Michela_

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CheCasa!

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Eccola prima pagina
Perfetto.
Dopo aver letto attentamente l'incarico mi sento di darti questo consiglio.

Non esiste clausola presente sull'incarico che obblighi il venditore ad accettare una proposta subordinata al mutuo.
In particolare la clausola 2.b imporrebbe al venditore l'eventuale incasso non contestuale dell'importo del mutuo.

Mente la clausola 4.1 concerne esclusivamente gli obblighi in capo al solo agente di custodia, consegna e/o restituzione dell'assegno (a che cosa servirebbe questo assegno, resta un misterioso dell'incarico: cauzione, caparra confirmatoria, acconto prezzo?)
In particolare, la restituzione in caso di "mancato avveramento della condizione sospensiva" non può essere tout-court riferita alla condizione sospensiva del mutuo, visto che al mutuo non fa riferimento, né può contenere implicitamente un'obbligazione del solo agente anche un'obbligazione in capo al venditore!

Ciò detto, la condizione di subordinazione al mutuo presente nella proposta non può essere considerata conforme alle condizioni indicate nell'incarico. Rappresenta, per altro, una condizioni assolutamente rilevante anche perché non contiene alcuna scadenza per cui si potrebbe legittimamente ritenere che la condizione potrebbe essere soddisfatta anche in prossimità della scadenza prevista per il rogito con tutti i problemi che questa condizioni porrebbe in capo al venditore (anche solo per il reperimento di un altro alloggio o per l'organizzazione di un eventuale trasloco).

Ovviamente anche altri elementi dell'incarico sono estremamente vessatori e potrebbero essere messi in discussione ma ritengo che la subordinazione al mutuo sia l'elemento dirimente.

Fatevi seguire da un avvocato e sentite il suo parere, visto che comunque si tratta, in questa sede, di valutazioni che non possono prescindere dall'attenta analisi di un consulente legale esperto.
 

Melegna

Membro Attivo
Privato Cittadino
Perfetto.
Dopo aver letto attentamente l'incarico mi sento di darti questo consiglio.

Non esiste clausola presente sull'incarico che obblighi il venditore ad accettare una proposta subordinata al mutuo.
In particolare la clausola 2.b imporrebbe al venditore l'eventuale incasso non contestuale dell'importo del mutuo.

Mente la clausola 4.1 concerne esclusivamente gli obblighi in capo al solo agente di custodia, consegna e/o restituzione dell'assegno (a che cosa servirebbe questo assegno, resta un misterioso dell'incarico: cauzione, caparra confirmatoria, acconto prezzo?)
In particolare, la restituzione in caso di "mancato avveramento della condizione sospensiva" non può essere tout-court riferita alla condizione sospensiva del mutuo, visto che al mutuo non fa riferimento, né può contenere implicitamente un'obbligazione del solo agente anche un'obbligazione in capo al venditore!

Ciò detto, la condizione di subordinazione al mutuo presente nella proposta non può essere considerata conforme alle condizioni indicate nell'incarico. Rappresenta, per altro, una condizioni assolutamente rilevante anche perché non contiene alcuna scadenza per cui si potrebbe legittimamente ritenere che la condizione potrebbe essere soddisfatta anche in prossimità della scadenza prevista per il rogito con tutti i problemi che questa condizioni porrebbe in capo al venditore (anche solo per il reperimento di un altro alloggio o per l'organizzazione di un eventuale trasloco).

Ovviamente anche altri elementi dell'incarico sono estremamente vessatori e potrebbero essere messi in discussione ma ritengo che la subordinazione al mutuo sia l'elemento dirimente.

Fatevi seguire da un avvocato e sentite il suo parere, visto che comunque si tratta, in questa sede, di valutazioni che non possono prescindere dall'attenta analisi di un consulente legale esperto.

Grazie per la dettagliata analisi, passo le info sicuramente molto utili.
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Mente la clausola 4.1 concerne esclusivamente gli obblighi in capo al solo agente di custodia, consegna e/o restituzione dell'assegno (a che cosa servirebbe questo assegno, resta un misterioso dell'incarico: cauzione, caparra confirmatoria, acconto prezzo?)
Non mi convince questa interpretazione.
Vero che si parla di come l’agente dovrà gestire l’assegno in deposito, a seconda del tipo di proposta che ritirerà.
Ma è altrettanto vero che si prevede esplicitamente la possibilità di ritirare proposte condizionate, senza specificare a quale evento legate, quindi senza escludere quelle condizionate al mutuo: dando quindi per acquisita la facoltà dell’agente di portare proposte con condizione sospensiva.

