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Salve, vi sottopongo il seguente quesito:

sono residente estero inscritto AIRE da gennaio 2009. Il trasferimento in Spagna è avvenuto per motivi di lavoro.
Nell'anno 2007 avevo acquistato un appartamento con agevolazioni prima casa. A partire dal 2009 l'ho messo in affitto per circa due anni per poi venderlo a maggio 2012 (entro i cinque anni) genererando una plusvalenza.
Ho riacquistato entro un anno una percentuale della casa posseduta da mia moglie in Spagna dichiarandola come dimora abituale. Siamo in regime di separazione di beni.
Due domande:

1) è dovuta la tassazione al 20% sulla plusvalenza generata dalla vendita della casa?
2) in caso di riacquisto della prima casa (o una partecipazione, come nel mio caso) entro un anno per un cittadino residente estero, si continua ad usufruire delle agevolazioni prima casa?
Grazie per l'attenzione
 

CheCasa!

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Agente Immobiliare
Salve, vi sottopongo il seguente quesito:

sono residente estero inscritto AIRE da gennaio 2009. Il trasferimento in Spagna è avvenuto per motivi di lavoro.
Nell'anno 2007 avevo acquistato un appartamento con agevolazioni prima casa. A partire dal 2009 l'ho messo in affitto per circa due anni per poi venderlo a maggio 2012 (entro i cinque anni) genererando una plusvalenza.
Ho riacquistato entro un anno una percentuale della casa posseduta da mia moglie in Spagna dichiarandola come dimora abituale. Siamo in regime di separazione di beni.
Due domande:

1) è dovuta la tassazione al 20% sulla plusvalenza generata dalla vendita della casa?
2) in caso di riacquisto della prima casa (o una partecipazione, come nel mio caso) entro un anno per un cittadino residente estero, si continua ad usufruire delle agevolazioni prima casa?
Grazie per l'attenzione

La tassazione al 20% è possibile richiederla solo al rogito di vendita e deve essere versata al notaio. Negli altri casi la plusvalenza viene tassata in dichiarazione dei redditi.

In tutti i casi il fisco permette di evitare la plusvalenza solo le l'immobile rivenduto all'interno del quinquennio sia stato adibito ad abitazione principale per più del 50% del tempo intercorso tra l'acquisto e la rivendita.

Invece, riacquistando entro 12 mesi dal rogito di vendita un immobile da destinare ad abitazione principale anche all'estero "sempre ché esistono strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che l’immobile acquistato è stato adibito a dimora abituale", si evita di perdere le agevolazioni prima casa.
 

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