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E' stato pubblicato il cosiddetto Decreto Sblocca cantieri, ovvero la Legge di conversione n. 55/2019, sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019, e, tra le altre disposizioni, porto all'attenzione dei lettori del blog la norma, art. 5 sexies DL 32/2019, che dovrebbe permettere di risolvere il problema degli edifici condominiali in cattivo stato di manutenzione.
La norma prevede che, a seguito della dichiarazione di degrado effettuata dal sindaco con ordinanza, questi possa far nominare un amministratore giudiziario per assumere, in sostituzione dell’assemblea, le decisioni indifferibili e necessarie per migliorare le condizioni dello stabile.
Ecco il testo dell'art. 5 sexies del DL 32/2019.
"1. Negli edifici condominiali dichiarati degradati dal comune nel cui territorio sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, la nomina di un amministratore giudiziario puo' essere richiesta anche dal sindaco del comune ove l'immobile e' ubicato.
L'amministratore giudiziario assume le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea.
2. Le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali di cui al comma 1 sono effettuate dal sindaco del comune con ordinanza ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quadro della disciplina in materia di sicurezza delle citta' di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. 3.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."


Il quarto comma dell'art. 1105 del codice civile prevede che "se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero, se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore."

Vedremo nel concreto se questa facoltà della P.A., a tutela dell'incolumità pubblica, certamente a rischio di impopolarità, verrà applicata nei comuni...ricordando che gli oneri degli interventi verranno posti a carico dei condomini.
 

marcanto

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Professionista
In definitiva mi sembra un ottima iniziativa !

Andrebbe anche sottolineato che sussistano pareri discordanti circa l’applicazione dell’art. 1105 del C C. anche ai condomini "ordinari", ossia costituiti da un numero maggiore di 2 condòmini.
E che invece sembra prevalere il parere che il richiamato articolo 1105 sia applicabile per i condomini minimi costituiti solo da 2 condòmini.
 

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