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Condominio soccombente in una causa nei confronti di un condomino e successiva ripartizione delle spese legali.

Il principio di diritto ricavato dall'art. 1132 c.c., secondo cui le spese sostenute dal condominio in un giudizio contro un condomino non possono essere ripartite pro quota anche tra il suddetto condomino, si applica anche per le spese di accertamento tecnico preventivo sostenute dal condominio in funzione di un eventuale successivo giudizio contro il medesimo condomino.
Tra le spese che devono esser regolate in seguito alla definizione del processo sono ricomprese quelle che la parte abbia sostenuto anteriormente all'inizio del medesimo e ad esso collegate da un nesso di pertinenza e rilevanza, tra cui quelle, di ufficio e di parte, sostenute nella fase di accertamento tecnico preventivo, acquisito al processo di merito (Cass. 1690/2000) anche con riferimento a detto esborso che sia stato sostenuto con riferimento a giudizio in cui il condomino era controparte, trova applicazione il criterio di ripartizione con riguardo alla soccombenza, per cui è da ritenere erronea la statuizione che ne prevede una quota anche in capo al condomino vincitore nel giudizio nei confronti del condominio.
(Cassazione civile II, 18 giugno 2014 n. 13885).

Avv. Luigi De Valeri
 

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