Con un incarico così formulato, e non volendo assolutamente proposte condizionate, bastava cancellare nell’art. 4.1 le frasi relative all’eventuale condizione sospensiva.


Rappresenta, per altro, una condizioni assolutamente rilevante anche perché non contiene alcuna scadenza per cui si potrebbe legittimamente ritenere che la condizione potrebbe essere soddisfatta anche in prossimità della scadenza prevista per il rogito con tutti i problemi che questa condizioni porrebbe in capo al venditore (anche solo per il reperimento di un altro alloggio o per l'organizzazione di un eventuale trasloco).
Purtroppo, il fatto che una condizione sia mal scritta, causando eventuali disagi alle parti, non inficia la sua validità , nel caso il contratto fosse stato concluso.
Che l’agente in questione abbia gestito male l’affare mi pare del tutto evidente,e la condizione ne è un esempio.
Fatevi seguire da un avvocato e sentite il suo parere, visto che comunque si tratta, in questa sede, di valutazioni che non possono prescindere dall'attenta analisi di un consulente legale esperto.
E qui concordo, e sottoscrivo.

Mi piacerebbe conoscere il parere del legale, dopo che avrà studiato la situazione in tutte le sue sfaccettature.
 

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Purtroppo, il fatto che una condizione sia mal scritta, causando eventuali disagi alle parti, non inficia la sua validità
Non condivido. E spiego meglio. Ovviamente sono sempre considerazioni personali.

In questo caso non parliamo semplicemente di clausola mal scritta. Alcune clausole sono da considerarsi nulle perché definiscono un contratto completamente squilibrato ai danni del consumatore. L'art. 33 1° comma cod. cons. stabilisce che si considerano abusive le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Ora una clausola che pretenderebbe di obbligare all'accettazione di una proposta d'acquisto qualsivoglia subordinazione sia inserita nella medesima è ovviamente talmente squilibrata da potersi considerare nulla ai sensi delle tutele previste dalla legge a tutela del consumatore. Se anche fosse correttamente formulata.

Anche sulle modalità di formulazione della clausole il codice al consumo ci parla dell'obbligatorietà della chiarezza. Che l'obbligo di accettare una proposta subordinata, per altro a qualsivoglia evento, sia inserita nella clausola che stabilisce gli obblighi comportamentali dell'agente in riferimento alla gestione dell'assegno e in nessun altro articolo specifico, peccherebbe di quella chiarezza che la legge a tutela del consumatore riterrebbe obbligatoria.

Per me, la formulazione resta generica perchè riferita al solo obbligo dell'agente di restituire l'assegno ricevuto, qualora non si verifichino eventuali clausole di subordinazione, specificate sulla proposta.

Va tenuto presente che la strana clausola che poterebbe al pagamento dell'intera mediazione in caso di mancata accettazione della proposta conforme è anch'essa una clausola a mio avviso nulla perché slegata dall'esclusività dell'incarico.

Paradossalmente il cliente che firmasse questo medesimo incarico non in esclusiva con due agenzie si troverebbe a doverle ugualmente pagare entrambe qualora gli giungessero due proposte conformi! Anche in questo caso si ravvisa una condizione di assoluto squilibrio nei confronti del consumatore che non è bilanciata da alcuna penale posta a carico del mediatore...
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
non parliamo semplicemente di clausola mal scritta.
Mi riferivo alla condizione così come formulata in proposta; se accettata, non si parlerebbe di contratto tra privati , non tra professionista e consumatore. Quindi valida, a prescindere dalla formulazione non perfetta.
Va tenuto presente che la strana clausola che poterebbe al pagamento dell'intera mediazione in caso di mancata accettazione della proposta conforme è anch'essa una clausola a mio avviso nulla perché slegata dall'esclusività dell'incarico
Vero, ma anche sulla presenza dell’esclusiva c’è molto dubbio , vista la seconda firma finale relativa anche alla clausola di esclusiva stessa.
Come detto, mi piacerebbe conoscere il parere del legale che dovrà essere interpellato, perché anche il mio è solo un punto di vista personale.
 
Ultima modifica:

philippo

Membro Assiduo
Professionista
Deve trovarsi un bravo legale e portare queste motivazioni davanti ad un giudice . Non basta eccepire il contratto . Dopo quasi un anno non credo si possa risolvere con le parole .
 

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