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Il principio espresso nella sentenza del 30 novembre 2016 n. 24432 della seconda sezione civile Cassazione" in tema di condominio negli edifici, l'art.1138, quarto comma del codice civile, pur dichiarando espressamente non derogabile dal regolamento la disposizione dell'art. 1129 c.c., la quale attribuisce all'assemblea la nomina dell'amministratore e stabilisce la durata dell'incarico, non preclude, però, che il regolamento condominiale possa stabilire che la scelta dell'assemblea debba cadere su soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) che presentino determinare caratteristiche, requisiti o titoli professionali."

Va ricordato che l'art. 71 bis introdotto dalla riforma delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede che "possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi."

Quindi l'amministrazione del condominio può essere conferita sia a società di persone che a società di capitali.
 

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