PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Siamo d'accordo su prelegato e simili . Ma continuo a non capire perché parli di successione inter vivos. Andremo a disturbare il divieto di patti successori se la metti in questo senso. In nessun libro di diritto ho letto mai che la successione a titolo di legato oltre ad essere a titolo particolare è inter vivos. Proprio per quanto sopra. I legati come suppongo sai vengono istituiti per testamento che è un atto mortis causa.
Per il diritto di abitazione il coniuge superstite non deve fare azione alcuna. Perché non si acquista in automatico? Unica cosa che può fare è rinunciare al medesimo dopo l'apertura della successione liberando così l'immobile dal peso de quo.

Un pesce chiede ad un altro pesce:

"Mi scusi dov'e' l'acqua..?"

Quel pesce non vede l'acqua proprio perche' ci si muove dentro.


Proprio perche' e' un atto intervivos che la sucessione assume la definizione di "particolare".

Diversamente si assume la definizione di erede universale.

La donazione e' il piu' classico esempio di sucessione inter vivos.

Sta in ogni libro di diritto.

La pratica tuttavia, viene anche utilizzata, per altri e piu' svariati motivi.

Uno dei piu' diffusi, avviene quando "la nonna", ancora in vita, in procinto di "ritirarsi", lascia la propria abitazione ad un proprio discendente.
Quindi al figlio o al nipote.
Che ne assume i titoli e i diritti limitatamente.

Ecco perche' si usa il termine particolare.

In questo caso, l'avente causa, in forza del titolo particolare, si definisce legato.

Stavolta In regime "intra" vires e non "ultra" come invece avviene nell'applicazione dell'art 540 che citavi.

Che consente di acquisire, "appena prima" il titolo di legato, con quello di erede, cio' nonostante l"esito in morte del coniuge.

In regime intervivos, il legato e' "onorato" dal diritto di quel bene, che rimane tuttavia non pienamente acquisito.

Per questo effetto, il legato non ne e' "onerato".
Oltre che dal bene in oggetto, anche da tutti gli altri beni, i gravami, altri diritti e o oneri pregressi e futuri, che invece restano nella piena totalita' della nonna, che detiene ancora ogni effetto giuridico giacche' ancora in vita.

Quindi cosa assai diversa da quanto accade in caso di morte.

Appare evidente quindi, che la definzione di legato, oltre ad essere possibile con un atto tra vivi, lo e' sopratutto, in questo caso.


Il testamento, come dice la definizione stessa, e' un testo disposto dal proprietario.

I diritti e ogni effetto giuridico, rimasti nella piena disponibilita' della nonna, determinano che in caso di controversia, attore e o convenuto a giudizio, non possa essere il legato, ma la nonna stessa.

Quindi, se cio' che affermi fosse possibile, la domanda si porrebbe da se':

Come fa', il testamentario a testamentare, nominando il figlio o il nipote quale legato.

Oppure promuovere o convenire una causa giudiziaria, se intanto non esiste piu' in quanto morto...?
 
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Luna_

Membro Senior
Professionista
guarda...nei migliori testi notarili di successioni non trovo il legato come successione inter vivos. Il legato è definito dall'art. 588 comma 1 seconda parte, definendolo come disposizione a causa di morte a titolo particolare. La dottrina lo intende come atto con cui il testatore attribuisce ad un soggetto da lui nominativamente indicato determinati beni.
Il testamento è ancora definito dall'art. 587 comma 1 come atto con cui taluno dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere di tutte le sue sostanze o parte di esse.

Noto che molti concetti li conosci abbastanza bene ma ti stai perdendo proprio nei concetti base del diritto successorio. Mi parli di prelegato e poi definisci il legato atto inter vivos. ma posso chiederti dove lo hai letto? Perchè non penso ti sia uscito dal cilindro.....
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
Le Successioni sono Mortis Causa e possono essere sia a titolo universale (erede) sia a titolo particolare (legato)
La Donazione è un atto Inter vivos e sappiamo entrambi che atto è, un atto di liberalità bla bla bla....ma come la Compravendita....la Permuta o qualsivoglia altro atto che trasferisce la proprietà.
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Le Successioni sono Mortis Causa e possono essere sia a titolo universale (erede) sia a titolo particolare (legato)
La Donazione è un atto Inter vivos e sappiamo entrambi che atto è, un atto di liberalità bla bla bla....ma come la Compravendita....la Permuta o qualsivoglia altro atto che trasferisce la proprietà.

