pignatti

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ancora dobbiamo verificare se abbia chiuso la sua uscita nella tubatura comune, (della quale ignorava l'esistenza). Ora, appurata la situazione, a nostro avviso vale quanto riportato nel rogito iniziale, cioè di dovere contribuire tutti alle spese ordinarie e straordinarie (anche se qualcuno si distacca dalla tubazione per conto proprio). Confermate?
 

Kurt

Membro Attivo
Professionista
In ragione del contratto "... la tubazione fognaria costituirà nel suo insieme una servitù perpetua fra i lotti interessati M,N,L e sarà mantenuta efficiente a cura e spese dei citati lotti in parti uguali" dovrete dividere le spese in tre quote uguali e nulla valendo eventuali eccezioni sui tempi e quantità di utilizzo del bene comune.
Pertanto, in ragione del broccardo latino "pacta servanda sunt", confermo quanto da te detto.

Giusto per dare qualche ulteriore riferimento a quanto chiaramente stabilito in contratto (valido in quanto non in contrasto con leggi o usi).

Nella fattispecie si applicano dapprima le regole della servitù di cui all’art 1069 cod. civ. che al comma 2 stabilisce che il proprietario del fondo dominante deve fare a sue spese le opere necessarie a conservare la servitù, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.
Inoltre al successivo comma 3 viene indicato che se le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.

Dinnanzi a queste indicazioni i contraenti a evitare futuri contenzioni tra loro o i loro aventi causa hanno deciso d'applicare le norme che regolano la Comunione di cui al libro III del codice civile.
Quindi d'applicare quanto stabilito dal comma 1 art. 1101, secondo il quale le quote dei partecipanti si presumono uguali e, coerentemente, il successivo comma che stabilisce che il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.

Devo dire che il nonno e le sue controparti sono state sagge. Hanno così evitato misurazioni sempre difficili da calcolare e da suddividere – vedi esempio eccezione di allacciamento dal 1970 o distacco dalla comune servitù - oltre che possibili "fughe" con conseguenti ingiustificati appesantimenti sui comproprietari residui.
 

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