marcob12

Membro Junior
Privato Cittadino
Salve a tutti!
Se come erede universale divengo proprietario di un'abitazione che dichiaro essere non di lusso (quindi pago imposte di registro, catastale.... in misura fissa) e successivamente l'Agenzia delle Entrate stabilisce che l'immobile è da considerarsi di lusso, subendo una sanzione del 30%, posso usufruire in qualche modo della riduzione ad un terzo di tale sanzione? Grazie.


Marco
 
La visura catastale indica già la categoria a cui appartiene l'immobile, salvo il caso di immobile non ancora accatastato, per cui se riporta una categoria A/1 o A/8 (ma allora per evitare la sanzione ci si può avvalere dell'art. 12 D.L. 70/88), diventa difficile "dichiarare" che l'immobile non sia di lusso. Effettivamente, in caso di accertamento automatico da parte dell'Agenzia delle Entrate (e quindi fuori dall'ipotesi di tuo ravvedimento operoso, posto che l'immobile appartenga veramente alla categoria c.d. di lusso), se paghi quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento, riconoscendo implicitamente la validità e la correttezza della comunicazione dell'A.E., la sanzione del 30% si riduce al 10%, ovviamente oltre all'imposta principale ed agli interessi.
 
Scusate la domanda: penso che l'appartenenza alle categorie A1 e A8, sia condizione necessaria per gli immobili di lusso, ma non sia condizione sufficiente.
Sapevo che per le abitazioni di lusso dovesse essere considerati i parametri del DM 2 agosto 1969.
 
Certo Bastimento, fanno riferimento i parametri o, se superiori a 4, a quelli elencati nella tabella. Il punto, mi è parso di capire, è che marcob12 voglia "dichiarare" un immobile non di lusso quando, invece potrebbe esserlo. Con una visura catastale che ti dice che, per esempio, hai un appartamento in classe A/1, diventa difficile non ricevere un accertamento. Per cui, o è ancora da classare, ed allora si avvale dell'art 12 d.l. 70/88, oppure deve chiedere ad un tecnico di modificare l'attribuzione data all'immobile
 
A me risulta 30, Umberto...
Cosa fare se si riceve una comunicazione di irregolarità

Quando il contribuente riceve una comunicazione di irregolarità può:
  • concordare con il suo contenuto
  • ritenere che sia sbagliata.
Il contribuente riconosce la validità della comunicazione

Il contribuente può regolarizzare la propria posizione con il pagamento di una sanzione ridotta, oltre all’imposta e agli interessi.
In particolare, è previsto che:
    • per le comunicazioni relative ai controlli automatici, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva (nei casi di rettifica della richiesta dell’ufficio). La sanzione è ridotta a 1/3 di quella ordinaria (10% invece del 30%)
    • per le comunicazioni relative ai controlli formali, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione (anche nei casi di successiva rettifica della richiesta dell’ufficio). La sanzione è ridotta a 2/3 di quella ordinaria (20% invece del 30%)
    • per i redditi a tassazione separata, non sono dovuti né interessi né sanzioni se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di un’eventuale successiva rettifica dell’ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento, la sanzione è del 30%.
    • L'ho trovata su questa pagina
http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...Info+comunicazione+irregolarita/Cosa_fare_se/
 
Non credo che valgano per il caso in questione, qui si parla di recupero di imposte dopo un acquisto agevolato. La pagina che hai scaricato secondo me non vale per il caso in questione, però non ne sono certo.
Per gli immobili è sempre stato 60gg il limite e la riduzione della sanzione è di un terzo
 
La decadenza dell’agevolazione comporta il recupero delle imposte nella misura ordinaria (al netto di quanto già corrisposto) nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% delle maggiori imposte dovute, oltre gli interessi di mora.
Precisamente:
- il residuo 4% di imposta di registro o il 6% di IVA;
- l’imposta ipotecaria del 2%;
- l’imposta catastale dell’1%.
Viene applicata, inoltre, una soprattassa del 30% e sono dovuti gli interessi legali del 2,5% dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007, del 3% dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, dell’1% dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, dell’1,5% dal 1° gennaio 2011.
Il contribuente può sanare il debito con il Fisco se, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, versa le imposte dovute più interessi e soprattassa ridotta di 1/4 (un quarto).
Per la vendita della casa entro 5 anni dall’acquisto, oltre al ricalcolo delle imposte con l’applicazione delle aliquote ordinarie ed alla sanzione del 30%, è dovuta la tassazione con aliquota del 20% sulle plusvalenze, ma solo se l’immobile non sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di detenzione dell’abitazione.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Indietro
Top