MauroScherlin

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Professionista
Buongiorno,
sono proprietario di una unità abitativa singola, l'immobile è attorniato da un marciapiede la cui parte sottostante è vuota (in pratica nella parte sottostante vi è una sorta di cavedio).
Sarebbe mia intenzione demolire una porzione di marciapiede per allocarvi una scala di collegamento dal piano 0 (giardino) al piano - 1 "cavedio" (totalmente interrato).
Posto che la scala in questione verrebbe costruita demolendo la porzione di un marciapiede già esistente (quindi zona di passaggio - calpestabile) e che la scala stessa non sporge al di sopra della "quota zero", devo comunque attenermi al rispetto della distanza minima tra edifici? (ho letto che per scale esterne - da 0 al primo piano occorre rispettarle, ma nulla ho trovato per il collegamento con i piani interrati).
Ovviamente dovrei poi installare un corrimano/parapetto lungo due lati del foro "di discesa", potrebbe costituire elemento soggetto a rispetto di distanze minime?
Fatte salve le opportune pratiche edilizie, immagino che lo scannafosso abbia un muro in cemento armato che trattiene il terreno. Se distanze a norma del DM 1444 dobbiamo parlare, e dato che la giurisprudenza ha stupito, in negativo, più volte, avresti già comunque il muro in cemento armato ad una distanza preesistente, mentre la scala diverrebbe una sorta di, concedimi il paragone, "opera interna". Nulla tangerebbe, se la situazione è come da me descritta, in termini di distanze.
 

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