pppio

Nuovo Iscritto
intanto grazie per la risposta molto esaustiva....
vorrei a questo punto farle un altra domanda se possibile....
in zona agricola su un fabbricato costruito nel 1973 con regolare licenza e mai terminato (accatastato come F in corso di costruzione) ancora oggi, per il quale stiamo presentando questa scia per demolizione e ricostruzione (rispettando la volumetria e sagoma...ex fedele ricostruzione) è possibile spostare una scala esterna da una facciata all'altra ??
ed inoltre, essendo uno stabile seminterrato (circa 80 cm di interrato) come deve essere ricostruito interrato come è ora??
grazie nuovamente!
 

Alessandro Frisoli

Fondatore
Agente Immobiliare
Mi permetto di segnalarVi un seminario organizzato da Fiaip Varese per il 14 ottobre, chi è della zona non manchi!

SCIA (nel campo dell’edilizia) - L’allineamento catastale e pubblicità immobiliare

Di seguito i temi di interesse:
Condizioni legittimanti l’utilizzo della SCIA anche in rapporto alla L.R. n.12/2005 ed al d.p.r. 380/2001.
L’avvio immediato dell’attività oggetto della SCIA ed i successivi controlli dell’amministrazione competente.
...Relatore Avv.Gianmatteo Vitella – Studio legale VVRM

Sostituzione della D.I.A. con la SCIA e (in)surrogabilità del P.C. con la SCIA.
Disciplina previgente o vuoto normativo in caso di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Relatore Avv.Matteo Micheletti – Studio legale VVRM

Gli elementi attestativi e documentali a corredo della SCIA: le dichiarazioni sostitutive, le attestazioni o asseverazioni dei professionisti abilitati, la dichiarazione di conformità, gli elaborati tecnici. Le autocertificazioni sostitutive dei pareri.
La tutela del terzo di fronte ad un’attività illecita del segnalante non inibita dall'amministrazione.
La responsabilità del professionista.
Relatore Avv.Alberto Rimoldi – Studio legale VVRM

D.L. 78/2010 – Allineamento catastale e pubblicità immobiliare
L'attivazione dell’anagrafe immobilare integrata
La funzione del Notaio nel sistema della pubblicità immobiliare;
Gli atti soggetti alla nuova disciplina;
Prescrizioni normative sulla conformità oggettiva e soggettiva.
Relatore Notaio Anna Rita Colombo
 

antonellifederico

Membro Attivo
Professionista
intanto grazie per la risposta molto esaustiva....
vorrei a questo punto farle un altra domanda se possibile....
in zona agricola su un fabbricato costruito nel 1973 con regolare licenza e mai terminato (accatastato come F in corso di costruzione) ancora oggi, per il quale stiamo presentando questa scia per demolizione e ricostruzione (rispettando la volumetria e sagoma...ex fedele ricostruzione) è possibile spostare una scala esterna da una facciata all'altra ??
ed inoltre, essendo uno stabile seminterrato (circa 80 cm di interrato) come deve essere ricostruito interrato come è ora??
grazie nuovamente!

se sposti la scala non è fedele ricostruzione... ti dirò di più, attento alla L.R. 38/99. se vari qualcosa e non sei coltivatore diretto o non hai il lotto minimo sono dolori
 

Marco Giovannelli

Membro Attivo
Professionista
secondo me spostare una scala non inficia la "fedele ricostruzione" per il resto secondo me non dovrebbero esserci problemi di nessun genere. altra cosa è la demolizione e ricostruzione non fedele, che essendo un nuovo carico urbanistico palesa la necessità di nuovi standard urbanistici.

saluti
 

akaihp

Membro Attivo
Professionista
segnalo per tutti coloro che hanno a che fare con la regione lombardia questa novità:

Territorio e Urbanistica :: Comunicato della Direzione: Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)

L'assessore al territorio sostanzialmente conferma quanto avevo affermato:

In risposta ad una richiesta di chiarimenti urgenti, tempestivamente formulata da Regione Lombardia, il Ministero per la Semplificazione normativa, con un’articolata nota in data 16 settembre 2010, ha avuto modo di delineare l’esatto ambito di operatività del nuovo istituto in campo edilizio. Risolta in senso positivo la prima importante questione e cioè l’applicabilità della nuova disciplina anche all'edilizia, il Ministero ha chiarito che la SCIA può sostituire solo la DIA “ordinaria”, non anche la DIA alternativa al permesso di costruire, particolarmente estesa nella nostra legislazione regionale. Questo importante chiarimento interpretativo fornito dal Ministero sostanzialmente fa salvo il regime giuridico in materia di procedure edilizie che Regione Lombardia ha consolidato con successo da oltre un decennio e che risulta fondato, come noto, sull’alternatività pressoché totale tra permesso di costruire e DIA.

e fin qui ci siamo: la SCIA è una pratica "residuale", si applica cioè solo a quelle procedure per le quali non è espressamente esclusa.

A seguito delle intervenute modifiche legislative, come sopra delineate, sono cinque le procedure edilizie operative nella nostra Regione a far tempo dal 31 luglio 2010 per i diversi interventi, secondo la seguente articolazione:

1. Permesso di costruire per tutti gli interventi edilizi, nonché per i mutamenti di destinazione d’uso di cui all’art. 52,comma 3 bis, della L.R. n. 12/2005;

2. Denuncia di inizio attività (DIA) alternativa al permesso di costruire di cui al punto 1), fatta eccezione per gli interventi di cui al p.to 3, assoggettati in via principale a SCIA, nonché per i nuovi fabbricati in zona agricola e per i mutamenti di destinazione d’uso di cui all’art. 52, comma 3 bis, della L.R. n. 12/2005, assoggettati unicamente al permesso di costruire;

Come già detto Permessi di Costruire e DIA onerosa o SuperDIA sono escluse. Quindi se c'è da pagare oneri la semplificazione è certamente esclusa.


3. SCIA per tutti gli interventi non previsti dagli artt. 6 e 10 (per quanto, quest’ultimo, disapplicato in Regione Lombardia) del D.P.R. n. 380/2001, più precisamente: - interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati, ovvero eccedenti rispetto alla previsione di cui all’art. 6, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001, - interventi di restauro e di risanamento conservativo, - interventi di ristrutturazione edilizia “leggera”, ovvero non rientranti nella fattispecie di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001;

E esaminiamo a fondo questa parte.
Ricalca quanto espresso nel DPR 380 comma 1 art 22. Bisogna ricordarsi però del PTR Lombardia che mi dovrò studiare un po' più a fondo e che in sostanza prevede la valutazione paesaggistica per quasi tutti gli interventi "sopra soglia" e nei fatti annulla il "pronti-via" della SCIA permettendo l'inizio lavori solo dopo la valutazione favorevole della commissione.


4. Comunicazione asseverata per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 6, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001;

Qui c'è l'edilizia libera recentemente introdotta. La finta semplificazione: fa sembrare semplificata una procedura che in sostanza non cambia rispetto alla precedente DIA.


5. Comunicazione per le opere di cui all’art. 6, comma 2, lett. b) - c) - d) - e) del D.P.R. n. 380/2001.

E qui infine abbiamo la manutenzione ordinaria.

Poi sostiene l'esclusione di SCIA per la LR13/2009 (piano casa); opinione altamente condivisibile in quanto rientra nei casi citati al punto 1.

Infine suggerisce una interpretazione transitoria che il legislatore si era dimenticato di considerare.

Ricordo sempre però che un comunicato dell'assessore ha valore come una circolare e quindi quasi pari a zero in fase di contenzioso, il che ci porterà ad altre novità nei tribunali e altra confusione tra professionisti del settore e cittadini.

La storia, ovviamente, continua.
 

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