Guarda..
Li cerco con calma e te ne evidenzio qualcuno.

Sino ad ora (giuro) sono andato "a braccio" o " a memoria" se preferisci.

Intanto necessita aggiungere, che il nostro ordinamento, prevede che non ogni compravendita, connessa alla morte di un persona fisica, costituisca un caso di sucessione mortis causa.

Inoltre, proprio alzando il mio "cilindro", a sforzare la memoria, se non ricordo male, al legato, e'sempre il nostro ordinamento, a consentirgli di muoversi nella vendita del bene, appunto, a cui e' legato.

Assumendo nel contratto, in forza del titolo, la funzione giuridica di contraente.

In quella sede, il legato puo' addirittura, donare a sua volta (ancora in inter vivos), oppure anche vendere, ad un terzo, condizionando l'efficacia del suo disposto, all'esito della morte del testamentario.

Mentre tutto cio' accade, la nonna dunque, e' ancora in vita.

Infatti e' definita "stipulante".

L'argomento e' o non e' appassionante?
 
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Luna_

Membro Senior
Professionista
Pier ti giuro questo tuo ultimo intervento sembra scritto da un'altra persona. Dopo 9 ore di studio per oggi non connetto più .ma non ė questo il notivo della mia affermazione precedente.domani è un altro giorno
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Pier ti giuro questo tuo ultimo intervento sembra scritto da un'altra persona. Dopo 9 ore di studio per oggi non connetto più .ma non ė questo il notivo della mia affermazione precedente.domani è un altro giorno

???

E chi vuoi che l'abbia scritta...?

Pensa che uno stralcio, l'ho ripreso da me stesso, da un'altra recentissma discussione di pochi giorni fa'..

:D
 

Salatino

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Opporre il diritto di abitazione non necessita di pubblicità alcuna. lo si acquisisce per legge e "ignorantia legis non excusat"

Pero' ho trovato questa sentenza del Tribunale di Monza del 27/12/2011 che cita testualmente:

Il diritto reale di abitazione, nel caso in specie, non e' stato, pero', trascritto e quindi non e' opponibile ai terzi creditori, che hanno trascritto il pignoramento sulla quota del coerede. La Suprema Corte ha ripetutamente affermato la necessita' della trascrizione ai fini dell'opponibilita' dell'acquisto del legato ex lege al terzo avente causa dell'erede, in applicazione della regola di cui all'art.2644 c.c (cass n 1909/1995; in tal senso anche T BO 30/8/2008) o del combinato disposto degli artt.2648 e 534 c.c (Cass
10014/2003).
L'art.2648 c.c. va interpretato come comprensivo di qualunque forma di acquisto mortis causa, quindi anche del legato ex lege.
Se non viene trascritto, il diritto di abitazione non e' opponibile ai terzi, che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione dell'atto da cui il diritto di abitazione discende.
Quanto al titolo idoneo alla trascrizione, in assenza di testamento, paiono idonei sia il certificato di denunciata successione che la presentazione al conservare di una nota, accompagnata dal certificato di morte in cui sia indicato lo stato di coniuge e l'operare ex lege del secondo comma dell'art.540 c.c."

Poi continua, dicendo
"Come previsto espressamente dal testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, la trascrizione della denuncia di successione non rileva ai fini civilistici (cfr art.5 d.lg 31/10/1990 n 347, secondo il quale: 2 la trascrizione del certificato e' richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione").
Che significa?
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
Io andrei a leggere invece una bella Cassazione 30 Aprile 2012 n.6625 che ad un Tribunale Ordinario fa un baffo.....
 

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