Non mi pare ci voglia molto, c'è un preliminare della cui sottoscrizione l'agenzia è responsabile che è circolato senza validità.
Come alternativa potrebbe essere effettivamente stato firmato dal proprietario e la causa di incapacità, parziale o totale, essere sopravvenuta dopo.
Ma la veridicità della firma è oggettivamente dimostrabile in giudizio e la superficialità dell'agente evidente.
		
		
	 
Le problematiche sono due:
1) validità della firma: nel caso la persona fosse ritenuta incapace al momento della firma, il contratto può essere annullato, ma serve procedimento giudiziale per l’accertamento .
 Come ricordato, può anche essere che l’infermità sia sopravvenuta, cioè insorta dopo la firma.
Sotto questo aspetto, presumo che l’agente avesse avuto un contatto con questo comproprietario, quantomeno al momento del conferimento dell’incarico: a meno che l’agente avesse conosciuto la persona di cui si tratta, comprendendo che non aveva la capacità giuridica di firmare autonomamente, non credo ci sia qualcosa di imputabile all’agente.
2) veridicità della firma: ovvero, il caso in cui la firma sia falsa, apposta da terzi all’insaputa della comproprietario.
Anche in questo caso, penso si possano fare dei distinguo: un conto è se il contratto è stato inviato firmato da una sola mail (dell’altro comproprietario), un altro se ognuno dei due avesse risposto con propria mail , o meglio PEC, in modo autonomo .
Nella prima situazione l’agente forse doveva approfondire, nella seconda aveva meno motivo di dubitare delle veridicità.
In ogni caso, la veridicità della firma può essere contestata solo dalla persona a cui è stata falsificata, o dai suoi eredi.
Sarebbe da chiarire anche chi ha dato incarico, e con che modalità: uno solo dei due, o entrambi ? Per iscritto (di persona o via mail), o verbalmente ?
Nell’affare in questione sembre di vedere comunque una certa leggerezza dell’agente, ma anche una certa malafede del comproprietario “sano” , che, nella peggiore delle ipotesi, sembrerebbe aver firmato anche per l’altro, salvo poi accorgersi che il contratto non reggeva, ma dopo aver incassato la caparra.
Come detto ripetutamente, solo l’avvocato, che ha in mano tutta la documentazione, e conosce i dettagli, può indicare la via esatta da seguire.
Fermo restando che la proposta della controparte risulta irricevibile, sia perché non conforme alle aspettative dell’acquirente, sia perché, se un comproprietario necessita di amministratore di sostegno, attualmente non può firmare personalmente, e nessuno può farlo in sua vece, in attesa della nomina dell’amministratore (e quindi un qualsiasi accordo risulterebbe attualmente privo di validità ).