritto di abitazione e poichè essendo che ha accettato il diritto di abitazione non può essere ceduto così come previsto dall'art.1024 cod. civ., come fa a rinunciare a tale diritto e o a cederlo? da qui un'altra perplessita del 1° notaio.

A questo punto io chiederei al 2° notaio come intende risolvere la questione.:ok:

Ciao salves
 

barbaraz

Nuovo Iscritto
Grazie Salves, la questione è la seguente:

la signora ormai defunta ha provveduto prima della scomparsa a regolarizzare con atto notarile sia la proprietà al fratello che il diritto di abitazione al marito, che non proviene infatti da atto di successione. Mi pareva di aver letto da qualche parte che il possessore del diritto di abitazione può rinunciarvici in modo da poter permettere nello stesso atto la vendita da parte del cognato

<<l’atto negoziale di alienazione della piena proprietà come libera dal diritto di abitazione, nel quale intervengano congiuntamente il proprietario e l’habitator (oltre che l’avente causa), può interpretarsi quale trasferimento della proprietà da parte del suo titolare con contestuale (rectius: logicamente preventiva) implicita rinuncia del diritto di abitazione da parte dell’habitator medesimo.
Analogamente deve ritenersi legittimo l’atto con il quale l’abitazione venga acquistata da un altro soggetto, qualora vi partecipino, in via congiunta, proprietario e titolare del diritto di abitazione, potendosi l’atto stesso configurare come costituzione da parte del proprietario di un nuovo diritto di abitazione a favore del terzo, e contestuale implicita rinuncia a quello proprio, da parte dell’attuale habitator>>
(Caccavale-Ruotolo 2001, 603).


grazie
ciao
 

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