Carlo Garbuio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Per la consultazione telematica della banca dati catastale gestita dall'Agenzia del Territorio, si applicano i nuovi tributi catastali introdotti con l'articolo 6, comma 5 undecies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
In un mercato in cui i dati catastali (numerici e grafici) sono prodotti, integrati e modificati direttamente dai liberi professionisti tecnici su commissione dei privati (con pagamento dei diritti catastali) è anacronistico, a parere dell’associazione E-Valuations Istituto di Estimo e Valutazioni (www.e-valuations.org ), introdurre ulteriori costi di accesso alle informazioni.
La disposizione è discriminatoria e paradossale in quanto dispone che la richiesta allo sportello catastale da parte del proprietario avvenga a titolo gratuito, mentre la medesima richiesta effettuata via internet da un professionista incaricato sia a pagamento. E ci si chiede che senso ha una tassa su informazioni a volte errate e spesso incomplete.

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