ok,allora opera la rappresentazione.
Infatti tutti i figli, minori e non, di soggetti chiamati all'eredità che poi rinunciano,vengono a sua volta chiamati all'eredità per rappresentazione.Tuttavia il fatto che vengano chiamati non significa che devono per forza accettare.
Quì, trattandosi di minori, il genitore non può rinunciare automaticamente anche in nome dei figli ma,per poter farlo, dovrebbe essere autorizzato dal giudice tutelare dopo apposito ricorso in tribunale.
Nel caso in cui ciò non fosse fatto i minori resteranno chiamati all'eredità (ma non eredi) fino ad un anno dalla maggiore età se intendono accettare con beneficio di inventario o fino alla scadenza di dieci anni dall'apertura della successione (cioè in questo caso dall'avvenuto rinuncia dei singoli genitori) qualora intendessero accettare puramente e semplicemente.
Al momento della maggiore età, qualora questi figli volessero rinunciare, non avranno che da ripetere quanto già fatto dai propri genitori.
Nel caso di rinuncia non autorizzata l'atto compiuto dai genitori potrebbe essere annullato dal diretto interessato minore,oppure dai suoi eventuali aventi causa e/o dall'altro genitore qualora in disaccordo.
Spero di essere stata chiara.A disposizione per ulteriori chirimenti
