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Il 18 marzo 2010 entrerà in vigore l’art. 23bis della Legge regionale n.39/2005 e il relativo Regolamento regionale sulla Certificazione Energetica degli edifici (DPGR 25 febbraio 2010, n.17/R).

Quindi, a partire dal 18 marzo, l’attestato di certificazione energetica è obbligatorio per:
a) gli edifici di nuova costruzione;
b) gli edifici oggetto di interventi di ricostruzione a seguito di demolizione, anche di superficie inferiore ai 1000 mq;
c) gli edifici esistenti di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l’intera struttura;
d) fabbricati isolati anche di superficie inferiore a 50 mq se comunque tale superficie arriva a 25 mq;
e) gli immobili oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso (compravendita e similari);
f) gli immobili oggetto di contratto di locazione;

Sono però esclusi dagli obblighi di cui sopra le seguenti tipologie di immobili:
a) i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
b) i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a venticinque metri quadrati;
d) gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione;
e) gli edifici esclusi dalle linee guida nazionali;

L’attestato di qualificazione energetica - AQE
Il decreto legislativo 192/2005 (art. 8 comma 2) prevede anche un attestato di qualificazione energetica dell’edificio così come realizzato (detto AQE), da inviare al Comune con la dichiarazione di fine lavori. Quindi fino ad oggi in alcuni casi (per es. un nuovo edificio) è obbligatorio acquisire sia l’ACE che questo AQE.
La legge regionale stabilisce che l’attestato di certificazione energetica tiene luogo dell’attestato di qualificazione, e che viene presentato al Comune con la dichiarazione di fine lavori (dichiarazione prevista dall’art. 86 della LR 1/2005). Quindi basterà presentare al Comune, allegato alla dichiarazione di fine lavori, l’attestato di certificazione energetica.

Come certificare un immobile
Si deve distinguere il caso in cui si deve certificare un immobile perché viene costruito o completamente ristrutturato, dal caso in cui lo si deve certificare per una vendita o una locazione.
a) per le certificazioni in occasione di lavori edilizi, prima dell’inizio lavori va scelto un certificatore energetico, da indicare nella dichiarazione di inizio lavori. Inoltre, al momento in cui il professionista provvede alla dichiarazione di fine lavori (ed eventuale agibilità/abitabilità) di cui all’articolo 86 della l.r.1/2005, trasmetterà al Comune anche l’ACE, e nel certificato di abitabilità/agibilità sarà fatta esplicita menzione dell’attestato di certificazione.
b) per le certificazioni in occasione di compravendita/locazione il venditore/locatore incarica un certificatore energetico, il quale provvederà a consegnare una copia della certificazione al committente e una al Comune.
Non sarà necessario allegare l’ACE all’atto di compravendita o locazione, ma, per confermare che l’attestato è stato acquisito, gli estremi identificativi dell’attestato di certificazione energetica dovranno essere richiamati nel relativo atto di trasferimento o contratto di locazione.

Mancata acquisizione del certificato energetico
Anche in questo caso bisogna distinguere fra gli obblighi di dotarsi dell’attestato di certificazione a seguito di lavori edilizi e gli obblighi che invece derivano da un trasferimento di proprietà o locazione.
a) Se l’obbligo deriva da lavori edilizi (i casi di cui all’art. 4 comma 1 del regolamento) la dichiarazione di cui all’articolo 86 della L.R. n. 1/2005, è inefficace a qualsiasi titolo qualora non sia presentato al Comune l’attestato di certificazione energetica.
b) In caso di trasferimento a titolo oneroso di immobile o di locazione, se non è possibile richiamare gli estremi dell’attestato di certificazione energetica perché l’unità immobiliare non è dotata dell’ACE si dà luogo all’automatica classificazione dell’unità immobiliare nella classe G.
Non scatta quindi in tal caso una sanzione amministrativa pecuniaria ma le parti prenderanno atto che si è persa un occasione per valorizzare l’immobile attraverso l’attestato di certificazione energetica.
Sarà opportuno a tal proposito un accenno a tale presa d’atto nel testo del contratto (ad es. “le parti, in assenza dell’attestato di certificazione energetica, prendono atto che, in sua mancanza, l’immobile è, ai fini della compravendita, classificato automaticamente in classe G ai sensi dell’art. 23 bis comma 5 della lr 39/2005 e successive modificazioni…”).
Dato che in mancanza di attestato di certificazione diviene automatica l’attribuzione dell’immobile alla classe G, classe più bassa, non servirà più l’autodichiarazione (da parte del venditore/locatore) di pessima qualità energetica dell’immobile (prevista dal paragrafo 9 delle linee guida), che ad oggi può sostituire l’ACE per gli immobili con pessime qualità energetiche.

La vigilanza del Comune
Competenti a vigilare sulla attività di certificazione energetica e sugli attestati prodotti sono i Comuni ai sensi dell’art. 3ter della lr 39/2005 e dell’art. 12 del regolamento regionale

Leonardo Benedetti
 

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